Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21356 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19240/2015 R.G. proposto da:

F.D. – c.f. (OMISSIS) – M.V. – c.f. (OMISSIS)

– D.S.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in

Roma, al piazzale delle Belle Arti, n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Antonino Pellicanò che li rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto dei 27/31.1.2015 della corte d’appello di

Catanzaro, assunto nel procedimento iscritto al n. 742/2014 registro

equa riparazione;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dei 19

luglio 2016 dai consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Antonino Pellicanò per i ricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Catanzaro depositato in data 2612012 F.D., M.V. e D.S.S. si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio introdotto, con separati ricorsi depositati il 12.9.1991, innanzi al pretore di Reggio Calabria in qualità di giudice del lavoro e definito. all’esito della cassazione con rinvio della sentenza n. 250/2004 della corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1267/2010 della stessa corte d’ appello.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo a ristoro dei danni tutti subiti.

Con decreto del 14.3.2013 la corte d’appello di Catanzaro dichiarava improcedibile il ricorso.

Con sentenza n. 19234/2014 questa Corte di legittimità cassava con rinvio il decreto del 14.3.2013.

Riassunto dai ricorrenti il giudizio. si costituiva il Ministero della Giustizia.

Con decreto dei 27/31.1.2015 la corte d’appello di Catanzaro condannava il Ministero resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti per l’irragionevole durata del giudizio presupposto la somma di giuro 4.500.00 oltre interessi; condannava altresì il Ministero resistente a rimborsare cumulativamente al difensore anticipatario dei ricorrenti la metà delle spese del giudizio definito con decreto del 14.3.2013, la metà delle spese del giudizio innanzi a questa Corte definito con sentenza n. 19234/2014 e la metà delle spese del giudizio di rinvio e compensava le residue metà.

In ordine alla disposta compensazione per 1/2 delle spese esplicitava – la corte – che ricorrevano “giusti motivi in ragione del comportamento processuale del Ministero che non si è opposto all’accoglimento della domanda nei limiti di giustizia” (così decreto, pag. 4).

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo F.D., M.V. e D.S.S.; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la parziale cassazione ed, eventualmente, decida nel merito con condanna del Ministero alle spese del giudizio di legittimità da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e vizio della motivazione.

Deducono che “la compensazione per metà delle spese di tutte le fasi del giudizio è assolutamente illegittima ed immotivata” (così ricorso, pag. 6).

Deducono, segnatamente, che “l’esito totalmente vittorioso della causa (…) contrasta chiaramente con la decisione della Corte territoriale di compensare le spese del giudizio” (così ricorso, pag. 7); che la motivazione della disposta compensazione per 1/2 delle spese, quale correlata al comportamento processuale del Ministero, “non è logicamente nè giuridicamente accettabile” (così ricorso, pag. 6), tenuto conto che la condotta non oppositiva è ininfluente ai fini della regolamentazione delle spese.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta, previamente, quanto segue.

Per un verso, che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 c.p.c. e ss., Cass. 22.1.2010, n. 1101).

Per altro verso, che il presente giudizio di “equa riparazione” è stato introdotto con ricorso depositato il 26.1.2012 (cfr. ricorso, pag. 1), sicchè nella fattispecie riveste valenza il dettato dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione (“se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”) susseguente alla “novella” di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

In questi termini deve, in primo luogo, disconoscersi che nella fattispecie si configurasse soccombenza reciproca.

Rileva a tal fine l’insegnamento da questa Corte formulato sullo specifico terreno del procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, ed a tenor del quale la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte. per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione Cass. 16.7.2015, n. 14976).

Negli stessi termini dapprima menzionati deve. in secondo luogo, disconoscersi che il comportamento processuale “non oppositivo” del Ministero valesse ad integrare gli estremi delle “gravi ed eccezionali ragioni”. da indicare esplicitamente nella motivazione, postulate dall’art. 92 c.p.c., comma 2, ai fini della legittimità della seppur parziale compensazione delle spese.

Invero, questa Corte spiega che la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sè, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorchè comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. 17.10.2013, n. 23632).

Ne discende, quindi, che pur al cospetto della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; il decreto della corte d’appello di Catanzaro, siccome dei 27/31.1.2015, è soggetto alle novità introdotte con il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134/2012) e, dunque, pur nel segno dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di legittimità n. 8053 del 7.4.2014 (secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e secondo cui, propriamente, tale anomalia esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), è patente l’anomalia motivazionale che. sub specie di “motivazione apparente”, inficia il decreto impugnato.

In accoglimento dell’esperito ricorso va quindi cassato il decreto dei 27/31.1.2015 della corte d’appello di Catanzaro nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione tino a concorrenza della metà delle spese del giudizio definito con il decreto del 14.3.2013, delle spese del giudizio innanzi a questa Corte definito con sentenza n. 19234/2014 e delle spese del giudizio di rinvio definito, appunto, con lo stesso decreto dei 27/31.1.2015.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, espunga dal decreto dei 27/31.1.2015 della corte di Catanzaro la disposta compensazione nella misura di 1/2 delle spese dei giudizi suindicati e condanni il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte calabrese (ovvero, “per l’intero, quanto al giudizio cassato in Euro 675,00 per compensi ed Euro 22,46 per esborsi, quanto al giudizio di cassazione in e 1.500,00 per onorario e quanto alla presente, fase Euro 675,00 per compensi ed Euro 27,00 per esborsi, oltre accessori e che si distraggono a beneficio del difensore (…) avv.to Antonino Pellicanò”: così decreto impugnato. pag. 5).

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Antonino Pellicanò, difensore anticipatario dei ricorrenti.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile comunque – al di là dell’accoglimento del ricorso – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014. n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto dei 27/31.1.2015 della corte d’appello di Catanzaro nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio definito con decreto del 14.3.2013. delle spese del giudizio innanzi a questa Corte definito con sentenza n. 19234/2014 e delle spese del giudizio di rinvio e, decidendo nel merito, espunge dal decreto dei 27/31.1.2015 della corte di Catanzaro la compensazione nella misura di 1/2 delle spese dei giudizi anzidetti e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte territoriale calabrese; condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Antonino Pellicanò, difensore anticipatario dei ricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per compensi, in Euro 900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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