Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21355 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6483-2019 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROMANO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

F.M.G., I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 862/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, E.L., ha apposto sul muro di cinta della proprietà dei signori I.A. e F.M.G. una targa commemorativa di un proprio avo.

Questi ultimi due hanno agito in giudizio per ottenere la rimozione della targa ed il risarcimento dei danni subiti a causa della abusiva affissione.

Il ricorrente si è difeso sostenendo di non avere responsabilità diretta e comunque di essere autorizzato alla affissione.

Il Tribunale ha ritenuto illecita l’affissione ed ha condannato il ricorrente, unitamente ad altro soggetto, che non è parte di questo giudizio, al risarcimento dei danni.

Decisione confermata integralmente in appello.

E.L. ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione degli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è nell’accertamento, in fatto, della riferibilità della condotta al ricorrente, in ragione della circostanza che la targa era riferibile ad un suo avo, e nella mancata prova di una autorizzazione per l’affissione.

2.- Il ricorrente propone tre motivi.

Con il primo motivo denuncia nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe adeguato conto nella motivazione della sentenza impugnata della sua responsabilità diretta: egli aveva eccepito di avere soltanto assistito il soggetto che materialmente ha affisso la targa, ma senza averne commissionato l’opera. E su questa eccezione la corte avrebbe reso poche parole, non sufficienti a giustificare la conclusione assunta.

Il motivo è infondato.

E’ bene ricordare che la sentenza può ritenersi nulla per difetto di motivazione solo quando sia priva delle ragioni che giustificano la decisione.

Nella fattispecie la corte enuncia la ragione che giustifica la decisione assunta, ossia ritiene che il responsabile dell’affissione sia il ricorrente perchè la targa era commemorativa di un suo bisnonno.

La motivazione c’è dunque e risiede in un argomento induttivo (la cui efficacia non è contestata in quanto tale).

2.1.- Il secondo motivo denuncia invece omesso esame di una circostanza rilevante, ossia del fatto che dalle sentenze penali e da

quanto dichiarato dallo stesso ricorrente emergeva l’esistenza di un’autorizzazione verbale alla affissione.

Il motivo è inammissibile ed altresì infondato.

E’ inammissibile in quanto v’è doppia motivazione conforme tra il primo ed il secondo grado (art. 348 ter c.p.c., ed in quanto carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, a prescindere dal fatto che neppure un’eventuale autorizzazione esimerebbe da responsabilità per vizi di esecuzione.

E’ infondato in quanto la corte esamina il fatto e ritiene non provata l’autorizzazione. Altro discorso essendo la fondatezza di tale assunto.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere della prova: secondo il ricorrente la corte avrebbe disatteso la regola sul riparto probatorio ritenendo sufficiente prova del danno lamentato dagli intimati la produzione di un preventivo di spesa.

Il motivo è inammissibile, sia per violazione dei principi ex Cass. S.U. 11383/16, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata, che non è quella di far gravare la prova del danno sul soggetto sbagliato, ossia sul danneggiante, ma sta nel ritenere sufficiente la produzione del preventivo da parte del danneggiato, soggetto cui è di conseguenza fatto gravare, implicitamente e correttamente, l’onere di prova.

Il ricorso va rigettato. Raddoppio del contributo.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA