Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21359 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18977-2010 proposto da:

F.L. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), O.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio

dell’avvocato MILLI MARINA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato QUAGLIARO MARCO giusta procura speciale alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE

dell’11/02/2010, depositata il 04/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.A., F.L. e O.L., dipendenti del Ministero dell’istruzione, adivano il giudice del lavoro al fine di far valere il loro diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del loro passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il Tribunale adito accoglieva la domanda con sentenza che veniva riformata dalla Corte d’appello.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo con un unico motivo violazione dell’art. 8 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, dell’art. 87 del CCNL 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, dell’art. 48 del CCNL 26 maggio 1999, dell’art. 19 del CCNL 15 marzo 2001, dell’art. 142 del CCNL. 24 luglio 2003, dell’art. 146 del CCNL 29 novembre 2007, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45 degli artt. 3 e 97 Cost. ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

4. Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio: ” In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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