Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21358 del 18/09/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 21358 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
SENTENZA
sul ricorso 20128-2008 proposto da:
POSTE
ITAL
S.P.A.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
2226
contro
AVOLIO KATIA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 18/09/2013
all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;
–
controrloorrenti
–
avverso la sentenza n. 1438/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 26/07/2007 r.g.n.
642/2006;
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Castrovillari dichiarava la nullità della clausola
appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra Katia Rita
Avolio e la società Poste Italiane il 2 novembre 2000, ex art. 8 del
c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni; l’esistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data,
costituzione in mora.
Proponeva appello la società Poste; resisteva l’Avolio.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 26
luglio 2007, respingeva il gravame.
Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a nove
motivi.
Resiste con controricorso la Avolio.
Motivi della decisione
1. — Deve pregiudizialmente dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato prodotto
verbale di conciliazione in sede sindacale (del 9 ottobre 2008) della
presentente controversia.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate
stante la definizione stragiudiziale della controversia.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2013.
condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla