Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21354 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 12/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12176 – 2015 R.G. proposto da:

T.P.,- c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato

Salvatore Calì ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G.

Nicotera, n. 29, presso lo studio dell’avvocato Cristina Fioretto;

– ricorrente –

contro

V.V.,- c.f. (OMISSIS) -;

– intimato –

avverso la sentenza n. 403 dei 13/17.3.2014 della corte d’appello di

Catania, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12

maggio 2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 19.1.2005 T.P. citava a comparire innanzi al tribunale di Catania, sezione distaccata di Adrano, V.V..

Chiedeva che il convenuto fosse condannato a demolire la porzione del proprio manufatto realizzata a distanza inferiore a quella prescritta e a ricostruire la scala in pietra che dava accesso alla parte sopraelevata della proprietà di egli attore.

Resisteva V.V..

Con sentenza n. 122/2010 il giudice adito accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto a demolire unicamente la seconda elevazione fuori terra del suo fabbricato, in modo da rispettare la distanza di m. 10 dal confine, nonchè a ripristinare a propria cura e spese la scala in muratura.

Interponeva appello V.V..

Resisteva T.P..

Con sentenza n. 403 dei 13/17.3.2014 la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda di demolizione e di arretramento della seconda elevazione fuori terra; compensava per 1/4 le spese del doppio grado e condannava l’appellato ai residui 3/4.

Esplicitava la corte, in relazione all’onere probatorio gravante sull’originario attore e finalizzato alla dimostrazione della edificazione del manufatto di parte avversa in epoca successiva all’entrata in vigore, in data 22.1.1994, della disciplina di cui all’art. 68 del r.e.c. esecutivo del p.r.g. del Comune di Biancavilla, che alla stregua degli esiti delle assunte prove testimoniali non poteva ritenersi dimostrato con affidabile certezza che la costruzione del primo piano ovvero la seconda elevazione fuori terra, nei suoi elementi strutturali, fosse stata realizzata in epoca successiva al 22.1.1994.

Esplicitava altresì che al caso di specie non era applicabile la L.R. siciliana n. 71 del 1978, art. 22 siccome operante esclusivamente con riferimento alle concessioni rilasciate, per le zone destinate a verde agricolo dai p.r.g., per impianti e manufatti agricoli; che viceversa nella fattispecie si era al cospetto di fabbricati ad uso abitativo.

Esplicitava infine che al caso de quo non era applicabile il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1, n. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con vittoria di spese.

V.V. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che ha errato la corte di merito a reputare inattendibili i testi da egli ricorrente addotti e dunque ad opinar nel senso che non fosse stata raggiunta la prova delle sue prospettazioni; che ha errato la corte distrettuale nel valutare gli esiti delle prove documentali e della integrazione alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio.

Deduce che la L.R. siciliana n. 71 del 1978, art. 22 si applica a prescindere dal tipo di costruzione e che nel caso in esame deve trovare applicazione il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

Deduce che il V. ha edificato abusivamente il proprio manufatto, sicchè non può ricevere accoglimento la domanda di tutela di un immobile siffatto, e che ha errato la corte territoriale a condannarlo alle spese di lite.

Il ricorso va respinto.

Si rappresenta in primo luogo, in relazione all’asserita erronea valutazione di inattendibilità dei testi addotti dal ricorrente, originario attore, dei documenti allegati e della integrazione alla relazione di c.t.u., che il presunto vizio motivazionale in tal guisa veicolato rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 17.3.2014).

Conseguentemente riveste valenza l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte siciliana ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“in presenza di siffatte risultanze probatorie, per buona parte contraddittorie e lacunose, (…). Ed invero i testi addotti dall’attore (…) o si sono limitati ad affermare apoditticamente che i lavori in questione furono effettuati nel 1995 (…) o nulla hanno saputo riferire in ordine all’epoca di costruzione del primo piano dell’edificio (…)”: così sentenza d’appello, pag. 5; “l’applicazione al caso in esame del ricordato principio in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, comporta (…)”: così sentenza d’appello, pag. 6).

Dall’altro, che la corte catanese ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua la res litigiosa ovvero l’edificazione del primo piano nella vigenza o meno della disciplina introdotta dall’art. 68 del r.e.c. esecutivo del p.r.g. del Comune di Biancavilla entrato in vigore il 22.1.1994.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

E ciò viepiù se si tiene conto, per un verso, che il ricorrente censura l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte della corte d’appello; per altro verso, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Si rappresenta in secondo luogo che nella fattispecie si è senza dubbio al cospetto di fabbricati ad uso abitativo, sicchè va senz’altro condivisa l’affermazione della corte di merito a tenor della quale al caso di specie non si applica la L.R. siciliana 27 dicembre 1978, n. 71 (cfr. Cass. 27.12.1993, n. 12800, secondo cui la distanza di venti metri dal confine prevista dalla L.R. siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 22 per gli insediamenti produttivi, con esclusione degli edifici a destinazione turistico alberghiera e dei complessi recettivi in genere, non riguarda le costruzioni abitative, le quali, per loro natura, non costituiscono strutture inquinanti che comportano analoghe esigenze di tutela di ordine igienico ambientali).

Si rappresenta in terzo luogo che il ricorso, nella parte in cui reca censura del secondo dictum limitatamente all’affermata inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 non si correla puntualmente alla ratio decidendi.

Si rappresenta più esattamente che non risulta specificamente censurata l’affermazione della corte distrettuale secondo cui nel caso in esame era “certo ed incontestato che sul confine in questione non insiste nè si affaccia alcuna parete finestrata dell’appellato” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Si rappresenta in quarto luogo che la circostanza per cui il manufatto di proprietà di V.V. sia abusivo, rileva esclusivamente nei rapporti con la P.A., non già ai fini del rispetto delle distanze legali con le proprietà limitrofe (cfr. Cass. sez. un. 22.5.1998, n. 5143).

Si rappresenta infine che del tutto generica è la doglianza per cui “la Corte d’Appello ha sbagliato nel condannare il sig. T.P. al pagamento (…) delle spese di entrambi i gradi di giudizio” (così ricorso, pag. 6).

In ogni caso la condanna del ricorrente ai 3/4 delle spese e del primo e del secondo grado appieno si legittima in dipendenza della sua soccombenza (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal convenuto, nonchè alle conclusioni precisate a verbale).

V.V. non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è datato 29.4.2015.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 del medesimo D.P.R., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, T.P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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