Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21357 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 26/07/2021), n.21357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8267-2016 proposto da:

CONFARTIGIANATO IMPRESE CONFEDEARAZIONE GENERALE ITALIANA

DELL’ARTIGIANATO ANR, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO VALERIO DE VITO;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AMODEO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonché contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8538/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2015 R.G.N. 4717/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per: accoglimento primi due motivi,

assorbito il resto. udito l’Avvocato ROBERTO AMODEO;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4251/2008, passata in giudicato, aveva condannato la Confartigianato Imprese Confederazione Generale italiana dell’Artigianato, A.N. R., al pagamento, in favore di B.G., rivestente il ruolo di dirigente, della somma complessiva di Euro 590.215,14 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le stesse parti.

2. All’esito di successivi giudizi proposti dal B., oggetto di riunione – l’uno relativo alla richiesta di condanna del Confartigianato al versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla somma sopra indicata, con ricalcolo della pensione da parte dell’INPS, e l’altro proposto, in via subordinata rispetto alla domanda avanzata con il primo, per la condanna al risarcimento del danno pensionistico derivato al dirigente dal mancato versamento dei contributi relativamente alla somma sopra indicata -, il Tribunale capitolino respingeva entrambe le domande, facendo proprie le motivazioni della sentenza n. 2579/2013 emessa dalla Corte d’appello di Roma, con cui era stata rigettata l’impugnazione dell’INPS con riferimento alla cartella esattoriale emessa per somme a titolo di contributi pretese dall’istituto nei confronti della medesima Confederazione, in ragione della natura risarcitoria e non retributiva delle somme già riconosciute in favore del B. dalla richiamata sentenza n. 4251/2008.

3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.12.2015, rilevato che sul capo della sentenza di primo grado di reiezione della domanda principale del B. si era ormai formato il giudicato, in assenza di ogni impugnazione, in accoglimento del gravame del predetto, avanzato soltanto con riguardo alla domanda subordinata, ed in riforma per quanto di ragione dell’impugnata decisione del Tribunale capitolino, condannava il Confartigianato appellato al risarcimento del danno pensionistico derivato al dirigente dal mancato versamento contributivo e previdenziale in relazione alla somma di Euro 590.215,34 liquidata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4251/2008.

4. La Corte distrettuale osservava che era meritevole di accoglimento l’appello proposto relativamente a tale domanda di risarcimento del danno pensionistico, sulla quale non era intervenuta alcuna pronuncia giudiziale suscettibile di passare in cosa giudicata, avuto riguardo alla circostanza che, al momento della proposizione del ricorso relativo all’impugnazione del recesso della Confederazione, non risultava che il B. fosse già in pensione, di talché un eventuale danno di natura pensionistica non si era ancora concretizzato.

5. Rilevava che, nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità del recesso ante tempus, il recedente era obbligato al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole civilistiche comuni di cui all’art. 1223 c.c., sicché il lavoratore aveva diritto anche al risarcimento del danno pensionistico derivato dal mancato versamento contributivo e previdenziale in relazione alla somma liquidata di Euro 590.215,14, dovendo escludersi che il passaggio in giudicato della sentenza relativa al recesso della Confederazione appellata avesse coperto anche tale profilo, per essersi il danno pensionistico concretizzato, come già posto in evidenza, solamente quando il B. era andato in pensione.

6. Di tale decisione ha domandato la cassazione il Confartigianato, affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui ha resistito il B..

7. L’INPS ha rilasciato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato.

8. Per il Confartigianato si è costituito nuovo difensore, in sostituzione del precedente deceduto, in forza di procura speciale autenticata in sede notarile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Confartigianato ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2114,2115 e 2116 c.c., della L. n. 153 del 1969, art. 12 sostenendo l’insussistenza dell’obbligo contributivo sulle somme erogate a titolo risarcitorio, sulla base del rilievo che la decisione impugnata sia in contrasto con la L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, lett. c), secondo cui non costituiscono imponibile contributivo i proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, e rilevando come non sia configurabile un obbligo contributivo in assenza della controprestazione, in relazione alla natura risarcitoria delle somme riconosciute, non assoggettabili a contribuzione previdenziale.

