Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21350 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 12/05/2017, dep.14/09/2017),  n. 21350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21090-2014 R.G. proposto da:

D.F.G., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, al viale Eritrea, n. 91, presso lo studio dell’avvocato Carlo

Polidori che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Nizza, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Patrizia

Giannini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610 dei 20/23.1.2014 del tribunale di Roma,

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto n. 14974 in data 21.7.2011, su ricorso del condominio di (OMISSIS), il giudice di pace di Roma ingiungeva al condomino D.F.G. il pagamento della somma di Euro 1.906,54, oltre interessi e spese di procedura monitoria.

Indi il condominio notificava all’ingiunto atto di precetto con il quale gli intimava il pagamento del complessivo importo di Euro 2.890,35.

Con atto di citazione notificato in data 30.12.2011 D.F.G. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1.

Deduceva che non era dovuto l’ammontare di Euro 320,88, quali spese della fase monitoria, siccome già ricomprese nel piano di riparto delle spese individuali e dunque nell’importo capitale.

Chiedeva dichiararsi non dovuta la somma anzidetta.

Resisteva il condominio.

Instava per il rigetto dell’opposizione e per la condanna dell’opponente a norma dell’art. 96 c.p.c..

Con sentenza n. 49541/2012 l’adito giudice revocava il decreto opposto e condannava l’opponente a pagare la somma di Euro 2.569,47 oltre interessi legali dal 15.11.2011 al soddisfo nonchè a rimborsare al condominio i 2/3 delle spese di lite, così compensando il residuo 1/3.

Proponeva appello D.F.G..

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 1610 dei 20/23.1.2014 il tribunale di Roma rigettava il gravame, confermava integralmente la sentenza impugnata, condannava l’appellante alle spese del grado nonchè al pagamento dell’importo di Euro 1.365,00 a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Evidenziava il tribunale che il gravame oltre che infondato era assolutamente pretestuoso, tant’è che il D.F. neppure era comparso all’udienza di trattazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.F.G.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio di (OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio da attribuirsi al difensore anticipatario.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,96 e 347 c.p.c., art. 1175 c.c. in relazione agli artt. 2,24 e 111 Cost..

Deduce che ha subito la condanna alle spese “per il solo fatto di aver adito la giustizia” (così ricorso, pag. 7) ed ha altresì ingiustamente subito la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, tanto più che giammai ha ostacolato il corso del processo esecutivo.

Deduce ancora che in sede di gravame è stata omessa l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado; che non vi è prova della comunicazione del differimento dell’udienza di comparizione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero degli artt. 112,161 e 163 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Deduce che i giudici di merito hanno finito “per invalidare parzialmente il decreto e convalidare nella sostanza il precetto per la sua quasi totalità” (così ricorso, pag. 8).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce che in realtà aveva inteso censurare la circostanza che in sede di redazione del precetto non si era tenuto conto “di quanto accantonato (Euro 320,88) e posto già a (suo) carico (…) per spese di ingiunzione” (così ricorso, pag. 9).

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale.

I motivi in ogni caso sono tutti destituiti di fondamento.

Si osserva che sono senza dubbio generici ed avulsi dalla ratio decidendi sia il primo che il secondo motivo di ricorso: propriamente sia l’uno che l’altro mezzo di impugnazione non veicolano ragioni specifiche e puntuali di censura del secondo dictum.

In particolare si evidenzia che il ricorrente neppure ha precisato se il rinvio dell’udienza di comparizione è stato disposto ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 ovvero del comma 5.

Si badi che l’art. 168 bis c.p.c., comma 5, e art. 82 disp. att. c.p.p., comma 4 prefigurano l’onere della comunicazione unicamente nell’evenienza in cui il giudice istruttore su istanza di parte o d’ufficio abbia fissato altra udienza di prima comparizione o d’istruzione.

In particolare si evidenzia che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado nel processo d’appello ha una funzione meramente sussidiaria, sicchè, in mancanza, il procedimento di secondo grado, e la relativa sentenza, non sono viziati, nè tale omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione, salvo che il ricorrente deduca – il che non è avvenuto nella fattispecie – che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi controversi della causa, non rilevabili “aliunde”, che è suo onere indicare specificatamente (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1678; Cass. 14.2.2006, n. 3181).

Si osserva comunque che i vizi di motivazione che i mezzi di impugnazione veicolano, rilevano nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 20.1.2014), e nei termini enunciati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si osserva ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale di Roma ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (il tribunale ha chiarito che primo giudice aveva senz’altro escluso dalla condanna l’importo di Euro 320,88 e che il condominio, a sua volta, non aveva “in nessuna forma preteso la (…) somma di Euro 320,88, nè altra, che non derivi dalla sentenza”: così sentenza d’appello, pag. 2).

Dall’altro, che il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Ciò viepiù se si tiene conto che il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“tale assunto è in palese contraddizione (…) con tutti i documenti agli atti del processo e con le stesse dichiarazioni del Condominio”: così ricorso, pag. 8).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’avvocato Patrizia Giannini, difensore del condominio controricorrente, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è datato 23.5.2014.

Sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente D.F.G. a rimborsare all’avvocato Patrizia Giannini, difensore anticipatario del condominio controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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