Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21350 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19668-2010 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDI VINCENZO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28.2.09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, in data 27.2.2002, V.S., premesso di aver lavorato a decorrere dal 2.11.1978 quale operaio fabbro-lamierista presso il deposito “Stella Polare” di (OMISSIS) a contatto con materiali contenenti amianto, chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto ai benefici contributivi di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Con sentenza in data 22.7.2004 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il V. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28.2/17.7.2009, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione dell’Inps relativa alla carenza di domanda amministrativa, non avendo l’interessato fornito la prova della relativa presentazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione V. S. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione ed interpretazione di norme del legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

In particolare rileva di aver correttamente adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, avendo fornito la prova della esposizione al rischio di amianto, per aver svolto la propria attività lavorativa in ambiente ne quale vi era comunque diffusione e concentrazione di amianto.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero con l’impugnata sentenza la Corte di merito ha rilevato l’improponibilità dell’azione giudiziaria per non avere l’interessato fornito la prova della presentazione della relativa domanda amministrativa.

Deve in proposito evidenziarsi che, ove una sentenza si fondi su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito decisa in senso sfavorevole alla parte che intenda proporre il ricorso per cassazione, e che abbia impedito la trattazione del merito della vicenda, la parte ricorrente ha l’onere di proporre specifica censura avverso la statuizione concernente la suddetta questione pregiudiziale o preliminare, atteso che la mancata impugnazione sul punto impedisce l’esame di qualsiasi ulteriore censura.

Orbene nella fattispecie in esame nessuna censura è stata mossa dall’interessato avverso il rilievo, che assume carattere preliminare, e quindi decisivo ed assorbente, concernente la carenza di domanda amministrativa per non avere l’interessato fornito la prova della relativa presentazione. Ed invero, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l’improponibilità dell’azione.

La carenza di censura sul punto determina l’inammissibilità del ricorso proposto.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese del giudizio, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA