Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21352 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 12/05/2016, dep.14/09/2017),  n. 21352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3515 – 2015 R.G. proposto da:

C.R. – c.f. (OMISSIS) – F.G. – c.f.

(OMISSIS) – F.M.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliati in Fragagnano, alla via Vittorio Emanuele, n. 70, presso

lo studio dell’avvocato Maria A. Galeone che li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrenti –

contro

I.S. – c.f. (OMISSIS) – IM.SA. – c.f. (OMISSIS)

– rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Giovanni Motolese ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Taranto, n. 95, presso lo studio

dell’avvocato Daniela Compagno.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 235 dei 28.3/31.5.2014 della corte d’appello

di Lecce, sezione distaccata di Taranto,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete,

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20.6.1996 al pretore di San Giorgio Ionico I.S. e I.M., proprietarie in (OMISSIS), di un immobile con retrostante orto confinante con l’immobile di proprietà di Fr.Sa., esponevano che le abbondanti piogge avevano cagionato il crollo del muro di recinzione del proprio orto, sicchè, al fine di ricostruirlo, era necessario accedere nell’orto del confinante; che costui nondimeno a tale accesso si era opposto.

Chiedevano pronunciarsi i provvedimenti urgenti all’uopo necessari.

Resisteva Fr.Sa..

Con ordinanza dei 13.9/4.11.1999 il giudice adito accoglieva il ricorso, pronunciava i provvedimenti indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto ex art. 843 c.c. e compensava le spese.

Con atto notificato in data 3.2.2000 I.S. e I.M. citavano Fr.Sa. a comparire dinanzi alla sezione distaccata di Grottaglie del tribunale di Taranto.

Chiedevano, a conferma del provvedimento urgente, farsi ordine al convenuto di consentire l’accesso nel suo immobile.

Si costituiva Fr.Sa..

Con sentenza n. 105/2004 l’adito giudice revocava l’ordinanza urgente in difetto dell’estremo del periculum in mora, accoglieva tuttavia la domanda delle attrici e compensava le spese di lite.

I.S. e I.M. proponevano appello.

Censuravano, tra l’altro, la disposta compensazione delle spese.

Resisteva Fr.Sa.; esperiva a sua volta appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite.

Con sentenza n. 145/2008 la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e per l’effetto condannava I.S. e I.M. al pagamento delle spese e di prime e di seconde cure.

Avverso tale sentenza I.S. proponeva ricorso per cassazione; denunciava, peraltro, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Resisteva Fr.Sa..

Integrato il contraddittorio nei confronti di Im.Sa., erede di I.M., con sentenza n. 20091/2011 questa Corte di legittimità accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata in dipendenza della violazione del principio per cui “la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese”.

I.S. e Im.Sa. attendevano alla riassunzione in sede di rinvio.

Si costituivano C.R., F.G. e F.M.G., eredi di Fr.Sa..

Con sentenza n. 235 dei 28.3/31.5.2014 la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l’appello incidentale esperito da Fr.Sa. ed accoglieva l’appello principale esperito da I.S. e I.M. e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 105/2004, condannava C.R., F.G. e F.M.G., eredi di Fr.Sa., a pagare a I.S. e Im.Sa. le spese del giudizio di primo grado, le spese del giudizio di appello, le spese del giudizio di legittimità e le spese del giudizio di rinvio.

Premetteva la corte che vi era da statuire solo ed esclusivamente in ordine alle spese.

Indi esplicitava che la disposta compensazione delle spese della fase cautelare era da far valere con reclamo. Ed ulteriormente che l’autorizzazione ad accedere al fondo, alla stregua del tenore della missiva dei 14/16.9.1995 non era stata da Fr.Sa. accordata in forma incondizionata, sicchè in accoglimento dell’appello principale a suo tempo esperito da I.S. e I.M. andava riformata la statuizione di prime cure limitatamente alla disposta compensazione delle spese; che altresì era da pronunciare condanna degli eredi di Fr.Sa. pur alle spese degli ulteriori gradi.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.R., F.G. e F.M.G.; ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

I.S. e Im.Sa. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 168 c.p.c. e art. 347 c.p.c., comma 3 e degli artt. 36 e 123 bis disp. att. c.p.c..

