Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21351 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 12/05/2016, dep.14/09/2017),  n. 21351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29396-2014 R.G. proposto da:

G.G. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell’avvocato

Gianmaria Camici che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Beatrice Giromini lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L. – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1132 dei 7.2/11.6.2014 della corte d’appello

di Torino, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

12 maggio 2017 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 22.9.2007 G.L. citava a comparire innanzi al tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, il fratello G..

Esponeva che aveva ricevuto in eredità dal padre, G.C., deceduto il (OMISSIS), la cosiddetta “parte vecchia” di un’unità immobiliare adibita a laboratorio; che siffatta porzione, unitamente alla cosiddetta “parte nuova”, ricevuta in eredità dal fratello, era condotta in locazione dalla “F.A.C.” s.r.l..

Chiedeva che il convenuto fosse condannato a corrispondergli la somma di Euro 20.312,20, oltre interessi, pari alla quota di sua spettanza dei canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice nel periodo compreso tra il di della morte del de cuius ed il settembre 2004.

Resisteva G.G..

Chiedeva, tra l’altro, accertarsi che l’attore aveva diritto in via esclusiva alla quota di legittima e che si determinasse il quantum dei canoni da restituire in proporzione alla minor quota di pertinenza del fratello.

Con sentenza non definitiva n. 131/2011 il giudice adito dichiarava, tra l’altro, che G.L. è erede di G.C. nei limiti della quota di legittima e con separata ordinanza disponeva per l’ulteriore corso istruttorio.

Avverso tale statuizione proponeva appello G.L..

Resisteva G.G..

Chiedeva preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità dell’avverso gravame, siccome proposto tardivamente, allorchè era già decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; esperiva inoltre appello incidentale, in ipotesi di ritenuta tempestività dell’appello principale.

Con sentenza n. 1132 dei 7.2/11.6.2014 la corte d’appello di Torino accoglieva l’appello principale e per l’effetto rigettava la domanda di risoluzione delle disposizioni testamentarie in favore di G.L. per inadempimento dell’onere, rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellato alle spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.G.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

G.L. non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce che G.L. non ha provveduto a far riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c..

Deduce che di conseguenza controparte avrebbe dovuto impugnare la statuizione non definitiva n. 131/2011 del tribunale di Novara, giammai notificata, nell’ordinario termine di cui all’art. 327 c.p.c. ovvero a decorrere dal 21 novembre 2011, di della pubblicazione della sentenza, al più tardi entro e non oltre lunedì 7 gennaio 2013; che viceversa l’appellante principale ha notificato il suo atto di impugnazione in data 14 gennaio 2013, allorchè la decadenza si era già compiuta.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 334 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce che la corte, non avvedendosi dell’inammissibilità dell’appello principale, “ha erroneamente pronunciato nel merito, respingendolo, anche dell’appello incidentale tardivo” (così ricorso, pag. 15) da egli esperito; che invero, trattandosi di impugnazione incidentale tardiva, in quanto spiegata allorquando erano già decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione principale, la medesima impugnazione incidentale sarebbe stata da dichiarare inefficace a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, e non già da rigettare nel merito.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica la disamina congiunta.

Ambedue i motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

La sentenza non definitiva n. 131/2011 del tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, è stata depositata il 21 novembre 2011 (a pag. 9 del ricorso è testualmente riprodotta la dicitura – “(…) depositato in cancelleria oggi 21 novembre 2011. Firmato il Direttore Amministrativo (…)”- del timbro apposto sulla medesima sentenza dal cancelliere della sezione distaccata di Borgomanero del tribunale di Novara).

D’altronde, la stessa sentenza della corte d’appello di Torino in questa sede impugnata dà atto che la sentenza di prime cure è stata emessa il 21 novembre 2011 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5, 6, 16).

Al contempo, siccome emerge dal verbale dell’udienza del 2.2.2012 (riprodotto nel corpo del ricorso, a pag. 8), G.L. non aveva provveduto a formulare riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c..

Indiscutibilmente pertanto il termine ultimo ai fini della proposizione del gravame da parte del medesimo G.L. coincideva, altresì a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 5, con il giorno di lunedì 7 gennaio 2013.

Viceversa l’appello è stato notificato in data 14.1.2013, allorquando il termine “lungo” ex art. 327 c.p.c. era già pervenuto a compimento.

Ovviamente l’inammissibilità dell’impugnazione principale avrebbe imposto la declaratoria di inefficacia dell’impugnazione incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 5.9.2008, n. 22385, secondo cui la norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – in base al quale, se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell’impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilità).

In accoglimento di ambedue i motivi di ricorso la sentenza n. 1132 dei 7.2/11.6.2014 della corte d’appello di Torino va cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, u.p..

L’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio dell’impugnata statuizione giustificano la condanna di G.L. a rimborsare a G.G. le spese e del presente giudizio di legittimità e del giudizio d’appello.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è da accogliere.

Non sussistono, perciò, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso;

cassa senza rinvio la sentenza n. 1132 dei 7.2/11.6.2014 della corte d’appello di Torino;

condanna G.L. a rimborsare a G.G. le spese del giudizio di appello, spese che si liquidano nel complesso in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna G.L. a rimborsare a G.G. le spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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