Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21355 del 24/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16894/2015 R.G. proposto da:

N.A. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Palermo, alla via Notarbartolo, n. 38, presso lo studio

dell’avvocato Isabella Casales Mangano che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 1413 dei 6.11/12.12.2014 della corte d’appello

di Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

luglio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 5.12.2013 N.A. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio introdotto, con ricorso depositato il 18.1.2007, innanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Sicilia, giudizio definito in primo grado con sentenza n. 1387 dei 24/27.4.2012.

Chiedeva che si ingiungesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze di corrispondergli un equo indennizzo, da determinarsi nell’importo di Euro 1.000,00, a ristoro dei danni tutti subiti, oltre interessi e spese.

Con decreto n. 222/2014 la corte d’appello di Caltanissetta, in persona del giudice designato, rigettava il ricorso.

Avverso tale decreto N.A. proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.

Resisteva il Ministero.

Con decreto n. 1413 dei 6.11/12.12.2014 la corte d’appello di Caltanissetta accoglieva l’opposizione, revocava il decreto opposto e condannava per l’irragionevole durata del giudizio presupposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.000,00, oltre interessi: altresì condannava il Ministero opposto a rimborsare all’opponente la metà delle spese dell’intero procedimento – metà liquidata in Euro 200,00, oltre accessori di legge – e compensava il residuo 1/2.

Esplicitava – la corte – in ordine alla regolamentazione delle spese che la compensazione in misura di 1/2 si giustificava – in ragione della notevole riduzione di quanto liquidato rispetto alla domanda” (così decreto, pag. 6).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo N.A.: ha chiesto che questa Corte ne disponga la parziale cassazione, eventualmente decidendo nel merito con condanna del Ministero alle spese tutte del primo giudizio ed alle spese – da attribuirsi al difensore antistatario – del giudizio di legittimità.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli arti. 91 e 92 c.p.c., l’omesso esame d(un fatto decisivo per il giudizio e la illogicità ed erroneità della motivazione.

Deduce che la corte di merito in accoglimento dell’opposizione ha liquidato a titolo di indennizzo esattamente l’importo richiesto; che “è da escludere, quindi, che vi sia stata una riduzione della domanda” (così ricorso, pag. 4), sicchè la “compensazione delle spese non è logicamente nè giuridicamente accettabile stante l’esito totalmente vittorioso della causa” (così ricorso, pag. 4).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Invero, effettivamente il risarcimento è stato quantificato nella misura invocata (del resto la stessa corte distrettuale dà atto che il danno era stato richiesto nella misura di Euro 1.000,00: cfr. provvedimento impugnato. pag. 2).

In questi termini non vi era margine alcuno perchè si configurasse reciproca soccombenza e perchè la corte territoriale facesse luogo alla compensazione parziale delle spese (cfr. Cass. 2.2.2016, n. 3438, secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2): u tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta. tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).

E ciò tanto più che sullo specifico terreno del procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, questa Corte spiega che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice. di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale. non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).

In accoglimento dell’esperito ricorso va dunque cassato il decreto n. 1413 dei 6.11/12.12.2014 la corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, espunga dal decreto n. 1413/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio e condanni il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’intero importo (Euro 400,00, oltre accessori di legge) delle medesime spese così come liquidate dalla corte siciliana.

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Isabella Casales Mangano, difensore anticipatario del ricorrente.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto n. 1413 dei 6.11/12.12.2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’intero importo (Euro 400,00, oltre accessori di legge) delle medesime spese così come liquidate dalla corte territoriale siciliana; condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’avvocato Isabella Casales Mangano, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per compensi, in Euro 900,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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