Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21357 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21357 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 3145-2010 proposto da:
ROSSI

RINALDO

RSSRLD54H1OH5010,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 169,
presso STUDIO LEGALE BENIGNI, rappresentato e difeso
dagli avvocati BENIGNI PAOLO e BENIGNI

PIER GIORGIO,

giusta deleg ain atti;
– ricorrente –

2013
contro

2158
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI

Data pubblicazione: 18/09/2013

LEGALI

POSTE

ITALIANE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato LANDI GIOVANNI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controri corrente contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 646/2009 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 28/09/2009 r.g.n. 121/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato BENIGNI PAOLO;
udito l’Avvocato SIMONETTA GUADAGNI per delega LANDI
GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

PIGNATTINI GLORIA;

r.g.n. 3145/2010 Rossi Rinaldo c/Poste italiane s.p.a
ud 18 giugno 2013

Svolgimento del processo
Rossi Rinaldo, dipendente della Poste Italiane s.p.a., esponeva di aver
partecipato ad un concorso interno per titoli per la copertura di un posto di
area Q2 per l’Umbria e di essere stato ingiustamente collocato al 43° posto e
chiedeva, pertanto, previa riformulazione dell’esatto ordine di graduatoria, il
riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’area superiore, con la
medesima decorrenza, di Pignattini, vincitrice del concorso, e con condanna
della società al risarcimento del danno.
2

La società convenuta precisava di aver provveduto a riformulare la
graduatoria con assegnazione, al Rossi, dell’ulteriore punteggio relativo alle
funzioni svolte nella ex sesta categoria professionale, risultando collocato al
3° posto, come altri cinque concorrenti, fra i quali la precedenza veniva
assegnata alla Pignattini, dipendente con maggiore anzianità di servizio e
minore età anagrafica.

3. Il primo giudice accoglieva la domanda.
4. La Corte d’appello di Perugia, investita del gravame da Poste Italiane s.p.a.,
con sentenza del 28 settembre 2009 riformava la sentenza e rigettava la
domanda del dipendente.
5. Rilevava il giudice d’appello che né il bando di concorso, né successive
informazioni avevano fatto conoscere quale metodo fosse stato utilizzato
per posizionare reciprocamente i concorrenti a parità di punteggio. Per la
Corte territoriale non era emerso alcun abuso e il datore di lavoro aveva fatto
uso di una scelta discrezionale come gli competeva, attesa la natura privata e
non più pubblica dell’ente.
6. Per la Cassazione della sentenza ricorre Rossi Rinaldo con tre motivi,
illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. La parte intimata ha resistito con
controricorso. Pignattini Gloria è rimasta intimata.

Motivi della decisione
7. Con i motivi di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dei contratti e accordi collettivi nazionali e omessa in indagine su un punto
decisivo della controversia (primo motivo), sostenendo che la Corte
Rossana Mancino est.
3145/2010 Rossi Rinaldo e/Poste italiane s.p.a

1.

territoriale, attribuendo al datore di lavoro l’uso di una scelta discrezionale
che gli competeva, avrebbe disapplicato la direttiva n. 31 emanata in
applicazione degli artt. 50 e 51 del contratto collettivo e in attuazione degli
accordi sindacali intervenuti in materia; difetto assoluto di motivazione, per
contraddittorietà e illogicità motivazionale (secondo motivo) per avere la

8. Osserva la Corte che le censure, per violazione delle disposizioni contrattuali
collettive investono il contratto collettivo nazionale di lavoro senza che risulti
osservata la prescrizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4) c.p.c., secondo
cui, col ricorso per cassazione, devono essere depositati, a pena di
improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
9. Il requisito non appare soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in
quale sede processuale il CCNL invocato sia stato eventualmente prodotto
nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminarlo in questa
sede, per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito.
10. È stato in proposito anche chiarito da questa Corte che l’onere di depositare i
contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di
improcedibilità, dal citato art. 369 c.p.c., secondo comrna, n. 4, nella nuova
formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto
con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il
ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendo
ritenersi che la produzione parziale di un documento sia non solamente
incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo
dell’intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a
potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti
con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c., e segg., e,
in specie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del
testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre
parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per
l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr., ex multis, Cass.
15495/2009).
Né muta i termini della questione la sentenza delle sezioni unite di questa
Corte, che ha sancito che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come
modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o
2
Rossana Mancino est.
3145/2010 Rossi Rinaldo c/Poste italiane s.p.a

Corte di merito omesso ogni motivazione sulla natura vincolante per l’Ente
delle norme recate dalla direttiva n. 31; per illogicità ed insufficienza della
motivazione (terzo motivo) per avere la Corte fatto derivare da errori l’
inosservanza della disposizione regolamentare.

accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del
fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti
contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di

specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. Cass.,
s.u., 22726/2011).

n

Nel caso in esame la società ricorrente si è limitata a richiamare il contenuto
delle disposizioni collettive.

13. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della società, seguono
la soccombenza. Nulla deve disporsi per le spese in favore della parte
rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 50,00
per esborsi, oltre accessori di legge. Nulla spese in favore di Pignattini.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.

trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto
ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di

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