Deducono che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio della fase cautelare e di merito ha precluso al giudice di rinvio la possibilità di “valutare correttamente ed esaustivamente gli atti, le richieste ed il comportamento delle parti nel corso dell’intero giudizio, per giungere a se ci fosse una parte totalmente vittoriosa” (così ricorso, pag. 10); che segnatamente l’acquisizione dei fascicoli avrebbe consentito di appurare che Fr.Sa. aveva accordato la sua autorizzazione incondizionatamente.

Deducono al contempo che “il giudizio di primo grado non ha avuto un esito vittorioso per le I.” (così ricorso, pag. 10), sicchè non potevano dolersi per la compensazione delle spese; che del resto il primo giudice aveva revocato l’ordinanza ex art. 700 c.p.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deducono che contrariamente all’assunto del giudice di rinvio “l’accesso al fondo (…) nella missiva del 14/16.9.1995 non era affatto condizionato” (così ricorso, pagg. 11 – 12).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deducono che il giudice di rinvio ha omesso ogni pronuncia in ordine all’appello incidentale esperito dal loro dante causa e concernente “l’accoglimento della domanda di accesso ex art. 843 c.c.” (così ricorso, pag. 13); che tale domanda “andava rigettata stante la disponibilità del F. a far accedere le I. nel suo fondo” (così ricorso, pag. 13).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Deducono che la condanna alle spese degli ulteriori gradi è priva della benchè minima motivazione.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della tariffa approvata con D.M. n. 140 del 2012.

Deducono che il giudice di rinvio, in sede di liquidazione delle spese del pregresso giudizio di legittimità, per una controversia di valore pari ad Euro 1.000,00 ha oltrepassato i massimi tariffari da correlare allo scaglione fino ad Euro 25.000,00.

Deducono inoltre che, in rapporto allo scaglione di valore compreso tra Euro 25.000,01 e 50.000,00, la corte di Taranto ha liquidato un importo pari ad Euro 4.500,00, significativamente superiore a quello medio, pari, a sua volta, ad Euro 2.025,00.

Il primo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si evidenzia che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado nel processo d’appello ha una funzione meramente sussidiaria, sicchè, in mancanza, il procedimento di secondo grado, e la relativa sentenza, non sono viziati, nè tale omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione, salvo che il ricorrente deduca che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili “aliunde”, che è suo onere indicare specificatamente (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1678; Cass. 14.2.2006, n. 3181; cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17691, secondo cui, a norma dell’art. 123 bis disp. att. c.p.c., qualora oggetto di impugnazione sia una sentenza non definitiva, la valutazione della necessità di richiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza l’acquisizione del fascicolo d’ufficio è rimessa al giudice superiore; ne consegue che la parte che intenda censurare in cassazione il mancato esercizio del relativo potere di acquisizione deve indicare – oltre alla tempestività della formulazione della richiesta – anche gli elementi a sostegno e, in particolare, quelli attinenti alla rilevanza degli argomenti, non acquisibili “aliunde”, che il giudice avrebbe potuto trarre dal fascicolo).

In questi termini è innegabile che i ricorrenti non hanno specificato gli elementi di valutazione che sarebbe stato possibile trarre dai fascicoli d’ufficio della fase cautelare e di merito sulla cui scorta il giudice di rinvio avrebbe potuto diversamente determinarsi.

Si evidenzia per altro verso che la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese anche solo parzialmente siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; altresì, Cass. 16.6.2011, 13229, secondo cui in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; Cass. 22.10.1981, n. 1557).

In questi termini è indubitabile che Fr.Sa. non è risultato vittorioso: il primo giudice, ancorchè non ebbe a confermare per difetto dell’estremo del periculum in mora il provvedimento cautelare, tuttavia ebbe ad accogliere la domanda ex art. 843 c.c. di I.S. e I.M., “dichiarando il convenuto tenuto a consentire il passaggio delle attrici nel suo ortale per la ricostruzione del muro in comune” (così sentenza impugnata, pag. 3).

Si evidenzia per altro verso ancora che in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (cfr. Cass. 23.2.2012, n. 2730; Cass. 2.4.1979, n. 1868, secondo cui in tema di spese processuali non è configurabile il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, allorquando il giudice si sia uniformato al principio della soccombenza, poichè tale violazione sarebbe relativa a circostanze discrezionalmente valutabili e perciò non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono del pari strettamente connessi. Il che analogamente ne suggerisce l’esame congiunto.

