Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21353 del 06/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21353
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 29375/2019
sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza n. 6089/2019 del
2/10/19 nel procedimento vertente tra:
G.U. da una parte, MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO
dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCO che chiede
alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di ANCONA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
il Tribunale di Ancona ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza nel procedimento in cui G.U. ha impugnato una decisione di trasferimento adottata dall’autorità di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, Unità di Dublino, rimesso per competenza dal Tribunale di Roma;
argomenta il Tribunale, richiamando alcuni precedenti di questa Corte e in specie Cass., nn. 18755/19, 18756/19, 18757/19, che, in termini estesi, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, convertito dalla L. n. 46 del 2017, non essendo, invece, applicabile il criterio correttivo di prossimità di cui allo stesso art. 4, comma 3, in base al quale, quando il ricorrente è ospitato in una struttura o in un centro di accoglienza, la competenza si determina “avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”, atteso che – diversamente che per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, il D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del suddetto criterio correttivo.
Diritto
RILEVATO
che:
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
come ricordato dall’organo requirente, deve darsi seguito al più recente orientamento – con cui questa Corte ha superato quello invocato dal giudice di merito – secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 CDFUE, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2019, n. 31127 e succ conf.).
PQM
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020