Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2135 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7457-2013 proposto da:

T.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FUNARI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CHERUBINA CIRIELLO, FRANCESCA FERRAZZOLI, GIUSEPPINA

GIANNICO, ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1219/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/03/2012 R.G.N. 11032/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO POMPEI per delega Avvocato FUNARI

ANTONIO;

udito l’Avvocato FERRAZZOLI FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1219/2012, ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Avellino, pronunciando sulla domanda proposta dal Dott. T.D. dirigente medico di primo livello dell’INPS, diretta all’accertamento dello svolgimento di funzioni primariali, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese antecedenti al 30.6.98 e, quanto al periodo successivo, aveva ritenuto l’inidoneità delle allegazioni del ricorrente a dimostrare l’effettivo svolgimento di mansioni riconducibili alla competenze proprie della posizione apicale in relazione alla struttura gabinetto diagnostico specialistico di cardiologia della sede INPS di Avellino.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il T. con due motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

3. Vi è in atti provvedimento di delega del Presidente aggiunto alla Sezione semplice ex art. 374 c.p.c., comma 1, per la pronuncia sulla questione di giurisdizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente al periodo anteriore al 30.6.98. Si deduce che la domanda aveva ad oggetto una serie di rivendicazioni avanzate dal dott. T. in relazione allo svolgimento, fin dal 1 luglio 1987, delle funzioni (superiori) di primario del Gabinetto diagnostico specialistico di cardiologia. Si sostiene quindi che, trattandosi di una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, deve trovare applicazione l’indirizzo delle S.U. di cui alla sentenza n. 20726 del 2012 che ha abbandonato il criterio del frazionamento della giurisdizione.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Si sostiene che le allegazioni non erano generiche in quanto il ricorrente aveva esposto che, con il collocamento in quiescenza del primario cardiologo Dott. M., era stato incaricato di svolgere le relative mansioni e non era mai stato contestato che il Dott. M. avesse occupato un posto di primario specialista cardiologo. Era dunque sufficientemente allegato lo svolgimento in modo prevalente sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle funzioni superiori.

3. E’ fondato e va accolto il primo motivo, restando assorbito l’esame del secondo.

4. Il primo motivo pone una questione attinente il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in particolare con riguardo alle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato nelle – quali il lavoratore abbia dedotto un inadempimento unitario dell’Amministrazione, che si sia protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 ed abbia avuto inizio prima di tale data.

4.1. In entrambi i gradi di merito, i Giudici hanno ritenuto che, vertendosi in un’ipotesi che consente il frazionamento, si debba escludere la giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo di protrazione della fattispecie antecedente il 30 giugno 1998.

5. Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, facente seguito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 20726 del 23 novembre 2012. Questa ha affermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, – secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data – stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta.

6. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa prima dell’intervento delle Sezioni Unite, ha fatto applicazione del principio del frazionamento della giurisdizione, ossia di una regola di giudizio ormai superata dal più recente orientamento interpretativo, costituente ius receptum.

7. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

8. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli (in diversa composizione), in ragione del fatto che i giudici di merito hanno conosciuto del merito della domanda solo per la frazione successiva al 30 giugno 1998. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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