1.1. Evidenzia come anche per le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno pari alle 15 mensilità, in caso di rinuncia alla reintegrazione, o anche per le 14 mensilità, nei casi previsti dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 sia esclusa ogni contribuzione, in generale non essendo prevista l’assoggettabilità a contribuzione di somme non aventi funzione remunerativa, ed assume, in conformità a quanto già ritenuto dal giudice che aveva annullato la cartella esattoriale con cui l’INPS aveva chiesto il pagamento dei contributi – sia pure con sentenza non opponibile al B. rimasto estraneo a quel giudizio -, che il danno pensionistico lamentato dal lavoratore non sussista se i contributi previdenziali in favore dell’INPS non sono dovuti da parte del datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1227 e 2116 c.c. per insussistenza dell’inadempimento e quindi della responsabilità datoriale per assunto danno pensionistico. Adduce che, per potersi parlare di danno pensionistico, siano necessarie l’inadempienza contributiva e la perdita di una prestazione altrimenti dovuta e sostiene che il mancato versamento dei contributi non sia dipeso da un’omissione volontaria del datore di lavoro, ma dall’esecuzione di una sentenza che ha statuito l’insussistenza dell’obbligazione contributiva e che tale rilevante aspetto non sia stato considerato dalla Corte capitolina, la quale ha omesso di valutare la mancanza dell’elemento soggettivo della colpa, necessario per l’insorgere di una responsabilità contrattuale.

2.1. Evidenzia la diversità esistente rispetto all’ipotesi della prescrizione dei contributi previdenziali, nella quale il datore si avvantaggerebbe illegittimamente del decorso del tempo in danno del lavoratore omettendo il versamento di contributi in origine dovuti, e richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 20827/2013 sull’operatività della responsabilità dell’imprenditore quando le istituzioni di previdenza non possano ricevere i contributi per essere il relativo credito estinto per prescrizione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2909 c.c., sostenendo l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché coperta dal giudicato, sul rilievo che, se il danno pensionistico discende direttamente dall’illegittimo recesso, a maggior ragione la relativa domanda risarcitoria deve considerarsi preclusa dal giudicato, considerato che (Cass. 11148/99) l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, in relazione a ragioni non dedotte ma deducibili nel giudizio definito dal giudicato.

3.1. Sostiene che il B. avrebbe potuto proporre domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. per un eventuale danno da omissione contributiva anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

4. Con il quarto motivo, è dedotta l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata prescrizione dei contributi, che avrebbe comportato l’insussistenza in concreto di un danno pensionistico.

5. Per ragioni di priorità logico-giuridica, occorre esaminare il terzo motivo, con il quale si censura la decisione per avere il giudice del gravame omesso di considerare la valenza preclusiva del giudicato nei riguardi della domanda tesa ad ottenere il risarcimento da danno pensionistico.

5.1. Tale censura è fondata.

5.2. Va premesso che l’esistenza del giudicato esterno e’, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. 26.6.2018 n. 16847; Cass. 15.5.2018 n. 11754).

5.3. La Corte distrettuale ha richiamato, a fondamento del decisum, pronuncia di questa Corte 28.3.1997 n. 2822, ai sensi della quale, “nel contratto di formazione e lavoro il recesso “ante tempus” – che è consentito solo in presenza di una giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c. – è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all’art. 1223 c.c., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione – ove il datore di lavoro ne fornisca la prova – di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un’occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione”. Ha, poi, richiamato Cass. 24335/2013, che ribadisce i principi precedentemente affermati secondo cui, in caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro dal rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all’entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso sino alla prevista scadenza del contratto (con richiamo a Cass. 1 luglio 2004 n. 12092; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692).

5.4. Risulta, secondo questo Collegio, non supportato dal contenuto delle decisioni richiamate l’affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata (cfr. pag 4 della sentenza), secondo cui “solamente nel momento in cui il B. è andato in pensione, si è concretizzato il danno pensionistico per cui è causa”, ciò che ha condotto la Corte distrettuale ad escludere il formarsi del giudicato.

5.5. Proprio dalla pronuncia n. 2822/97 sopra richiamata è dato, invero, desumere che il danno del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richieda il risarcimento da parte del datore di lavoro assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo, ivi compreso il danno discendente dalla minore contribuzione conseguibile, pregiudizio già conosciuto in virtù dell’accertata illegittimità dell’intervenuto recesso illegittimo che non dia luogo, come nel caso esaminato, a reintegrazione nel posto di lavoro, e che si differenzia dal danno normalmente connesso all’omissione contributiva in corso di rapporto lavorativo.

