Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21357 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 24/10/2016), n.21357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.F.M., quale erede della propria madre

I.F. e quale erede del proprio fratello In.Mi., e

C.N., quale erede della propria madre I.F. e quale

erede del proprio fratello In.Mi., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Antonina (detta Antonella) Fundarò;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta

in data 23 luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso in data 10 settembre 2012 In.Mi., in proprio e quale erede di I.F., nonchè C.N. e C.F.M., esclusivamente nella qualità di eredi di I.F., hanno chiesto il riconoscimento di un’indennità a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un processo civile nel quale erano parti I.F. e In.Mi.;

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 23 luglio 2014, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore di In.Mi. della somma di Euro 3.833,33, oltre interessi, a titolo di equa riparazione, e ha condannato il medesimo Ministero al risarcimento del danno morale patito da Filomena Imperatore, che ha liquidato in Euro 9.583,33, oltre interessi legali dalla data della domanda, somma, quest’ultima, da corrispondere pro quota agli eredi In.Mi., C.N. e C.F.M.; ha posto a carico del Ministero la metà delle spese processuali, con distrazione in favore degli avvocati anticipatari, compensando la restante parte, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda;

che, per quanto riguarda il danno iure hereditatis, la Corte di Caltanissetta – rilevato che il processo presupposto ha avuto la durata complessiva di 17 anni e 7 mesi, da cui vanno detratti 5 anni di durata ragionevole (3 anni per il primo grado e 2 per l’appello) e 2 anni e 3 mesi ascrivibili a condotta processuale delle parti – ha individuato in 10 anni e 4 mesi il periodo di irragionevole durata, e ha quantificato l’indennizzo prendendo a parametro l’importo di Euro 750 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di Euro 1.000 per gli anni successivi;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello C.F.M. e C.N., nelle indicate qualità, essendo deceduto In.Mi. in data (OMISSIS), hanno proposto ricorso, con atto notificato il 13 marzo 2015, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero non ha controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU e art. 111 Cost., in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. ed al diritto vivente discendente dalla giurisprudenza CEDU e della Corte di cassazione) i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia errato con riguardo all’individuazione del tempo di durata complessiva e, conseguentemente, della durata irragionevole del procedimento con specifico riguardo a I.F.: utilizzando come dies a quo per il calcolo della durata complessiva del procedimento la data del 31 ottobre 1991 anzichè quella (del 6 novembre 1986) di notifica dell’atto introduttivo del giudizio presupposto; detraendo il rinvio di 6 mesi disposto dal Tribunale a seguito dello sciopero degli avvocati; detraendo tutto il periodo (un anno e un mese) intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la notifica dell’atto di appello;

che il motivo è in parte fondato;

che, sotto un primo profilo, va rilevato che la Corte d’appello – dopo avere riconosciuto che dalla lettura degli atti processuali del giudizio presupposto promosso da I.F. risulta che questo è stato promosso con atto di citazione notificato il 6 novembre 1986 – quando, poi, passa ad individuare il periodo di complessiva durata, colloca erroneamente la decorrenza in una data successiva, ossia nel 31 ottobre 1991, così pervenendo ad una riduzione di cinque anni della durata complessiva del procedimento presupposto;

che del pari erroneo si presenta lo scomputo dell’intero periodo di sei mesi dovuto al rinvio per l’astensione degli avvocati dall’udienza, e ciò stante l’eccessiva dilazione del tempo del rinvio tra l’una e l’altra udienza, in parte riferibile (quattro mesi) anche all’amministrazione della giustizia;

che, viceversa, resiste alla censura la detrazione di tutto il periodo (un anno ed un mese) intercorrente tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la notifica dell’atto di appello, giacchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, inserito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito in L. n. 134 del 2012, prevede – con una norma che, essendo diretta a stabilire come deve essere computato il periodo di durata del processo, è applicabile ai giudizi in corso – che, ai fini della quantificazione della durata del processo non si tiene conto del tempo “intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa”;

che – essendo accolto, in parte qua, il primo motivo – resta assorbito l’esame del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale e degli artt. 6 e 13 CEDU), che, deducendo l’insussistenza di soccombenza reciproca, lamenta l’irragionevole sproporzione ed illegittimità della disposta parziale compensazione delle spese giudiziali;

che, dunque, il decreto impugnato va cassato limitatamente alla liquidazione del danno morale patito da I.F. e alla conseguente statuizione sulle spese;

che ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun ulteriore accertamento di fatto essendo residuato alla cognizione di questa Corte;

che, quindi, considerato il periodo di durata del giudizio presupposto promosso da I.F., l’irragionevole durata va determinata, anzichè in dieci anni e quattro mesi, in quindici anni e sette mesi;

che, individuato, in applicazione dello standard già applicato dal giudice del merito nella somma di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e nella somma di Euro 1.000 per ciascuno degli anni successivi il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, deve riconoscersi – per una durata irragionevole di quindici anni e sette mesi – l’indennizzo complessivo di Euro 14.920, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda;

che tale indennizzo va corrisposto agli eredi di I.F., odierni ricorrenti, pro quota;

che i ricorrenti hanno altresì diritto alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione, per il merito, in favore degli Avvocati Antonella Fundarò e Alfredo Germanà, dichiaratisi antistatari, e, per il giudizio di cassazione, in favore del solo Avvocato Antonella Fundarò.

PQM

La Corte accoglie, in parte, il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento del danno morale patito da I.F., quantificato in Euro 14.920, oltre interessi legali dalla domanda, da corrispondere pro quota agli eredi C.N. e C.F.M., anche nella qualità di eredi del fratello In.Mi.; condanna inoltre il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, che liquida, rispettivamente, in Euro 2.415 ed in Euro 1.200, oltre accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, per il merito, in favore degli Avvocati Antonella Fundarò e Alfredo Germanà, dichiaratisi antistatari, e, per il giudizio di cassazione, in favore del solo Avvocato Antonella Fundarò, antistataria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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