Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21356 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4744-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso

lo studio dell’avvocato EMMIDIO PERRECA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA

DRUSILLA, 59, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’AGOSTINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO SARNICOLA, ANACLETO

DOLCE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.N. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania Equitalia Sud s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per illegittima e non comunicata iscrizione ipotecaria. Espose la parte attrice che la promissaria acquirente era receduta da contratto preliminare dall’attrice stipulato quale promittente venditrice a causa dell’iscrizione, di cui la C. non aveva avuto alcuna notizia, e di avere dovuto corrispondere il doppio della caparra pari ad Euro 60.000,00. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere circa la domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, stante l’intervenuta cancellazione in corso di causa, accolse la domanda risarcitoria, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 60.000,00. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 14 gennaio 2015 la Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che “l’Esattore non aveva significato affatto alla debitrice la intraprendenda iniziativa cautelare e non ha depositato agli atti processuali le otto cartelle esattoriali munite delle necessarie notifiche” e che sia il teste S.L., figlio dell’attrice, che l’avv. P.F. (in passato legale dell’attrice, ma delegato del difensore nella presente controversia), avevano confermato la circostanza della restituzione del doppio della caparra, dichiarazioni non impugnate “in sede penale”. Concluse nel senso che non andava esaminato l’appello incidentale proposto solo in via subordinata.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi Equitalia Sud s.p.a. e resiste con controricorso la parte intimata, che ha proposto altresì ricorso incidentale. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità e di manifesta infondatezza, a seconda del motivo, del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che la Corte d’appello non ha motivato, nonostante la proposta impugnazione sul punto, sulla circostanza che il giudice di primo grado non si era avveduto che la cartella di pagamento recava sanzioni per crediti di natura tributaria (e per i quali lo stesso giudice aveva affermato che l’opposizione non era ammessa) e sulla prova della notifica delle cartelle e che, circa l’omessa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria, lo stesso giudice di primo grado aveva sostenuto che non vi era alcun obbligo a carico dell’agente della riscossione. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. Va premesso che nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 8053 del 2014). Con riferimento alla circostanza di fatto della natura tributaria del credito portato dalla cartella la ricorrente ha omesso di indicare il dato testuale da cui la stessa risulti ed il come ed il quando dell’ingresso del processo, essendosi limitata genericamente a riferire che con l’atto di appello sarebbe stata impugnata sul punto la decisione di primo grado. Sempre con riferimento a tale fatto la ricorrente non ha indicato quale sia la decisività con riferimento alla domanda di risarcimento del danno. Gli altri due fatti richiamati, e cioè la notifica della cartella e la comunicazione dell’iscrizione, sono stati esaminati dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione ed omesso esame di fatti controversi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che la corte territoriale non ha considerato l’assenza di prova del versamento sia della caparra che del doppio, avendo fatto riferimento a testi inattendibili (o incapaci come nel caso del legale della parte) e che tali circostanze dovevano essere valutate per via documentale. Il motivo è inammissibile. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2726 e 2721 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha invertito l’onere probatorio, richiedendo una controprova a carico dell’appellante anzichè un maggior rigore nella prova attorea, e che era stata violata la norma che prevede l’inammissibilità della testimonianza che ecceda il valore di Euro 2,58. Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. Il giudice di merito non ha violato la regola del riparto dell’onere probatorio, avendo accolto la domanda sulla base delle prove testimoniali indicate dalla parte attrice. Quanto alla dedotta violazione della norma sulla prova testimoniale, i limiti di valore sanciti dall’art. 2721 c.c., riguardo all’ammissibilità della prova testimoniale, non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora la prova venga ammessa in primo grado oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva entro lo stesso grado di giudizio. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso la ricorrente non ha specificatamente indicato se abbia assolto l’onere di tempestiva eccezione.

Con il ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 2033 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente in via incidentale che l’appello incidentale, avente ad oggetto la domanda di restituzione della somma di Euro 15.156,52 indebitamente corrisposta al concessionario, non poteva essere subordinato al rigetto dell’appello principale. Il ricorso è inammissibile perchè in violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha specificatamente indicato le modalità di proposizione dell’appello incidentale in modo da poter apprezzare, ancora prima dell’accertamento del fatto processuale di competenza di questa Corte, se fosse configurabile o meno un vincolo di subordinazione all’accoglimento dell’appello principale, ma si è limitata a denunciare il fatto che la domanda non potesse essere subordinata.

Va disposta la compensazione delle spese stante la reciproca soccombenza. Poichè i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dispone la compensazione delle spese processuali;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente in via principale e di quella ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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