5.6. Al riguardo si veda, da ultimo, quanto argomentato da Cass. 30.10.2018 n. 27660 con riferimento alle distinte forme di tutela del lavoratore in ipotesi di omissioni contributive prima della maturazione della prescrizione dell’obbligo contributivo, dopo la maturazione della prescrizione dei contributi omessi e con riguardo all’esperibilità dell’azione risarcitoria nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso, ovvero goduto in misura inferiore al dovuto.

5.7. Nella specie la peculiarità della fattispecie si sostanzia nel fatto che la pronuncia passata in giudicato (sentenza del Tribunale di Roma n. 4251/2008), che ha riconosciuto in favore del B. la somma complessiva di Euro 590.215,14 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le stesse parti, richiamando le retribuzioni solo quale parametro della quantificazione, deve ritenersi preclusiva di ogni ulteriore azione risarcitoria discendente dal medesimo titolo.

5.8. Ciò in relazione al principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio (cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019 n. 5486, Cass. Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016 n. 3488, Cass. 30.6.2009 n. 15343).

5.9. Ne’ potrebbe essere utilmente richiamata ai fini voluti dal lavoratore Cass. 6.4.2012 n. 5881, secondo cui il giudicato esplicito sulla domanda di risarcimento da mancata retribuzione non preclude al lavoratore la domanda di risarcimento da mancata contribuzione, essendo il caso in tale pronuncia scrutinato relativo a domande che, pur unificate da una comune istanza risarcitoria, sono dirette al conseguimento di beni giuridici distinti e si fondano su fatti costitutivi autonomi: la indicata pronuncia e’, invero, riferita alla diversa ipotesi di violazione dell’obbligazione retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto di lavoro, in relazione alla quale la mancata contribuzione si fonda sulla violazione dell’obbligazione previdenziale conseguente all’esistenza del rapporto di lavoro, come evidenziato nella parte argomentativa. In siffatta fattispecie si ritiene, invero, che, anche a ritenere che le domande in prosieguo di tempo proposte siano unificate da una comune istanza risarcitoria, le stesse restino, comunque, del tutto differenziate quanto ai relativi fatti giustificativi ed impongano, pertanto, distinti accertamenti fattuali e giuridici, dovendo accertarsi anche il verificarsi della prescrizione dei contributi, ostativa all’azione nei confronti del datore di lavoro per la regolarizzazione della contribuzione.

6. Alla stregua delle esposte considerazioni e dell’ulteriore rilievo secondo cui i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni non hanno natura retributiva e funzione remunerativa, ma hanno, a differenza dell’ipotesi da ultimo richiamata, una funzione di mero reintegro patrimoniale delle perdite subite dal lavoratore, il cui rapporto di lavoro non è più in essere, deve trovare accoglimento il terzo motivo, cui consegue che tutti gli altri motivi non debbano essere oggetto di specifico esame, rimanendo assorbiti.

7. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, nel senso della inammissibilità della domanda del B. per preclusione nascente da precedente giudicato sulla domanda originaria relativa al risarcimento del danno discendente dall’anticipato recesso del datore dal rapporto di lavoro a termine instaurato con il dirigente.

8. Le spese di lite relative ai gradi di merito vanno diversamente regolate e cedono, per la integrale soccombenza del controricorrente, a carico di quest’ultimo, nella misura che può essere individuata ragionevolmente in quella già determinata nella sentenza impugnata, sia pure disponendone il pagamento da parte del dirigente in favore del Confartigianato ricorrente.

9. Sussistono i presupposti per compensare le spese di tutti i gradi del giudizio con l’INPS, atteso che l’istituto non è stato destinatario di alcuna richiesta di condanna da parte del B..

10. All’accoglimento del ricorso consegue l’insussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità della originaria domanda relativa al danno pensionistico e condanna B.G. al pagamento delle spese di lite, liquidate, per il primo grado in Euro 5000,00, per il secondo grado in Euro 6500,00 e, per il presente giudizio di legittimità, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15% per i gradi di merito e per il giudizio di cassazione.

Compensa le spese nei confronti dell’INPS per i gradi di merito e per il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

 

 

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