Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21356 del 21/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 21356 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MEDIO FIN FINANZIARIA s.p.a., in persona del curatore fallimentare,
elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 28, presso l’avv. Guido
Ursini, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Ruggieri Fazzi, giusta delega
in atti;

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.
staccata di Lecce, n. 324/22/10, depositata il 23 settembre 2010.

Data pubblicazione: 21/10/2015

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola
Mastroberardino, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,
il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. La Medio Fin Finanziaria s.p.a., in persona del curatore fallimentare,

tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata
confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi
confronti, a titolo di IRPEG ed ILOR dell’anno 1990, per recupero a
tassazione di interessi attivi non contabilizzati ed altre voci, per un
imponibile complessivo di oltre £. 1.645.000.000.
Il giudice d’appello ha ritenuto che, a fronte di tali contestazioni, la
contribuente si era limitata a richiamare lo stato di dissesto finanziario in cui
si trovava negli anni di accertamento, sostenendo la tesi — definita
“aberrante” – secondo cui l’Ufficio, pur in presenza della irregolare tenuta
della contabilità, avrebbe dovuto presumere che non vi era alcun utile
poiché le operazioni fittizie erano state poste in essere solo per rappresentare
ai terzi una situazione economica finanziaria positiva. Ha aggiunto che non
poteva essere ignorata la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce aveva
condannato i componenti del consiglio di amministrazione della società per
vari reati relativi agli stessi fatti oggetto dell’accertamento tributario.
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “omessa e/o insufficiente
motivazione della sentenza su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”.
Osserva che il giudice a quo non indica gli elementi dai quali ha tratto il
proprio convincimento, non consentendo l’individuazione del criterio logico
che ha condotto alla decisione sui fatti controversi e decisivi della
controversia (“mancata contabilizzazione di interessi attivi, applicazione del
margine contributivo di intermediazione, recupero plusvalenza patrimoniale
2

propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione

su immobile”).
Il motivo è inammissibile.
Si è palesemente in presenza, infatti, di censure prive di specificità,
attraverso le quali la contribuente tende a sollecitare a questa Corte una
lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di
merito, meramente contrapponendovi un proprio apprezzamento dei fatti e
delle prove, difforme da quello compiuto dal giudice stesso (e in alcuni

ipotesi, come violazioni di legge, previa adeguata dimostrazione della loro
prospettazione fin dal primo grado del giudizio).
Inoltre, 1′ iter logico che ha condotto alla formazione del convincimento
del giudice — sinteticamente riportato in narrativa – deve ritenersi espresso in
modo chiaro e congruo ed è basato essenzialmente sulla circostanza, che la
contribuente non smentisce ed anzi conferma, delle gravissime irregolarità
nella tenuta delle scritture contabili, con conseguente alterata
rappresentazione dei dati del bilancio.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida
in €. 6000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2015.

punti, peraltro, prospettando argomentazioni giuridiche da far valere, in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA