Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21353 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10525/2015 R.G. proposto da:

F.P. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Messina, alla via P. Romeo. n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Fabrizio Mobilia che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1142 dei 3/28.7.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

luglio 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 7.6.2012 F.P. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio introdotto, con ricorso depositato il 13.7.2000, innanzi alla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Sicilia, giudizio definito con sentenza n. 1620 dei 11/27.4.2011.

Chiedeva che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo a ristoro dei danni tutti subiti, oltre interessi.

Resisteva il Ministero.

Con decreto n. 1142 dei 3/28.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta accoglieva il ricorso e condannava per l’irragionevole durata del giudizio presupposto il Ministero resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.875,00, oltre interessi; altresì condannava il Ministero a rimborsare al difensore anticipatario del ricorrente la metà delle spese del procedimento – metà liquidata in Euro 599,00, oltre accessori di legge – e compensava il residuo 1/2.

Esplicitava – la corte – in ordine alla regolamentazione delle spese che la compensazione in misura di 1/2 si giustificava – in ragione della notevole riduzione di quanto liquidato rispetto alla domanda – (così decreto, pag. 1).

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo F.P.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la parziale cassazione, eventualmente decidendo nel merito con condanna del Ministero alle spese tutte del primo giudizio ed alle spese – da attribuirsi al difensore antistatario – del giudizio di legittimità.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ed, altresì, la illogicità ed erroneità della motivazione in punto di parziale compensazione delle spese.

Deduce che con il ricorso introduttivo del procedimento definito con l’impugnato decreto “non aveva quantificato in termini numerici il danno da riconoscersi” (così ricorso, pag. 7), sicchè “la Corte isolana, non potendosi configurare sotto alcun profilo una parziale soccombenza avrebbe dovuto riconoscergli l’integrale favore delle spese” (così ricorso, pag. 7).

Deduce altresì che pur in ipotesi di effettivo ridimensionamento della pretesa risarcitoria è da escludere, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che sussistessero le condizioni per far luogo alla compensazione parziale delle spese di lite.

Deduce inoltre che a fortiori il ridimensionamento della pretesa azionata non può integrare valida motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni postulate dall’art. 92 c.p.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie – ai fini della integrale ovvero parziale compensazione delle spese.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Invero, effettivamente (siccome, del resto, si desunte dal tenore delle conclusioni di cui al ricorso alla corte di Caltanissetta, quali riprodotte alle pagg. 2 e 3 del ricorso a questa Corte di legittimità) il ricorrente non aveva provveduto a quantificare il danno sofferto e di cui aveva invocato il risarcimento.

In questi termini non vi era margine alcuno perchè si configurasse reciproca soccombenza e perchè la corte territoriale facesse luogo alla compensazione parziale delle spese (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438, secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale. che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).

E ciò tanto più che sullo specifico terreno del procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, questa Corte spiega che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte. per l’applicazione, da parte del giudice. di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).

In accoglimento del ricorso va dunque cassato il decreto n. 1142 dei 3/28.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2.

In ogni caso, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, espunga dal Decreto n. 1142/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio e condanni il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte siciliana (Euro 1.198,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato anticipatario del ricorrente).

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Fabrizio Mobilia, difensore anticipatario del ricorrente.

La liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto n. 1142 dei 3/28.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2 e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte territoriale siciliana (Euro 1.198,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato anticipatario del ricorrente); condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’avvocato Fabrizio Mobilia, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per compensi, in Euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA