Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21359 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18069-2019 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRAMIGNA MARIO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRI RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5432/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, M.C., ha instaurato una causa volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente causato da persona rimasta ignota; ha citato in giudizio le Assicurazioni Generali spa, che si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di primo grado ha ritenuto insufficienti le prove addotte dal M., ed in particolare inattendibili quelle testimoniali, ed ha rigettato la domanda.

Questo giudizio di insufficienza probatoria è stato confermato in appello, dove il ricorrente aveva contestato la ratio decidendi di primo grado proprio su tale aspetto.

Ora il M. ricorre con un solo motivo su una questione del tutto diversa da quella posta nei due gradi di merito, ossia sulla mancata interruzione del procedimento di secondo grado; v’è costituzione con controricorso delle Assicurazioni Generali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è basato su un solo motivo. Il ricorrente denuncia violazione dell’art. 301 c.p.c., sostenendo che, dopo la notifica della citazione in appello, il suo difensore di fiducia ha provveduto a cancellarsi dall’albo degli avvocati, perdendo quindi lo ius postulandi; con la conseguenza che il procedimento andava interrotto, ed invece non lo è stato, con violazione dunque della norma sopra citata.

1.1. – Il ricorso è fondato.

1. – E’ pacifico, non contestato dalla controparte, che il difensore di fiducia del M., dopo la notifica dell’atto di citazione in appello, ha effettuato cancellazione dall’albo degli avvocati; circostanza questa documentata altresì, ex art. 372 c.p.c., dal ricorrente.

Le Assicurazioni Generali spa contestano che la cancellazione volontaria dall’albo possa costituire una causa di interruzione del processo, al pari della morte del difensore.

La questione, controversa in passato, ha trovato una soluzione nella decisione delle sezioni unite n. 3702 del 2017 secondo cui: “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore”.

Precisano le Sezioni unite che non rileva la causa della cancellazione: “quanto all’asserita inapplicabilità dell’art. 301 c.p.c., comma 1, si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi(se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia)” (Cass. Sez. Un. 3702/2017).

Ciò detto, e posta l’equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva “determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza” (Cass. 1574/2020).

Presupposti, questi, tutti sussistenti nel caso concreto, cui si applicano pure i principi di Cass. Ord. 26856/17 (ove riferimenti).

Il ricorso va pertanto accolto; la gravata sentenza è cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2020

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