Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21356 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7645-2019 proposto da:

F.L. DOMUS SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO LAGANA’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO BOSCHERINI;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati RICCARDO ZANOTTI, MICHELE ZANOTTI;

– controricorrente –

contro

A.A., AL.AM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2445/2018 della CORTE D’APPVLLO di FIRENZE,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, FL Domus srl, ha acquistato con rogito notarile un immobile da A.A. e An.Am..

Questi ultimi, in precedenza, avevano rilasciato fideiussione a favore della società (OMISSIS) srl, e successivamente avevano costituito un fondo patrimoniale facendovi confluire l’immobile in questione, per poi cederlo alla FL Domus srl.

La Cassa di Risparmio di Volterra è diventata, prima della vendita, creditrice della (OMISSIS), e di conseguenza dei due alienanti che, con fideiussione personale, avevano garantito la predetta società.

Con la conseguenza che la Cassa di Risparmio ha agito nei confronti di Domus srl per la revocatoria dell’acquisto che quest’ultima aveva fatto dai due garanti, o in subordine, per la dichiarazione di simulazione della predetta alienazione.

La società si è difesa in giudizio negando di essere a conoscenza, al momento della stipula, di crediti nei confronti dei due alienanti, tali da rendere sospetta l’alienazione ed in particolare di nulla sapere circa il credito specifico della Cassa di risparmio atteso che quest’ultima aveva trascritto la domanda di revocatoria dopo la costituzione del Fondo patrimoniale; del resto i venditori garantivano il bene libero da trascrizioni fatta eccezione per quelle antecedenti di altri e diversi creditori (MPS e Banca Toscana spa).

Il Tribunale ha accolto la domanda di revocatoria dichiarando inefficace l’acquisto verso la Cassa di Risparmio di Volterra, decisione confermata dal giudice di appello, cui era stata sottoposta la questione della mancata conoscenza della elusività dell’atto da parte della società ricorrente.

La FL Domus srl ricorre con un solo motivo, cui resiste la Cassa di Risparmio di Volterra con controricorso e memoria non rituale in quanto inviata via posta elettronica alle 19,04 del 11 settembre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ratio della decisione impugnata è nel senso della esistenza di indizi precisi, gravi e concordanti a favore della conoscenza da parte della Domus srl sia dell’esistenza di crediti sia della elusività della alienazione alla quale partecipava. IL tali indizi starebbero nella circostanza che la stessa Domus si era insinuata al passivo della (OMISSIS), società garantita dai due alienanti, e che nell’atto di vendita si dava atto che esistevano pregiudizievoli ed anteriori trascrizioni di altri creditori.

2. – La società ricorrente lamenta violazione, con l’unico motivo, degli artt. 2901,2727,2728 e 2729 c.c..

Contesta, in particolare, l’uso delle presunzioni per arrivare a quella conclusione, o meglio, la circostanza che la conoscenza della elusività della vendita potesse desumersi da quegli elementi.

2.1. – 11 motivo non è fondato.

Non v’è dubbio che l’elemento soggettivo dell’acquirente, la sua conoscenza della elusività della vendita, può provarsi per presunzioni (da ultimo Cass. 1286/ 2019).

Va premesso, quanto a censura di presunzione, un integrale richiamo a Cass. S.U. n. 1785/18.

Nel ricorso agli elementi indiziari, come è noto, il giudice di merito incorre in violazione di legge quando o trascura di valutare tutti i possibili elementi presuntivi (se sono più d’uno) o li ritiene gravi precisi e concordanti quando non lo sono (e viceversa). Nel caso presente, la società ricorrente contesta la caratteristica di indizi utili (gravi, precisi e concordanti) di e uelli cui la corte di merito ha fatto ricorso, ossia: l’insinuazione al passivo (“circa otto mesi prima della vendita”) da parte della società acquirente l’immobile, e qui ricorrente, del fallimento della (OMISSIS) srl, società della quale erano fideiussori gli alienanti; la elencazione nello stesso atto di vendita dell’esistenza di trascrizioni pregiudizievoli a favore di altri creditori, ha improprio di altre revocatorie.

Ma la censura è infondata in quanto gli elementi cui ha fatto ricorso la corte di merito, sono indicativi di una consapevolezza dell’acquirente della elusività della vendita.

Va precisato a tale riguardo che ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e

del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 16825/ 2013).

Il valore indiziario degli elementi raccolti in giudizio va dunque misurato per provare la conoscenza di un generico pregiudizio, o della generica capacità elusiva dell’atto di disposizione; ed a tanto va ritenuto accertamento del giudice del merito, all’esito di una incensurabile attività induttiva.

Il ricorso va pertanto rigettato. Raddoppio contributo e spese a carico della soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5600,00, oltre Euro 200,00, di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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