Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21351 del 24/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 24/10/2016), n.21351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9063/2015 R.G. proposto da:

F.T., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Palermo, al viale delle Alpi, n. 7, presso lo studio dell’avvocato

Antonina, detta Antonella Fundarò che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi. n. 12, elettivamente

domicilia;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1118 dei 3/23.7.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta.

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 10.9.2012 F.T. si doleva per l’eccessiva durata del giudizio introdotto innanzi al tribunale di Palermo con atto di citazione notificato il 23.2.2002, atto con cui aveva domandato la condanna dei convenuti al pagamento di un’indennità per il godimento e l’uso di un immobile in comproprietà: che il giudizio, definito in prime cure con sentenza del 29.5.2008. era ancora pendente in grado d’appello alla data di proposizione del ricorso alla corte di Caltanissetta.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

Con decreto n. 1118 dei 3/23.7.2014 la corte d’appello di Caltanissetta accoglieva il ricorso, condannava il Ministero resistente a pagare al ricorrente per l’irragionevole durata del giudizio presupposto la somma di Euro 4.833,33 oltre interessi: condannava il Ministero resistente a pagare ai difensori anticipatari, avvocati Antonella Fundarò e Alfredo Germanà, del ricorrente la metà delle spese del procedimento – nel complesso liquidate in Euro 1.198.50, oltre accessori di legge – e compensava la residua metà.

Esplicitava – la corte – a tal ultimo riguardo che la parziale compensazione delle spese si giustificava in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda, atteso che l’iniziale richiesta era di importo superiore.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di un unico motivo. articolato in quattro profili, F.T.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione e decida nel merito con condanna del Ministero alle spese e del primo giudizio e del giudizio di legittimità, spese da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria ai soli tini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Insussistenza di soccombenza reciproca. Irragionevole sproporzione tra l’indennizzo accordato e la disposta parziale compensazione delle spese giudiziali. malgrado la soccombenza del Ministero resistente e la insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte E.D.U.. Violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U. ed art. 6 e 13 C.E.D.U. – (così ricorso, pag. 5).

Segnatamente con il primo profilo deduce che nel domandare l’equa riparazione non ha quantificato la propria richiesta. ma ha invocato “i soli principi – fissati dalla Corte E.D.U. – che consentono alle corti interne di operare discrezionalmente e di liquidare anche un importo diverso” (così ricorso, pag. 6); che, pertanto, nel caso di specie non sussiste reciproca soccombenza nè sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c., per disporre la compensazione.

Segnatamente con il secondo profilo deduce che la corte d’appello ha disatteso la giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la sostanziale soccombenza permane, in ogni caso, pur in ipotesi di mancata opposizione alla domanda avversa e pur in ipotesi di riduzione in sede di decisione del quantum domandato ed alla cui stregua. inoltre, occorre che non vi sia sproporzione in termini percentuali tra la dichiarata compensazione e l’indennizzo liquidato, giacchè viceversa si determina la sostanziale vanificazione della tutela accordata.

Segnatamente con il terzo profilo deduce che la disposta parziale compensazione viola l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale C.E.D.U.. oltre che gli artt. 6 e 13 C.E.D.U.: che invero la disposta compensazione riduce surrettiziamente l’indennizzo accordato, comprime il diritto al godimento dei propri beni ed elude l’esigenza di “effettività – del rimedio giurisdizionale apprestato.

Segnatamente con il quarto profilo deduce che la disposta parziale compensazione “comporta come conseguenza l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale alla misura della compensazione, ciò che contrasta con le indicazioni (….) della (…) Corte E.D.U. (…) secondo cui la somma accordata a titolo di equa riparazione non deve essere erosa o intaccata dal pagamento di alcuna tassa o imposta” (così ricorso, pag. 10).

Il primo dei quattro “profili” addotti con l’esperito ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Il suo buon esito – evidentemente – assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori.

Invero, effettivamente (siccome, del resto, i desume dal tenore delle conclusioni di cui al ricorso alla corte di Caltanissetta, quali riprodotte alla pag. 4 del ricorso a questa Corte di legittimità) il ricorrente non aveva provveduto a quantificare il danno sofferto e di cui aveva invocato il risarcimento.

In questi termini non vi era margine alcuno perchè si configurasse reciproca soccombenza e perchè la corte territoriale facesse luogo alla compensazione parziale delle spese (cfr., Cass. 22.2.2016, n. 3438, secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte,formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).

E ciò tanto più che sullo specifico terreno del procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, questa Corte spiega che la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore. non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il “petitum” della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr. Cass. 16.7.2015, n. 14976).

In relazione al primo “profilo” dell’unico motivo dell’esperito ricorso va dunque cassato il Decreto n. 1118 dei 3/23.7.2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2.

In ogni caso, giacchè non sì prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, con statuizione “nel merito” ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., espunga dal decreto n. 1118/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio e condanni il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte siciliana (Euro 1.198,50, oltre accessori di legge, in “favore degli avvocati Antonina, detta Antonella Fundarò e Alfredo Germanà, difensori anticipatari della ricorrente).

L’accoglimento del ricorso giustifica la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Antonina (detta Antonella) Fundarò, difensore anticipatario del ricorrente.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo “profilo” dell’unico motivo del ricorso, assorbiti i “profili” ulteriori; cassa, in relazione al “profilo” accolto, il Decreto n. 1118/2014 della corte d’appello di Caltanissetta nella parte e limitatamente alla parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nella misura di 1/2 e, decidendo nel merito, espunge dal Decreto n. 1118/2014 della corte di Caltanissetta la compensazione nella misura di 1/2 delle spese del giudizio e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’intero importo delle medesime spese così come liquidate dalla corte territoriale siciliana; condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Antonina. detta Antonella, Fundarò, difensore anticipatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per compensi, in Euro 500,00. oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2016

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