Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21354 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21354 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 29238-2007 proposto da:
VERGARI LIBERATO VRGLRT41H24H147Q, già titolare della
cessata ditta omonima in cui si era nelle more
trasformata la CO. VER. COSTRUZIONI EDILI S.N.C.,
elettivamente domiciliato a ROMA, CORSO RINASCIMENTO
11, presso lo studio dell’avvocato LIBERA S.R.L.,
2013
2144

rappresentato e difeso dall’avvocato BELLISARIO
GIOVANNI, giusta delega in atti;

T

– ricorrente contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

Data pubblicazione: 18/09/2013

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
avvocati PIGNATARO ADRIANA e ZAMMATARO VITO, che lo
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

nonchè contro

EQUITALIA LECCE S.P.A., già SO.BA.RI.T. S.P.A. -;
– intimata –

avverso la sentenza n. 377/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 26/02/2007 R.G.N. 574/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO per delega VITO
ZAMMATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

controricorrente –

Udienza 18.6.2013, causa n. 5
R.G. n. 29238/07
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Co. Ver. Costruzioni edili di Vergaro Liberato proponeva ricorso in opposizione avverso la cartella
di pagamento notificatagli il 6.3.2001 della somma di lire 25.094.530 in favore dell’INAIL a titolo di
premi evasi e relative sanzioni. Il provvedimento veniva adottato per omissione del pagamento di
premi assicurativi scaturenti dall’omessa registrazione e denuncia dei dipendenti Nunziato
Francesco ( per il periodo tra il 1987 e il 1996) e Lezzi Francesco ( per il periodo tra il 1990 e il
1996). Il Co. Ver. di Vergari Liberato chiedeva la revoca della cartella e deduceva che i detti
lavoratori avevano effettivamente operato nel cantiere edile, ma solo occasionalmente in qualità di
lavoratori autonomi svincolati da un orario rigido di lavoro e dediti all’esecuzione, senza vincolo di
subordinazione, dell’opera via via loro commissionata. Si costituiva l’INAIL che contestava le
affermazioni di controparte e ribadiva che dalla dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori
all’Ispettorato del lavoro.0 emergeva che costoro avevano lavorato nei periodi indicati con vincolo
di subordinazione, senza essere iscritti nei libri paga e matricola. Con sentenza del 9.6.2004 il
Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione e con sentenza del 26.2.2007 la Corte di appello di
Lecce rigettava l’appello del Vergari Liberato. La Corte territoriale osservava che dalla dichiarazioni
testimoniali si ricavava inoppugnabilmente che il Nunziato ed il Lezzi avevano lavorato per i periodi
indicati nell’accertamento alle dipendenze del Vergari: l’Ispettore Lombardi aveva in particolare
riferito di aver qualificato i rapporti come di lavoro subordinato sulla base della loro estensione
temporale, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e della mancanza di regolari contratti a termine;
inoltre il teste Vergari Rocco aveva dichiarato che i due lavoratori operavano il Nunziato alla
squadra tufi ed il Lezzi con altri lavoratori e con i loro stessi orari; il teste Santantonio quale
direttore dei lavori per conto dei committenti della Co. Ver. aveva ribadito la saltuarietà
dell’impegno lavorativo senza però specificare se gli stessi potessero essere impegnati dalla ditta
in altri cantieri e con quale assiduità egli si fosse recato nello specifico cantiere. Dal verbale
ispettivo risultavano con precisione i periodi, l’orario di lavoro svolto, la retribuzione giornaliera
ricevuta e le mansioni espletate, elementi questi non contraddetti dalla generiche dichiarazioni
rese da alcuni testi circa un preteso impegno solo “temporaneo” dei due lavoratori. Circa il
carattere subordinato dell’attività svolta era emerso che il Lezzi lavorava con gli altri operai
seguendo gli stessi orari e svolgeva le mansioni di questi ( prestando quindi la sua opera sotto le
direttive della ditta edile per la costruzione dell’immobile commissionato) e per il Nunziato che le
mansioni eseguite di operaio addetto alla ” squadra tufi” si inquadravano perfettamente in quelle
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concernenti il lavoro comune dell’impresa edile essendo indispensabili per la concatenazione del
ciclo produttivo ( anche in questo caso si riscontravano l’eterodirezione della prestazione
lavorativa, la mancanza di organizzazione propria del lavoratore, il pagamento commisurato ad ore
di lavoro indipendentemente dal risultato).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Vergari Liberato con due motivi; resiste

