Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21355 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 12/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23637 – 2016 R.G. proposto da:

PEROSINO s.r.l., – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Oslavia, n. 39/F, presso lo studio dell’avvocato Silvio Carloni

che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Roberto Ponchione

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

PLT COSTRUZIONI s.r.l., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via F. Denza, n. 15, presso lo studio dell’avvocato

Nicola Pagnotta che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Fiorella Goretta la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine della scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

avverso l’ordinanza in data 17.9.2016 del tribunale di Alessandria

assunta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 265/2016 R.G.;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 12 maggio

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Servello Gianfranco, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di

competenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 31.7.2015 al tribunale di Alessandria la “PLT Costruzioni” s.r.l. esponeva di esser creditrice della “Perosino” s.r.l. per l’importo di Euro 44.268,06, quale residuo ammontare del corrispettivo d’appalto ad essa dovuto.

Chiedeva ingiungersi alla debitrice il pagamento della somma anzidetta oltre interessi e spese.

Con decreto n. 1897/2015 il tribunale adito pronunciava l’ingiunzione.

Con atto di citazione notificato il 21.1.2016 la “Perosino” s.r.l. proponeva opposizione.

Deduceva che all’art. 13, rubricato “foro competente”, del contratto d’appalto siglato con la ricorrente, era stabilito che “ogni e qualsiasi controversia, derivante dall’interpretazione e/o risoluzione del presente contratto, che non sia composta fra le parti, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Asti”.

Deduceva altresì che, ultimati i lavori, il direttore aveva constatato che l’opera presentava gravi vizi e difformità; che, attesa l’indisponibilità dell’appaltatrice a porvi rimedio, aveva provveduto, con atto di citazione notificato in data 19.11.2015, a convenire la “PLT Costruzioni” s.r.l. innanzi al tribunale di Asti.

Chiedeva preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità/improponibilità per litispendenza della domanda ex adverso azionata in via monitoria e l’incompetenza ratione loci del tribunale di Alessandria.

Con ordinanza fuori udienza del 17.9.2016 il giudice adito opinava nel senso che le eccezioni preliminari potevano essere decise unitamente al merito; che in particolare, limitatamente all’eccezione di litispendenza, “non è ravvisabile una perfetta coincidenza tra le due cause” e, limitatamente all’eccezione di incompetenza per territorio, che “la competenza del Tribunale di Asti è prevista esclusivamente per le questioni inerenti la risoluzione o l’interpretazione del contratto”; rinviava quindi ad udienza successiva, accordando i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “Perosino” s.r.l.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del tribunale di Asti con vittoria di spese.

La “PLT Costruzioni” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente deduce che qualsivoglia valutazione in ordine al buon fondamento o meno della pretesa azionata in via monitoria “trova il proprio presupposto imprescindibile nella corretta “interpretazione” delle clausole contrattuali nelle quali vengono individuate e descritte le opere da eseguirsi” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 4); che conseguentemente pur la pretesa esperita in via monitoria ricade nell’ambito di applicabilità della previsione di cui all’art. 13 del contratto d’appalto e dunque il foro esclusivo quivi eletto “è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso” (così ricorso per regolamento di competenza, pagg. 5 – 6); che d’altronde nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Asti e da essa ricorrente intrapreso la “PLT Costruzioni” s.r.l. per nulla ha eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale astigiano.

Deduce ulteriormente che il tribunale di Asti è in ogni caso competente sia alla stregua del foro generale delle persone giuridiche sia alla stregua dei fori alternativi, ovvero del forum contractus e del forum destinatae solutionis.

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 29.9.2014, n. 20449; Cass. (ord.) 22.10.2015, n. 21561, secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, e art. 177 c.p.c., comma 1).

Ebbene su tale scorta si rappresenta nel caso di specie che il giudice del procedimento iscritto al n. 265/2016 R.G. pendente innanzi al tribunale di Alessandria per nulla ha fatto precedere la pronuncia dell’ordinanza impugnata dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; nè, comunque, ha caratterizzato la decisione assunta con la medesima ordinanza in guisa tale da risolvere definitivamente, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la questione concernente la dedotta litispendenza e la dedotta incompetenza territoriale.

Le parti evidentemente vanno rimesse dinanzi al tribunale di Alessandria.

La ricorrente, come da dispositivo, va condannata a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio.

Si dà atto che il ricorso è datato 12.10.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto inoltre della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna la ricorrente, “Perosino” s.r.l., a rimborsare alla resistente, “PLT Costruzioni” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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