Entrambi i motivi in ogni caso sono privi di fondamento.

Si evidenzia che il giudice del rinvio ha debitamente premesso che esulava dalla decisione da assumere “ogni questione attinente alla dedotta “correzione” del dispositivo ed all’accoglimento della domanda ex art. 843 c.c., essendo passata in giudicato sul punto la sentenza di primo grado” (così sentenza di rinvio, pag. 4).

In tal guisa, ovvero in dipendenza della preclusione connessa al giudicato “interno” all’uopo formatosi, sia il secondo sia il terzo motivo di censura non si correlano e sono del tutto avulsi dalla ratio decidendi.

Tanto ben vero a prescindere dalla considerazione aggiuntiva per cui e con l’uno e con l’altro mezzo di impugnazione i ricorrenti censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte tarantina ha atteso, sicchè il vizio motivazionale in tal guisa veicolato rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 31.5.2014), e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si evidenzia che i ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“nella missiva del 14/16.9.1995 (…) si chiedeva semplicemente che il muro fosse ricostruito con le stesse caratteristiche di quello crollato”: così ricorso, pag. 12; “se il giudice di rinvio avesse esaminato attentamente gli atti di causa, avrebbe anche rilevato l’esistenza di un’altra missiva (…) del 2.11.2004 (…)”: così ricorso, pag. 12; “come risulta chiaramente dagli atti e non dalle dichiarazioni fuorvianti di controparte, la condotta di Fr.Sa. è stata sempre limpida e lineare (…)”: così ricorso, pag. 13).

E nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Si evidenzia in ogni caso che l’appello incidentale esperito da Fr.Sa. concerneva la “compensazione delle spese di lite, da porsi a carico delle I., quali reali soccombenti” (così sentenza, pag. 3).

Ed in merito il giudice di rinvio ha indiscutibilmente pronunciato.

Fondato e meritevole di accoglimento è il quinto motivo di ricorso.

Si rappresenta previamente che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del “decisum”) (cfr. Cass. sez. un. 11.9.2007, n. 19014).

Su tale scorta si rappresenta nel caso in esame quanto segue.

In primo luogo, nel segno del D.M. 140 del 20.7.2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che il valore della materia del contendere (ex art. 843 c.c.) in prime cure certamente non era superiore ad Euro 25.000,00; e che del pari non sopravanzava tale soglia il valore della materia del contendere nel pregresso giudizio di legittimità – oggetto specificamente di doglianza col motivo de quo – siccome circoscritto alla sola regolamentazione delle spese di lite.

In secondo luogo, che ex D.M. n. 140 del 2012 i massimi per lo scaglione fino ad Euro 25.000,00 si determinano in Euro 3.855,00 (fase di studio: Euro 550,00 + Euro 330,00; fase introduttiva: Euro 300,00 + Euro 180,00; fase istruttoria Euro 550,00 + Euro 825,00; fase decisoria: Euro 700,00 + Euro 420,00), sicchè la liquidazione – Euro 4.545,62, di cui Euro 45,62 per spese – operata dal giudice di rinvio per il pregresso giudizio di legittimità è evidentemente eccedente.

La sentenza impugnata va in parte qua conseguentemente cassata.

In proposito tuttavia non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicchè nulla osta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., a che la causa sia decisa nel merito, cioè con la condanna di C.R., F.G. e F.M.G., quali eredi di Fr.Sa., a pagare (in proporzione alle rispettive quote ereditarie) a I.S. e a Im.Sa. le spese del pregresso giudizio di legittimità nella (minor) misura di cui in dispositivo.

Il ricorso a questa Corte seppur in parte è risultato fondato.

Siffatta circostanza giustifica di per sè l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è da accogliere parzialmente.

Non sussistono perciò i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte così provvede:

rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso;

accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza (in ogni altra parte confermata) n. 235 dei 28.3/31.5.2014 della corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e, decidendo nel merito, condanna C.R., F.G. e F.M.G., quali eredi di Fr.Sa., a pagare (in proporzione alle rispettive quote ereditarie) a I.S. e a Im.Sa., le spese del pregresso giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cassa come per legge (ovvero in conformità al D.M. 140 del 20.7.2012);

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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