Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2135 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2135 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

I.

sul ricorso 27656-2010 proposto da:
A.R.I.N. S.P.A. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato TURRA’ SERGIO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3470

contro

RUSSO ERNESTINA C.F. RSSRST34B51B946N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso lo studio

Data pubblicazione: 31/01/2014

della

dott.ssa

BEI

ANNA,

(studio

ROSATI),

rappresentata e difesa dall’avvocato MELE BRUNO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2530/2010 della CORTE

984/2006+A’
/
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE ) che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2010 R.G.N.

R.G. n. 27656/10
Ud. 3 dic. 2013

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda
proposta da Russo Ernestina, vedova di Mazzali Giuseppe, nei
confronti di ARIN S.p.A. – Azienda Risorse Idriche di Napoli,
dichiarava che l’indennità di incentivazione percepita dal Mazzali
nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultima,
prevista dall’accodo sindacale del 2 settembre 1971, era
computabile nella base di calcolo della pensione aziendale a lui
spettante, e condannava la convenuta a corrispondere alla
ricorrente le relative differenze pensionistiche sulla pensione di
reversibilità, con gli interessi legali.
Su impugnazione principale della Russo ed incidentale
dell’Azienda, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 25
marzo – 1 luglio 2010, condannava l’Azienda a corrispondere alla
Russo, sulle differenze pensionistiche, oltre gli interessi legali
anche la rivalutazione monetaria e confermava nel resto
l’impugnata sentenza.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte anzidetta
rigettava innanzitutto l’eccezione di prescrizione riproposta
dall’Azienda, rilevando che essa era stata interrotta dalla Russo
con la lettera raccomandata versata in atti unitamente al relativo
avviso di ricevimento.
Indi, ricostruito il sistema pensionistico applicabile ai
dipendenti dell’ARIN assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963,
osservava che l’indennità di incentivazione aveva il carattere della
continuità, in quanto, ancorchè erogata nelle sole giornate di
effettiva presenza, era causalmente correlata all’ordinaria
prestazione lavorativa e dunque, quale elemento fisso e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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continuativo della retribuzione, doveva essere computata nel
trattamento pensionistico aziendale ai sensi dell’art. 30 D.L. n. 55
del 1983, convertito nella L. n. 131 del 1983, che aveva equiparato
dal 10 gennaio 1987 i criteri di determinazione della base di calcolo
di tale trattamento al sistema pensionistico della Cassa di

Aggiungeva che l’indennità in questione era disciplinata dal
regolamento organico dell’Azienda del 22 settembre 1945 e dai
successivi accordi sindacali e relative defibere di ratifica; che con
delibera n. 185 del 1975 della Commissione amministratrice
dell’AMAN (poi ARIN), era stato dato esplicitamente atto del
carattere defmitivo dell’indennità di incentivazione, corrisposta
ininterrottamente dall’aprile 1972, essendo stato raggiunto lo
scopo prefissato, e cioè quello di una massiccia contrazione delle
assenze; che pertanto tale indennità doveva essere inclusa nella
base di calcolo della pensione aziendale spettante al defunto
coniuge della Russo.
La cassazione di questa sentenza è domandata da ARIN
S.p.A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. La
intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunziando violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., deduce che la lettera raccomandata
che, secondo la Corte di merito, aveva interrotto la prescrizione, in
realtà era la “copia di uno scritto a firma della Russo”, il cui avviso
di ricevimento non recava alcuna indicazione del mittente né alcun
elemento che potesse ricondurlo allo “scritto” anzidetto.
Aggiunge che la Corte territoriale non ha preso in esame tale
censura, omettendo di pronunziarsi al riguardo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., premesso che il trattamento
pensionistico aziendale va determinato sulla base della
retribuzione percepita dall’interessato nell’ultimo anno di servizio,

Previdenza Dipendenti Enti Locali (CPDEL).

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rileva che la sentenza impugnata ha dato per scontato ciò che non
era stato mai provato, e cioè che l’indennità di incentivazione fosse
stata corrisposta in maniera fissa, predeterminata e con continuità
in tale anno, senza procedere ad alcuna verifica che, peraltro, non
avrebbe potuto effettuare in mancanza di elementi idonei al
3. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa e insufficiente
motivazione”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel
ritenere fondata la domanda, ha fatto riferimento al carattere della
continuità dell’emolumento in questione, senza accertare se esso
fosse stato effettivamente corrisposto nell’ultimo anno di servizio e
in quale importo.
4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione
e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ., deduce che
la Russo avrebbe dovuto provare “la incongruenza” del trattamento
pensionistico rispetto a quello erogato dalla CPDEL “come sancito