l’INAIL con controricorso che ha depositato anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., 222 e 2697 c.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c. terzo comma, nonché il difetto assoluto di motivazione e/o
contraddittorietà su punti essenziali della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Non era
stata dimostrata l’esistenza di un rapporto subordinato tra le parti e la Corte si era sostanzialmente
richiamata alle sole dichiarazioni rese dalle parti interessate all’Ispettore del lavoro.
La seconda parte del motivo appare inammissibile per la mancata formulazione del cosidetto ”
quesito riassuntivo” previsto dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità.
Circa la prima parte del motivo l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato è demandata al Giudice di merito che ha, sul punto, adeguatamente motivato la sua
decisione. La Corte territoriale ha infatti sottolineato che il Lezzi lavorava con gli altri operai
seguendo gli stessi orari ed eseguendo le medesime mansioni di questi (svolgendo quindi la sua
opera sotto le direttive della ditta edile per la costruzione dell’immobile commissionato) e per il
Nunziato che le mansioni eseguite di operaio addetto alla ” squadra tufi” si inquadravano
perfettamente in quelle concernenti il lavoro comune dell’impresa edile essendo indispensabili per
la concatenazione del ciclo produttivo ( anche in questo caso si riscontravano, dunque,
l’eterodirezione della prestazione lavorativa, la mancanza di organizzazione propria del lavoratore,
il pagamento commisurato ad ore di lavoro indipendentemente dal risultato realizzato). La Corte
territoriale ha, quindi, individuato con puntualità l’esistenza di una pluralità di indici rivelatore della
sussistenza di un rapporto riconducibile allo schema di cui all’art. 2094 c.c. e per contro ha altresì
sottolineato come la tesi di controparte sulla saltuarietà delle prestazioni e sull’autonomia delle
stesse non fosse stata confermata in sede istruttoria in quanto i testi avevano reso sul punto
dichiarazioni del tutto generiche. La motivazione appare pertanto persuasiva e logicamente

coerente e sorretta da un puntuale riferimento ai dati processuali; le censure sono di merito e
tendono ad una” rivalutazione del fatto”, inammissibile in questa sede.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’ad,. 2967 c.c., dell’ad. 414
nn. 4 e 5 c.p.c. in relazione all’ad. 360 c.p.c. terzo comma, nonché la violazione e falsa
applicazione del D.L. vo 46/99 in relazione all’ad. 360 c.p.c. terzo comma; nonché l’insufficiente
e/o contraddittoria motivazione in relazione all’ad. 360 c.c. Nel verbale ispettivo erano state
trasposte alcune dichiarazioni rese dai lavoratori non confermate poi in giudizio cui era stata
conferita una efficacia probatoria privilegiata. Non era stata fornita la prova della subordinazione e
comunque i rapporti di lavoro avevano avuto un carattere saltuario.

quesito riassuntivo” previsto a pena di inammissibilità dall’ad. 366 bis c.p.c. Circa la prima parte
del motivo anche questa si rivela inammissibile in quanto non ricostruisce, in violazione di principio
di autosufficienza del ricorso in cassazione, come le doglianze oggi proposte siano state sollevate
nella fasi precedenti del giudizio, posto che dalla sentenza impugnata emerge che parte ricorrente
aveva in appello lamentato ( pp. 2 e 3 del provvedimento impugnato) solo una erronea
interpretazione del contesto probatorio e richiamato la saltuarietà della prestazione alla luce di
alcune deposizioni testimoniali, mentre oggi sembra, inammissibilmente, aggiungere la questione
della mancata escussione testimoniale di lavoratori le cui dichiarazioni sono state riportate nel
verbale ispettivo. Si deve comunque aggiungere che l’accertamento della natura subordinata di un
rapporto di lavoro è questione demandata al giudice di merito che, nel caso di specie, ha
congruamente e logicamente motivato, circa la sua sussistenza richiamando precisi elementi
probatori ed individuando con esattezza e puntualità quali” indici “della subordinazione siano in
concreto emersi. La Corte territoriale, quindi, non si è limitata ad assumere quanto sostenuto nel
verbale ispettivo, ma ha valutato l’insieme dei risultati probatori ed in particolare le dichiarazioni dei
testi richiamati in sentenza.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come dispositivo della
sentenza- in favore dell’INAIL seguono la soccombenza. Nulla sulle spese in ordine a Equitalia
Lecce spa. ,

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$P1/1/1

P.Q.M.
La Corte; rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità nei confronti dell’INAIL che si liquidano in euro 50,00 per spese, nonché in euro 3.500,00
per compensi, oltre accessori. Nulla sulle spese in ordine a Equitalia Lecce spa.

.

La seconda parte del motivo appare inammissibile per mancata formulazione del cosidetto ”

Così deciso in ROMA, il 18.6.2013
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