Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21353 del 15/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20872-2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8307/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
19.11.08, depositata l’11/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 19.11.2008/11.9.2009, accoglieva l’appello proposto da G. F. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Cassino, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’11.11.1998.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con due motivi di impugnazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.
Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4.11.2010 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. SU. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011