dalla Del. 404 del 1987” ed altresì “avrebbe dovuto dedurre e
provare come la indennità di incentivazione fosse considerata
previdenzialmente utile imponibile e quiesci bile ai fini della
prestazione CPDEL”.
5. Il secondo e il terzo motivo, la cui trattazione nell’ordine
logico precede l’esame del primo motivo e che in ragione dello loro
connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.
La ricorrente non contesta che l’indennità di incentivazione
debba essere computata nel trattamento pensionistico degli

ex

dipendenti dell’ARIN, ciò peraltro in adesione ai principi elqborati
in materia da questa Corte, secondo cui il carattere della
continuità di un determinato compenso non può essere concepito
in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla
particolare natura di ciascun compenso. Conseguentemente deve
considerarsi fornita di tale carattere l’indennità di incentivazione (o
di presenza), corrisposta in base alla disciplina aziendale ai
dipendenti dell’ARIN, in quanto essa, ancorchè erogata nelle sole

riguardo.

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giornate di effettiva presenza, è casualmente correlata all’ordinaria
prestazione lavorativa. Tale indennità, pertanto, è computabile nel
trattamento pensionistico in quanto, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n.
55 del 1983, convertito nella L. n. 131 del 1983, possono rientrare
nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali – al

trattamento pensionistico dei propri dipendenti – tutti gli
emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione
dell’attività lavorativa (Cass. n. 15418/2000; Cass. n. 20734/07;
Cass. n. 8114/08; Cass. 25237/09; Cass. 11337/10; Cass.
14161/11; Cass. 18746/13).
Parimenti, la ricorrente non contesta – ed anzi afferma – che
la determinazione del trattamento pensionistico debba essere
effettuata con riferimento allo stipendio medio dell’ultimo anno, in
esso compresa l’indennità di incentivazione percepita nei giorni di
effettiva presenza dei lavoratori, ciò peraltro in conformità alle
disposizioni del regolamento aziendale ed in particolare degli
accordi aziendali del 6 giugno 1967 e del 5 gennaio 1968, ratificati
dall’Azienda con apposite delibere.
Censura invece la sentenza impugnata per non avere la Corte
di merito accertato se l’indennità di incentivazione fosse stata
corrisposta in maniera fissa, predeterminata e con continuità
nell’ultimo anno di servizio ed in quale importo.
Senonchè, deve al riguardo rilevarsi che la Corte di merito,
con riguardo al dedotto mancato assolvimento degli oneri probatori
da parte della Russo, dopo aver rilevato la tardività di tale
eccezione, non avendo l’Azienda contestato nella memoria di
costituzione in primo grado “in fatto” la pretesa dell’allora
ricorrente, ha confermato nel merito la decisione del giudice di
primo grado, il quale aveva ritenuto provata la domanda sulla
scorta della documentazione esibita nonché “dei conteggi allegati al

ricorso che appaiono elaborati secondo corretti criteri contabili”,non
contestati “nella memoria difensiva ma solo nelle note da parte della

quale dall’I gennaio 1987 l’Azienda suddetta ha equiparato il

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convenuta”, traendo da tutto ciò gli elementi per la determinazione
dell’indennità di incentivazione percepita in concreto dal defunto
Mazzali, ai fmi del computo della stessa nel trattamento
pensionistico a lui dovuto, con i conseguenti riflessi sulla pensione
di reversibilità spettante alla Russo.

pure la trattazione del primo motivo, è inammissibile.
Le questioni in esso dedotte (mancata prova sia della

“incongruenza” del trattamento pensionistico aziendale rispetto al
trattamento previdenziale che della quiescibilità della indennità in
questione “ai fini delle prestazioni CPDEL”) non risultano
affrontante dalla sentenza impugnata.
La ricorrente richiama “la memoria difensiva” in cui avrebbe
espressamente dedotto, a pag. 8, tali questioni, ma non riporta, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, il contenuto delle stesse né tanto meno precisa i
termini controversi delle censure.
7. Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è improcedibile.
La ricorrente non produce, in violazione dell’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., “lo scritto a firma della Russo”
asseritamente inidoneo ad interrompere la prescrizione e il relativo
avviso di ricevimento che, a dire della stessa, non reca alcuna
indicazione del mittente né alcun elemento che possa ritenerlo
riconducibile alla Russo.
8. La peculiarità della fattispecie in esame giustifica la
compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma in data 3 dicembre 2013.

6. Il quarto motivo, il cui esame nell’ordine logico precede

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