Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2136 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1599-2014 proposto da:

B.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7298/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/01/2013 R.G.N. 3547/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito l’Avvocato MARIANI DANIELA per delega verbale Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello di B. Luciana avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, volta ad ottenere la riliquidazione della pensione integrativa corrisposta dal Fondo interno di previdenza del personale dell’Inps, con inclusione nella base di calcolo delle differenze retributive riconosciute dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 14.895/07, per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali.

2 – La Corte territoriale ha osservato che la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto la natura dirigenziale delle mansioni svolte, era stata riformata dal giudice di appello con sentenza n. 1397/2010, sicchè era “venuto meno il supporto giuridico della domanda azionata”. Ha aggiunto che, comunque, la pretesa era destituita di fondamento alla luce della giurisprudenza di legittimità che aveva escluso la rilevanza, ai fini della quantificazione della pensione integrativa, dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, sia per la carenza della necessaria continuità, sia perchè diversamente opinando si sarebbe finito per attribuire, nella sostanza, un inquadramento diverso da quello formalmente posseduto.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.L. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Inps ha resistito con tempestivo controricorso.

4 – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso B.L. denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.”. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe del tutto priva di motivazione, non essendo sufficiente ad esplicitare le ragioni della decisione il mero richiamo a precedenti della Corte di legittimità. Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della breve motivazione esposta nella quale era stato richiamato il principio secondo cui l’esercizio di fatto di mansioni superiori non ha effetto ai fini dell’inquadramento quando, in realtà, nella fattispecie si discuteva solo della incidenza del trattamento economico spettante del D.Lgs n. 165 del 2001, ex art. 52, ai fini della quantificazione della pensione integrativa.

1.2 – La seconda censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 e 33 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale al rapporto di impiego dell’Inps”. Sostiene la ricorrente che il calcolo della pensione integrativa deve essere effettuato sulla base della retribuzione spettante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla qualifica di appartenenza. Rileva, pertanto, anche il trattamento retributivo riconosciuto in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori perchè la finalità della pensione integrativa è quella di consentire al pensionato di mantenere la complessiva posizione economica raggiunta in costanza del rapporto di lavoro. Aggiunge la B. che erroneamente la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 25 marzo 2010, atteso che la decisione si riferiva ad una diversa fattispecie e, comunque, la stessa aveva affermato con chiarezza che non vale ad escludere la fissità e la continuità delle voci retributive la sola circostanza che le stesse possano variare ed anche venire meno.

1.3 – Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, (ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52)”. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che, fermo restando il divieto di inquadramento nella qualifica superiore, lo svolgimento di fatto delle mansioni fa sorgere il diritto del dipendente pubblico a ricevere la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, sicchè detta retribuzione deve entrare nella base di calcolo della pensione integrativa.

2 – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata ha fondato la pronuncia di rigetto su una duplice ratio decidendi, avendo innanzitutto evidenziato che “il supporto giuridico della domanda azionata nel giudizio” era venuto meno a seguito della riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 14895/2007, con la quale era stato accertato lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che la sola pronuncia della sentenza di appello, a prescindere dal passaggio in giudicato, avesse fatto venir meno la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con la quale l’istituto era stato condannato al pagamento di quelle somme che con la successiva iniziativa giudiziaria la B. pretendeva di includere nella base di calcolo della pensione integrativa. Da ciò ha tratto la conseguenza della infondatezza della domanda, ormai priva di “supporto giuridico”.

Si tratta, all’evidenza, di una ragione della decisione idonea, da sola, a sorreggere il rigetto dell’appello che, come tale, doveva essere espressamente e specificamente censurata, con la denuncia dell’error in procedendo o in iudicando eventualmente commesso dalla Corte territoriale.

Il ricorso, pur richiamando nella premessa la pendenza del “procedimento parallelo n. 21058/2010 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1397/2010 (giudizio di accertamento circa lo svolgimento di funzioni dirigenziali)”, e pur sottolineando nella stessa premessa “l’innegabile rapporto di pregiudizialità esistente fra le due cause”, non formula alcuno specifico motivo di censura avverso il capo della decisione sopra richiamato, poichè tutte le doglianze riguardano la seconda ratio decidendi, ossia la non incidenza delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori sulla base di calcolo del trattamento previdenziale integrativo.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi”(Cass. 4.3.2016 n. 4293).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della B. nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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