Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2136 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29457-2010 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ROBUR 82 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Robour 82 s.r.l. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso dal Comune di Roma e notificato alla società contribuente il 7/1/2006, riguardante l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2000. In particolare la ricorrente eccepiva la decadenza dell’atto impugnato, in quanto notificato oltre il termine di decadenza quinquennale previsto dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 11, commi 1 e 2.

Resisteva in giudizio il Comune di Roma rappresentando che l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato all’Ufficio postale il 29/12/2005, come risultante dalla ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata contenente l’avviso di accertamento in contestazione e dalla distinta di consegna delle raccomandate all’Ufficio postale competente.

2. Con sentenza n. 482/60/07, la Commissione Provinciale adita accoglieva il ricorso della società, rilevando che la notifica era stata effettuata in data 4/1/2006 e, dunque, oltre il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferiva l’imposizione.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Roma osservando che la notifica a mezzo posta si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all’ufficio postale, evento realizzatosi nel caso di specie il 29/12/2005.

4. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza n. 161/20/2009, depositata il 5/11/2009, respingeva il gravame sul rilievo che, all’esito dell’esame dei documenti prodotti, la data di spedizione della raccomandata risultava il 4/1/2006 e non il 29/12/2005.

5. Tale sentenza della C.T.R. è stata impugnata dal Comune di Roma con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’intimata non si è costituita nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c., e del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 24 (rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Deduce il Comune ricorrente che la sentenza impugnata ha totalmente disatteso le risultanze della cartolina di ricevimento dell’avvenuta notifica, che attestavano l’avvenuta consegna all’Ufficio postale del plico contenente l’atto di accertamento in data 29/12/2005, ed ha invece fondato la decisione su elementi di prova indiziaria, quali il timbro delle Poste presente sulla “busta” ove era contenuto l’avviso di accertamento, verosimilmente apposto nella fase, successiva alla consegna effettuata dall’Amministrazione comunale, di lavorazione del plico con immissione dello stesso nel circuito delle spedizioni nel territorio nazionale.

1.1 Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, sebbene il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito non sia stato acquisito agli atti del presente giudizio di legittimità, nonostante i reiterati solleciti inoltrati dalla cancelleria della Corte, la documentazione depositata unitamente al ricorso per cassazione (relativa agli atti del giudizio di merito e comprensiva della copia della cartolina di ricevimento e della distinta di consegna delle raccomandate) è sufficiente ai fini del decidere, risultando peraltro che tale documentazione era stata allegata quantomeno all’atto di appello proposto dal Comune (anch’esso depositato in copia nel presente giudizio di legittimità): quest’ultima circostanza consente, infatti, di ritenere ritualmente acquisita in giudizio la detta documentazione ancorchè non vi sia prova della sua produzione in primo grado, atteso che, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 (V. Cass., sez. 5, 4/4/2018, n. 8313, Rv. 647688 – 01, la quale ha precisato che tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui del detto decreto, art. 57).

Ciò posto, la cartolina dell’avviso di ricevimento e la distinta di consegna delle raccomandate, da parte del Comune di Roma, all’Ufficio postale competente riportano entrambe la data indicate dal Comune ricorrente (29/12/2005), come si evince dall’esame di tali documenti allegati in copia al ricorso per cassazione.

In assenza di contestazione sulla genuinità di tali copie, risulta provato, sino a querela di falso, che la spedizione dell’atto è avvenuta il 29/12/2005, e quindi prima della scadenza quinquennale, coincidente con la data del 31/12/2005.

Tali risultanze non sono inficiate dalla presenza di una diversa (e successiva) data indicata dal timbro postale apposto sulla busta (4 gennaio 2006, come rilevato dalla CTR sulla base della sola documentazione prodotta in primo grado dalla società contribuente) perchè, fermo il valore privilegiato di tale timbro, esso non è univocamente riferibile alla data della consegna del plico, ben potendo riferirsi a lavorazioni successive, come dedotto dal ricorrente.

A fronte di tale considerazione, va invece rilevato, quanto al valore probatorio dell’avviso di ricevimento, che tale avviso è parte integrante della relata di notifica e, pertanto, costituisce, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4,comma 3, il solo documento idoneo a provare, tra l’altro, l’intervenuta consegna del plico con la relativa data: esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi della citata L. n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c.in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (Cass., sez. 1, 22 novembre 2006, n. 24852, Rv. 593225 -01).

A ciò deve aggiungersi, con riferimento al valore probatorio dell’elenco delle raccomandate recante il timbro postale, che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta è validamente fornita dal notificante anche mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., sez. 6-5, 4 giugno 2018, n. 14163, Rv. 648752 – 01).

La sentenza impugnata non ha applicato tali principi, omettendo di dare rilievo alla data di consegna risultante dall’avviso di ricevimento e dalla distinta di consegna delle raccomandate, sicchè tale pronuncia deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con reiezione del ricorso proposto dalla proposto dalla Robur82 s.r.l. avverso l’accertamento ICI, atteso che l’impugnazione si fondava esclusivamente sull’asserita tardività della notifica, desunta dalla data apposta sulla busta contenente l’avviso oggetto di causa.

La non coincidenza delle date apposte sull’avviso di ricevimento e sulla busta contenente il plico, nonchè la conseguente erronea valutazione in cui sono incorsi i giudici in entrambi i gradi di giudizio di merito, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 28 dicembre 2005, razione temporis applicabile, in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto nel 2006 e, dunque, successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge, fissata al 1/3/2006, D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39-quater, convertito in L. n. 51 del 2006, e prima della modifica disposta dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009).

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da Robur82 s.r.l. avverso l’avviso di accertamento ICI impugnato;

– compensa le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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