Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2135 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO Guido – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19627/2018 r.g. proposto da:

O.G. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco

Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Napoli, Via Toledo n. 106.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data

3.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano – decidendo sulla domanda di protezione internazionale e, in via gradata, su quella di protezione sussidiaria e umanitaria, avanzata da O.G. (cittadino nigeriano) dopo il provvedimento di diniego della richiesta tutela emesso dalla Commissione territoriale – ha rigettato le richieste del ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto non indispensabile la fissazione dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, commi 10 e 11, stante la completezza dell’istruttoria, nonostante la specifica richiesta della parte e l’assenza della videoregistrazione dell’audizione; ha ritenuto non credibile intrinsecamente il racconto reso dal richiedente in ordine alla sua vicenda personale e alle ragioni del suo espatrio, ragioni che si fondavano sulla vicenda familiare dell’aggressione subita dal padre, dopo la conversione della madre e dei figli alla religione cristiana, aggressione in seguito alla quale era deceduto anche il fratello. Più in particolare, il tribunale ha ritenuto che la descrizione dell’azione persecutoria asseritamente subita dall’O.P.C. e da “Eyo festival” non era in alcun modo credibile, in quanto da plurime fonti conoscitive internazionali – la prima organizzazione svolgeva solo attività politica in difesa del gruppo etnico yoruba e non aveva alcun legame con la seconda organizzazione sopra ricordata; ha evidenziato che non era credibile neanche la vicenda della persecuzione religiosa in quanto il gruppo etnico yoruba non ha una precisa identità religiosa, essendo composto da persone che professano indifferentemente sia la religione cristiana che quella musulmana; ha, poi, osservato che la denunciata persecuzione non proveniva da un soggetto statale e che, comunque, non ricorrevano neanche le ipotesi previste per la protezione sussidiaria, come disciplinate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 non essendo la regione di Lagos, da cui proviene il ricorrente, interessata da una violenza indiscriminata e generalizzata, come invece accade negli stati del Nord della Nigeria. Il tribunale ha, infine, ritenuto infondato anche il diritto alla richiesta protezione umanitaria, non versando il richiedente in una situazione di particolare vulnerabilità.

2.11 decreto, pubblicato il 3 maggio 2018, è stata impugnato da O.G. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura variamente articolato.

3. Con ordinanza interlocutoria del 13.5.2019, la Corte di cassazione disponeva rinvio a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo la parte ricorrente propone svariate doglianze che si concentrano: a) sulla denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis per l’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente; b) sulla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta protezione sussidiaria; c) sulla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione alla richiesta protezione umanitaria; d) sulla denunciata illogicità e mancanza della motivazione, posta alla base del diniego di quest’ultima protezione.

2. Ante omnia, occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Invero, con precedente ordinanza datata 13.3.2019, comunicata all’Avv. Marco Esposito in data 13 maggio 2019, è stato rilevata da questa Corte la erronea notificazione dell’atto introduttivo all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, anzichè, come avrebbe dovuto avvenire, presso l’Avvocatura generale. E’ stata, pertanto, disposta con la medesima ordinanza, la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

Orbene, emerge dallo scrutinio degli atti (per come attestato anche dalla cancelleria) che l’adempimento della rinnovazione della notifica non è stato espletato.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in sede di giudizio di cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato alla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371 bis c.p.c., la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (Cass. n. 4747/2012).

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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