Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21356 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18635-2010 proposto da:

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CENTOFANTI SIRO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

2/12/09, depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 2.12.2009/29.3.2010 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che G.E., dipendente dell’Istituto sperimentale per l’agricoltura, oggi Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), aveva svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica riconosciutagli, corrispondenti alla posizione economica B2 del CCNL per il personale degli enti parastatali, e condannava il datore di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il CRA con tre motivi. Resiste con controricorso G.E..

Il ricorso è inammissibile.

Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata notificata al CNR (presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia) il 23.4.2010, mentre il ricorso per cassazione è stato rimesso all’ufficiale giudiziario solo il 30.6.2010, e notificato il successivo 9 luglio.

Il ricorso è stato, pertanto, proposto oltre il termine (di sessanta giorni) previsto dall’art. 325 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Le spese seguono la soccombenza, mentre resta inapplicabile ratione temporis l’art. 96 c.p.c., comma 3, trattandosi di giudizio instaurato anteriormente all’entrata in vigore della norma.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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