Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21354 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28375-2010 proposto da:

B.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 15414/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 11/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza in data 11.11.2010 il Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, nella causa promossa da B.S.A. nei confronti dell’Inps per ottenere il ricalcolo della pensione di riversibilità in godimento ed il pagamento dei ratei arretrati, rilevato che nel caso di specie doveva trovare applicazione la disposizione di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, in base alla quale, “se l’attore è residente all’estero la competenza è del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero”, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quella del Tribunale di Trieste.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per regolamento di competenza la predetta B.S.A. rilevando di non aver mai avuto la propria residenza in Italia, ed in particolare a (OMISSIS); per contro la stessa, nata e cresciuta in (OMISSIS), aveva conseguito il diritto alla pensione internazionale a carico dell’Inps solo in virtù della circostanza che la (OMISSIS), in passato, aveva fatto parte del territorio italiano, e la competenza alla erogazione del trattamento previdenziale era stata attribuita dall’Inps alla sede di (OMISSIS) in attuazione di un decentramento amministrativo dell’Istituto predetto.

L’Inps si è costituito con procura.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

Ed invero la disposizione di cui all’art. 444 c.p.c., comma 1 siccome modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, prevede espressamente, nel caso in cui l’attore nel giudizio previdenziale sia residente all’estero, che la competenza si appartiene al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero; siffatta ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, non risultando nè il trasferimento all’estero della ricorrente nè l’esistenza di una precedente residenza della stessa nella circoscrizione del Tribunale di Trieste. D’altronde in siffatta materia non può procedersi ad una applicazione analogica della normativa prevista, di talchè non può condividersi l’assunto del giudice di Roma che, in buona sostanza, ha fondato la propria declaratoria di incompetenza sulla circostanza che “il luogo in cui risiede attualmente la ricorrente faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Trieste, come si evince anche dalla circostanza che la prestazione in godimento è gestita dall’Inps, sede di (OMISSIS)”.

Pertanto, stante l’inapplicabilità del criterio dettato dall’art. 444 c.p.c., comma 1, la competenza territoriale va determinata ai sensi dell’art. 19 c.p.c., e va quindi attribuita al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, quale luogo in cui l’ente previdenziale la propria sede.

Il ricorso va accolto e va quindi dichiarata nella fattispecie in esame la competenza del Tribunale di Roma.

A tale pronuncia segue la condanna di parte resistente, che nel giudizio di merito aveva sollevato l’eccezione di incompetenza, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro; condanna parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

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