Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21352 del 24/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27297-2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Signor MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUIGI MARIO PROVENZANO, GIOSUE’ DI CARNE giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato UMBERTO

MAGARAGGIA giusta procura a margine del controricorso al regolamento

di competenza;

– controricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), BELL’ARTE 2 SRL, DOMOGEST SRL, MI.AN.,

REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO

CELESTE che visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento

necessario di competenza e annulli l’ordinanza del Tribunale di

Lecce in data 20/1/2015, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE del 20/10/2015, depositata

il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

La Corte Suprema di Cassazione:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– T.L. (quale procuratore speciale di T.G.) convenne, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Condominio “(OMISSIS)” e il condomino M.G., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivati al suo appartamento dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla sovrastante terrazza del M.;

– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto; autorizzati dal giudice, chiamarono in giudizio la società Bell’Arte 2 s.r.l., la società Domogest s.r.l. e l’ing. Mi.An., chiedendo che gli stessi fossero dichiarati esclusivi responsabili delle infiltrazioni lamentate dall’attore, a seguito dei lavori da essi eseguiti sulla terrazza del M.;

– si costituirono i chiamati in causa, resistendo alle domande proposte nei loro confronti; il Mi., autorizzato dal giudice, chiamò in causa la società Reale Mutua di Assicurazione, chiedendo di essere da essa manlevato in ordine a quanto sarebbe stato costretto a pagare in forza della emananda sentenza;

– il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 20.10.2015, dispose la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello, pendente tra la società Bell’Arte 2 s.r.l. e il condominio (OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo preteso dalla società per i lavori eseguiti nell’edificio condominiale (rifacimento della terrazza de qua);

– avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., T.L., nella qualità, sulla base di due motivi;

– resiste con memoria ex art. 47 c.p.c. M.G.; – le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e l’annullamento dell’impugnata ordinanza;

– il resistente ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c.; Atteso che:

– sia il primo motivo (col quale si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., per essere stata disposta la sospensione del procedimento nonostante che la causa ritenuta pregiudicante fosse pendente nel diverso grado di giudizio di appello) che il secondo motivo (col quale si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità tra le due cause, nonostante che il processo ritenuto pregiudicante pendesse tra parti diverse da quelle del processo ritenuto pregiudicato e che le due cause fossero connotate da diversi petitum e causae petendi) risultano fondati, in quanto: per un verso, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito – come nella specie – con sentenza non passata in giudicato, non può essere disposta la sospensione del processo pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo possibile la sospensione soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 10027 del 19/06/2012, Rv. 623042; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6207 del 18/03/2014, Rv. 630017; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21505 del 19/09/2013, Rv. 628096); per altro verso, poi, neppure risulta configurabile nella specie un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra le due cause, come richiesto dall’art. 295 c.p.c. (da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 6258 del 31/03/2016, Rv. 639552), risultando diverse le parti delle due controversie (Taurino e M. non sono parti della causa pregiudicante) e risultando diversi anche il petitum e le causae petendi (danno aquiliano nella presente causa; inadempimento contrattuale nell’altra);

– l’istanza di regolamento va pertanto accolta, con conseguente cassazione dell’ordinanza di sospensione impugnata;

– il giudice del merito provvederà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie l’istanza, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce; fissa per la riassunzione della causa il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA