Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21351 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 13/08/2019), n.21351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10708/2014 proposto da:

P.C., e P.A., elettivamente domiciliate

in Roma, Via Oslavia 12, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio

Badò, rappresentate e difese dall’avvocato Gaetano Catera, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 318/2013 della Corte d’appello di CATANZARO,

pubblicata il 5/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/07/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 318/2013, depositata in data 5/3/2013, – in controversia concernente opposizione alla stima promossa, nei confronti dell’Università della Calabria, da P.C. e P. Annunziata, proprietarie di un terreno sito in agro del (OMISSIS), espropriato con decreto definitivo del 2007, per la realizzazione della UNICAL, – ha respinto l’opposizione, rilevando che sui terreni ricompresi nell’area universitaria, rientranti in zona agricola, non era consentita l’edificazione da parte di privati, cosicchè il valore venale degli stessi non poteva essere commisurato a quello relativo ad aree edificabili “in via fattuale e legale” ed era corretta la determinazione operata dall’Ufficio per le espropriazioni dell’UNICAL (Euro 6,30 al mq).

Avverso la suddetta pronuncia, P.C. e P.A. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Università della Calabria (che non svolge attività difensiva; la notifica risulta effettuata con atto spedito il 17/4/2014, a mezzo posta alla intimata, presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro e presso la sede).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le ricorrenti lamentano, con unico motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal fatto che la destinazione dei terreni in oggetto ad area residenziale universitaria certamente comportava, per effetto di varianti al PRG comunale, il mutamento della qualifica del terreno da agricola ad edificatoria, alla data del decreto di esproprio e per non avere valutato che sul fondo non vi erano vincoli conformativi ma soltanto i vincoli di natura espropriativa, connessi alla realizzazione dell’opera pubblica che, se non esistenti, non avrebbero precluso l’edificabilità da parte del privato.

2. Preliminarmente, la notifica risulta effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, rispetto al suddetto ricorso, non si è costituita, non sanando dunque la conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. 2148/2003; S.U. 17207/2003; Cass. 9411/2011); dovrebbe essere, di conseguenza, disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti dell’UNICAL, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tuttavia può essere esaminato il ricorso, in virtù della ragione più liquida (essendo stato ritenuto non necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, laddove lo stesso si riveli prima facie inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (cfr., ex multis, Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013)), e l’unica censura è infondata.

La sentenza ha attribuito al terreno degli attori una natura agricola, alla luce del t.u. delle espropriazioni, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 stante che unico criterio all’uopo utilizzabile è quello dell’edificabilità legale.

Questa Corte ha già precisato che un’area va ritenuta edificabile quando e per il sol fatto che essa come tale risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (v. per tutte Cass. n. 7987/2011; n. 9891/2007; n. 3838/2004; n. 10570/2003, fino a risalire a Cass. Sez. U. n. 172/2001).

Ora, pur essendo oggi, a seguito delle pronunce della Consulta nn. 348/2007 e 181/2011, il sistema indennitario agganciato al valore venale del bene espropriato, già previsto quale criterio base di indennizzo dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 ed ora sancito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2,comma 90, tuttavia, non è venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio.

Le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità e via dicendo), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che, come tali, sono soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

Non rileva che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici o attrezzature pubbliche, quali gli impianti sportivi, in quanto l’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica resta comunque connessa al perseguimento di un fine pubblicistico. Nè può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata. Questa Corte ha infatti affermato che l’indennità di espropriazione di terreni destinati a verde pubblico attrezzato e per le attività sportive non può comunque essere commisurata al criterio delle aree edificabili, sia per l’estraneità, nel sistema della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis di un tertium genus tra aree edificabili e inedificabili, sia perchè le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione del ius aedificandi, sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico (v. Cass. n. 4732/2004; n. 2812/2006; n. 17995/2009; n. 404/2010; n. 12818/2016; Cass. 5514/2017).

Questa Corte ha già statuito (Cass. 1987/200) che “in tema di espropriazione, se, prima della introduzione di una variante al piano di fabbricazione che individui l’ubicazione delle erigende opere pubbliche (nella specie, edifici universitari), le relative aree da espropriare siano caratterizzate da una destinazione originariamente agricola (tale da comportare un indice di edificabilità sensibilmente inferiore a quella poi risultante dalla specifica utilizzazione pubblica prevista dalla cennata variante), alla nuova, specifica destinazione, di carattere prodromico rispetto all’espropriazione, non consegue il diritto del privato ad un indennizzo commisurato alla acquisita natura edificatoria del bene, atteso che il generale principio della irrilevanza della modificazione del valore edificatorio di un suolo non può non operare, oltre che nei casi in cui dalla apposizione di un vincolo pubblicistico derivi una diminuzione del valore economico della “res”, anche in quelli in cui si verifichi, all’opposto, un incremento di tale valore, quale conseguenza di una modificazione “in melius” (prevista, peraltro, in funzione dell’attuazione concreta di un fine di pubblica utilità, e non a titolo di gratuito beneficio della categoria dei privati proprietari), consistente nella utilizzabilità edificatoria del suolo nell’ambito della pianificazione urbanistica. L’affermazione dell’opposto principio porterebbe, difatti, a ritenere che qualsiasi area a destinazione agricola dovrebbe essere valutata come edificatoria sol perchè scelta per la localizzazione dell'”opus publicum”, posto che, prima che questa venga materialmente eseguita, va approvata la variante allo strumento urbanistico, e che i lavori, disposta normalmente l’occupazione d’urgenza, vengono quantomeno iniziati prima del verificarsi della vicenda ablativa”.

Anche recentemente (Cass. 23639/2016) si è ribadito che “in tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev’essere commisurato all’integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio”, cosicchè deve “tenersi conto dell’unico criterio discretivo dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, (recepito del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all’edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all’interno della categoria dei suoli in edificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”.

Il riscontro dell’attitudine allo sfruttamento edilizio di un’area va effettuato alla stregua della disciplina urbanistica, posta in funzione della razionale programmazione del territorio anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici, che le regole di mercato non possono travalicare (Cass. 29992/2018).

Su fattispecie simile (terreni acquisiti per la realizzazione dell’ateneo di Reggio Calabria), si richiama anche il precedente di questa Corte n. Cass. 14185/2016.

Nella specie, risulta accertato che l’area era, prima dell’occupazione, agricola e che, successivamente alle approvazioni di varianti al PRG, dal 1971 in poi, nei terreni ricompresi all’interno dell’area universitaria, non è consentita l’edificazione da parte dei privati, talchè la qualità edificatoria resta esclusa.

Ora, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale, in assenza dei vincoli di natura espropriativa, l’area sarebbe divenuta edificabile, risulta del tutto generica.

In ogni caso, nella pronuncia di questa Corte già citata (Cass. 14185/2016, si è chiarito che “la destinazione di aree ad edilizia scolastica e, a maggior ragione, ad edilizia universitaria – le cui finalità normalmente trascendono le singole zone del piano regolatore del comune, e lo stesso territorio comunale- configura un tipico vincolo conformativo, che determina il carattere di non edificabilità delle relative aree in quanto l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato” (Cass. n. 15616 del 2007; 12862 del 2010; n. 8231 del 2012; n. 14347 del 2012; n. 5247 del 2016)”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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