Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21357 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.14/09/2017),  n. 21357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28268-2015 proposto da:

T.M., in proprio e quale procuratore speciale di S.,

C., T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI

N 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE, PASQUALE

ACONE;

– ricorrente –

contro

TR.EU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio della sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI AMENDOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3108/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

che T.M. in proprio e n.q. di procuratore speciale di S., C. ed T.A. – eredi di Tu.Mi. – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 8.7.2015 n. 3108, con la quale, in riforma della decisione di prime cure ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da Tr.Eu., era stata rigettata la domanda proposta dai T. avente ad oggetto la condanna del Tr. al risarcimento dei danni (liquidati dal primo giudice, in misura pari al costo di costruzione – Euro 83.948,00 – ed al mancato godimento dell’immobile – Euro 7.524,00 -), derivati dal crollo del muro perimetrale comune e del solaio interpiano dell’immobile di proprietà di Tu.Mi. a causa della imperita esecuzione dei lavori di demolizione dell’immobile adiacente, eseguiti sotto la direzione dell’arch. Tr., ed in conseguenza della quale era stata emessa ordinanza sindacale di sgombero e demolizione dell’immobile danneggiato;

che avverso la statuizione della sentenza della Corte territoriale che accertava la responsabilità della condotta colposa del professionista ed il nesso di causalità materiale tra la esecuzione dei lavori ed il crollo, ma negava la sussistenza di un danno risarcibile in quanto l’immobile del Tu., già danneggiato dal sisma del 1980 e reso inagibile, era comunque destinato alla demolizione per essere ricostruito con i contributi statali ex lege n. 219/1981, il ricorrente T. ha dedotto, con tre motivi, vizi processuali (violazione degli artt. 99,112,132,324 e 342 c.p.c. nonchè artt. 2697 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), violazione di norme di diritto (artt. 1223, 1225, 2043, 2050, 2053 e 2056, in riferimento agli artt. 2697 e 2719 c.c.) e vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

– che ha resistito il Tr. depositando controricorso;

– che il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c.;

Il Collegio ha raccomandato redazione di motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO

– che il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato con conseguente assorbimento degli altri motivi;

– che, premessa la inapplicabilità all’atto di appello notificato dal Tr. in data 15.4.2010 delle disposizioni dell’art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, la Corte d’appello ha pronunciato extrapetita, eccedendo dai limiti del “quantum devolutum” avendo ipotizzato una inesistente corrispondenza tra il terzo motivo di gravame proposto dal Tr. con l’atto di appello principale (integralmente riportato nel ricorso) con le difese svolte dagli appellanti incidentali M., eredi degli originari proprietari dell’immobile adiacente (sul quale il Tr. e la ditta appaltatrice avevano eseguiti i lavori), i quali avevano richiesto, in via principale, il rigetto delle impugnazioni volte ad accertare la loro concorrente responsabilità in qualità di proprietari-committenti, ed in via subordinata, richiedendo di essere manlevati dall’appaltatore e dal Tr. da ogni conseguenza patrimoniale pregiudizievole, avevano investito la statuizione della sentenza di prime cure inerente la valutazione del danno-conseguenza, sul presupposto che “il presunto danno non poteva essere ristorato con una somma pari al costo di ricostruzione dell’immobile, nè con un’ulteriore somma per il mancato utilizzo dell’immobile, che invece era inagibile, pericolante e da sgomberare ” (cfr. sentenza appello in motivazione pag. 8);

– che in particolare la Corte d’appello ha sostenuto erroneamente che anche il professionista avesse impugnato la statuizione sul “quantum”, quando invece l’appellante principale si era limitato a contestare, con i motivi di gravame, la omessa considerazione nella decisione di prime cure del concorso di plurimi fattori causali (fatiscenza ed omessa manutenzione dell’immobile di proprietà dei Tuccia; tipologia costruttiva del fabbricato, preesistenti condizioni statiche dell’immobile) che avrebbero assorbito la efficienza causale dell’evento lesivo, a tanto dovendo pervenirsi alla stregua dell’esame diretto dell’atto di appello principale (atto cui la Corte ha diretto accesso in considerazione del tipo di vizio di legittimità denunciato: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012) avuto riguardo sia alla rubrica del terzo motivo di gravame (“omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione della efficienza causale dello stato preesistente dell’immobile di proprietà di Tu.Mi.”) che delle effettive doglianze svolte nella esposizione degli argomenti in fatto e diritto a sostegno della impugnazione, ed in particolare delle consulenze tecniche svolte dai CCTTUU ing. R. e arch. D.V. riportate nell’atto di appello e precipuamente dirette ad individuare altri fattori ai quali veniva riconosciuta efficienza causale esclusiva o concorrente – con i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice su direzione del Tr. – nella produzione dell’evento lesivo, non essendo individuabile una autonoma censura nella fugace osservazione secondo cui i T., sull’immobile comunque da demolire, avrebbero potuto locupletare il risarcimento del danno oltre al contributo statale ex lege n. 291 del 1981 per la ricostruzione dello stesso, tenuto conto che: a) il motivo di gravame si conclude con la esplicita richiesta di riforma della sentenza di prime cure, dovendo statuirsi che “le cause che hanno portato al crollo della proprietà del Tu.Mi. non sono da attribuirsi in maniera esclusiva ai lavori di demolizione effettuati dalla ditta G.G. ma ad una serie di concause, dettagliatamente indicate nella c. t. u. dell’arch. G. D.V. che hanno contribuito in egual misura alla rovina del fabbricato di proprietà del T.”; b) il motivo di gravame, pur nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 difetta dei requisiti minimi idonei ad integrare il requisito della specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c. per sottoporre ad esame alla Corte territoriale anche la questione inerente l’accertamento del danno-conseguenza (nell’ “an” e nel “quantum”) della pronuncia di prime cure, requisito il quale esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. 2 – Sentenza n. 4695 del 23/02/2017; vedi Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28057 del 25/11/2008);

– che pertanto il ricorso trova accoglimento quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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