Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21351 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4067-2019 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALIN ANDREA;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 29, presso lo studio dell’avvocato MARSANO VALERIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASEO PONZETTA

ALESSANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1272/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.R. conveniva in giudizio la Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d’IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c.d. TIA 1, art. 49, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;

il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale, in sede di appello, rigettava il gravame osservando che l’autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario, legittimava la pretesa;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas, s.p.a., sulla base di un motivo;

resiste con controricorso P.R.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’ art. 2033, c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, poichè il tribunale avrebbe erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall’amministrazione fiscale, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l’effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, c.p.c. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155): sul punto si evidenzia che nella proposta vi è un refuso tanto evidente quanto privo d’incidenza anche perchè evincibile dalla citazione dei precedenti (sicchè la stessa non poteva che leggersi nel senso della manifesta (in)fondatezza);

in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e in conformità con la dir. del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonchè con la successiva dir. del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poichè è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicchè, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642);

stante quanto sopra, non rileva che l’amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) il pagamento indebito dev’essere come visto “neutralizzato” in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio, sicchè la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata;

è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l’osservazione non è dirimente, poichè, come appena visto, l’erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicchè non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento;

il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente però isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all’esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 355,00 oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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