Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21358 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Lauretta;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministero pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, con domicilio eletto negli Uffici di questa in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 28 ottobre

2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Francesco Lauretta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con decreto in data 28 ottobre 2014, ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, proposta da M.S., con ricorso in opposizione depositato il 31 dicembre 2013, per l’irragionevole durata di un procedimento penale nel quale egli aveva assunto la veste di imputato;

che il rigetto è motivato sul rilievo della intervenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, cui l’imputato non aveva rinunciato;

che, secondo la Corte territoriale, la prescrizione del reato, dichiarata con la sentenza di appello, ha sicuramente giovato al M., tenuto conto dell’assenza delle condizioni per una assoluzione nel merito dell’imputato, stante la colpevolezza accertata con la sentenza di primo grado;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 aprile 2015, sulla base di un motivo;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Considerato che il ricorrente, lamentando violazione della L. n. 134 del 2012 e difetto di motivazione, sostiene che la nuova normativa relativa all’equo indennizzo è chiara nel riconoscere il diritto all’equa riparazione per la durata eccessiva del processo in caso di estinzione del reato per prescrizione, in quanto essa non elide gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di compensatio lucri cum danno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa;

che il motivo è infondato;

che è bensì esatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-2, 2 settembre 2014, n. 18498), l’equa riparazione per irragionevole durata del processo penale non può essere esclusa per il sol fatto che il ritardo nella definizione del giudizio abbia prodotto l’estinzione del reato per prescrizione, occorrendo invece apprezzare se l’effetto estintivo sia intervenuto per l’utilizzazione, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa ovvero dipenda, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest’ultima ipotesi, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell’imputato medesimo valga ad elidere, di per sè, il danno derivante dall’irragionevole durata;

che, tuttavia, occorre tener conto della nuova disciplina introdotta dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. b), di immediata applicazione nei giudizi in corso, in quanto stabilisce le circostanze in presenza delle quali non sussiste il pregiudizio da irragionevole durata;

che, secondo lo ius superveniens (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dal citato L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777), si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata, salvo prova contraria, nel caso di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;

che il decreto della Corte d’appello è conforme alla nuova disciplina normativa, avendo escluso, con apprezzamento di fatto in questa sede insindacabile, il pregiudizio da irragionevole durata, e ciò appunto in ragione della dichiarazione, in appello, di intervenuta prescrizione del reato, dalla quale l’imputato, che era stato condannato in primo grado, ha tratto esclusivamente e sicuramente giovamento;

che il ricorso è rigettato;

che, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla questione sollevata con il ricorso, ricorrono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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