Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21353 del 21/10/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21353 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
SENTENZA
sul ricorso 9201-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SANTINI GIORGIO;
– intimato
–
avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 13/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 21/10/2015
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
il rigetto del ricorso.
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per
la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia
Romagna (n.12/11/09 dep. 13.2.2009) che, confermando
la decisione di primo grado, ha respinto l’appello
dell’Ufficio in merito al silenzio rifiuto formatosi
della Cassa di Risparmio di Ferrara, titolare di
pensione integrativa), di rimborso delle ritenute
d’acconto Irpef operate sulle somme riliquidate
dall’INPS (per oli anni dal 1988 al 1991), ritenendo
legittima la richiesta di rimborso.
L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
1.L’Agenzia delle entrate con unico motivo deduce
violazione di legge, in relazione all’art. 360, n. 3
c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto
erroneamente applicabile l’art. 16, VI co. del d.P.R.
636/72 anziché l’art. 38 del d.P.R. 602/73, che
prevede il più breve termine di decadenza di diciotto
mesi per presentare l’istanza di rimborso.
2.11 motivo è inammissibile, per inidoneità del
quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., nella
specie applicabile,
trattandosi
di
ricorso per
cassazione avverso sentenza di appello pubblicata il
13.2.2009, e quindi dopo 1’1.3.2006 e prima del
4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09, Cass. n. 30701/2011).
Una formulazione del quesito di diritto idonea alla
sua funzione richiede che, con riferimento al punto
della sentenza investito da motivo di ricorso la
parte, dopo averne riassunto gli aspetti di fatto
rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice
lo
ha deciso, esprima la diversa regola di diritto
R.G.N. 9201/10
sulla domanda proposta dal contribuente (ex dipendente
sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa
risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la
pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o
rigetto (v. Cass. 26/3/2007, n. 7258). Orbene, nel
caso di specie, con riferimento al motivo, ove si
lamenta violazione di norme di diritto, la ricorrente
nelle conclusioni formula il seguente quesito di
sentenza della CTR che
“in un caso in cui il
contribuente abbia chiesto la restituzione di
un’imposta il cui versamento sia risultato indebito
solo in conseguenza di un fatto successivo al
versamento stesso, ritenga tempestiva l’istanza di
rimborso presentata oltre il termine previsto dal
menzionato art. 38 del d.P.R. 602/73 sul presupposto
che detta norma non riguardi ogni tipologia di
indebito, ma solo l’ipotesi di errore materiale,
duplicazione ed inesistenza originaria
dell’obbligazione tributaria, e ritenga applicabile
alla fattispecie il termine decadenziale di due anni
previsto dall’art. 16, sesto comma, del d.P.R. 636/72
mentre invece, il termine decadenziale di cui al
suddetto art. 38 deve ritenersi applicabile sia
nell’ipotesi
obbligo
di
In
cui sin dall’origine non sussista
versamento (in tutto o in parte) sia in
quello in cui la causa del rapporto tributario,
originariamente esistente, è poi venuta meno per
effetto di eventi successivi”.
A tale stregua il
quesito, la cui formulazione risulta disorganica e
contraddittoria, non è rispondente al sopra delineato
schema, non richiamando i necessari elementi di fatto
rilevanti al fine di mettere la Corte in grado poter
comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore
R.G.N. 9201/10
diritto: accerti la Corte la violazione da parte della
asseritamente compiuto dal giudice
a quo
(v. Cass.
S.U. 3519/08; cfr. Cass.5 marzo 2010 n.5447).
Il
ricorso
inammissibile;
deve
essere
pertanto
nulla
sulle
spese,
dichiarato
non
avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Deciso in Roma il 16 aprile 2015.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.