Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2136 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2136 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 25397-2012 proposto da:
TOMASSI DOMENICO TMSDNC58D131973M, MANTIONE LAURA
MNTLRA63D45H501W, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO BORRONI, che li rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

2017
4109

DI VITO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MECENATE 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA
DI TORRICE, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/01/2018

avverso

la

sentenza n.

3506/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2012 r.g.n.

9133/2008.

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

Udita, nell’adunanza camerale non partecipata del 19 ottobre 2017, la relazione
della causa fatta dal consigliere incaricato Cristiano Valle;
rilevato che:
Domenico Tornassi e Laura Mantione impugnano per cassazione, con sei motivi,
ai sensi dell’art. 360, commi 3 e 5 c.p.c., la sentenza della Corte di appello di
Roma pubblicata in data 7 giugno 2012, che ha rigettato l’impugnazione da essi

dell’accertamento di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra essi e Maria Di
Vito, li aveva condannati alla corresponsione, in favore della lavoratrice, della
complessiva somma di euro 46.813,10 a titolo di differenze retributive per lavoro
ordinario, straordinario, t.f.r. e mensilità aggiuntive, con riferimento al periodo
1996 – 2005;
Maria Di Vito ha proposto controricorso;
i motivi, numerati da uno a sei, si sostanziano in critiche mosse ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 116, 356 c.p.c. e 2082
e 2094 c.c. e possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta
connessione;
la sentenza impugnata è fondata essenzialmente sul rilievo che in primo grado
venne svolta una dettagliatissima istruttoria, mediante escussione dei testi
addotti da entrambe le parti e nella motivazione del provvedimento il tribunale
aveva dato atto delle ragioni per le quali riteneva inattendibili o solo
parzialmente attendibili i testi addotti dalla difesa del Tornassi e della Mantione
e sulla individuazione dei predetti quali datori di lavoro effettivi della Di Vito,
indipendentemente dalla circostanza che questa risultasse formalmente socia
lavoratrice di una società cooperativa – la Nuova Dimensione soc. coop. a r.l. che operava in un magazzino all’ingrosso insieme alla Go In s.r.I., nella cui
compagine societaria vi erano sia il Tornassi che a Mantione;
la sentenza gravata rileva, inoltre, la genericità dei motivi di appello,
sostanzialmente volti ad ottenere una diversa valutazione del materiale
istruttorio di primo grado, senza formulare specificamente le ragioni della
diversa ricostruzione avanzata;

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proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma che, a seguito

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

ritenuto che: i motivi di ricorso sono in parte inammissibili ed in parte infondati,
in quanto con essi si chiede sostanzialmente un diverso apprezzamento delle
circostanze di fatto, ossia che la Di Vito non era una lavoratrice subordinata, e
che Domenico Tornassi e Laura Mantione non erano i suoi datori di lavoro,
essendo, viceversa, nella prospettazione di cui al ricorso, soggetto imprenditore
– e, quindi, datore di lavoro effettivo – la Go In s.r.l. – della cui compagine

valeva per alcuni servizi, dei soci lavoratori di Nuova Dimensione s.coop. a r.I.,
tra i quali vi era anche la Di Vito, in tal modo concorrendo a chiedere al giudice
di legittimità il riesame di circostanze di fatto già autonomamente apprezzate
dai giudici di merito; in breve, in ricorso è richiesta la pressoché integrale
rivalutazione del materiale istruttorio;
invero, per costante orientamento di questa corte, dal quale non si ritiene
sussistano ragioni per discostarsi, la valutazione della prova testimoniale
assunta nei gradi di merito è rimessa al giudice di questo (Cass. n. 17097 del
2010) e, in tema di fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili
con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – nel
testo previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 – non possono riguardare apprezzamenti
di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poiché, a norma dell’art.
116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice
di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo
Cass. n. 18665 del 2017), cosicché il controllo di legittimità ha quale oggetto
soltanto la correttezza del procedimento valutativo;
sul punto, le critiche di cui ai motivi di impugnazione si risolvono, come già
tratteggiato, in un richiesta di riesame delle circostanze di fatto e delle prove,
con conseguente loro infondatezza;
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

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sociale essi erano partecipi quali soci ed amministratore -, che, a sua volta, si

Corte di Cassazione Sez. IV Lavoro

le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e, liquidate come
in dispositivo, vanno distratte in favore del difensore della controricorrente,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di I
.51cm.e.1,4eL~L_
come
liquidate in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
.

‘52.15p,r„.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione
IV lavoro, in data 19 ottobre 2017.

per legge da distrarsi in favore dell’avvocato Di Torrice.

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