Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2135 del 25/01/2022
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6267/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudine
Pacitti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
01/12/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia dell’8 gennaio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente M.S. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Il Ministero dell’interno ha depositato una memoria in cui non è svolta alcuna difesa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Viene richiamato il rapporto annuale di Amnesty International 2014-2015, oltre che il sito web (OMISSIS), in cui si è dato atto dell’attacco terroristico più letale della storia del Pakistan, che ha provocato 149 morti. E’ spiegato che nella regione di provenienza del ricorrente (il Punjab) i rischi, per la popolazione civile, restano elevati. Il ricorrente osserva poi che, in considerazione della propria dichiarata omosessualità, la quale lo esporrebbe al rischio della pena di morte in caso di rimpatrio, “il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere a un approfondimento e ad una valutazione più pregnante delle dichiarazioni” da lui rese.
2. – Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, con riguardo alla violazione di legge, nemmeno indica quali siano le norme che il Tribunale avrebbe malamente applicato.
Con riguardo alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), peraltro, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). L’istante oppone l’omesso esame di un fatto decisivo, senza nemmeno puntualmente indicare quale esso sia; egli inoltre non si confronta con il provvedimento impugnato, col quale il giudice del merito ha operato il suo accertamento, dando conto delle fonti poste a fondamento della decisione: fonti che risultano essere più recenti rispetto a quelle richiamate dal ricorrente.
Il tema dell’omosessualità dell’istante è stato poi affrontato dal Tribunale, il quale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese, sul punto, dallo stesso richiedente dovessero ritenersi non credibili. Il giudizio di fatto del giudice del merito non è sindacabile nella presente sede e non può essere posto in discussione dalla censura sollevata, incentrata, in buona sostanza, sulla inadeguata ponderazione delle dette dichiarazioni.
3. – Il ricorso è giudicato inammissibile.
Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso in attesa della pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 – intorno alla costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (che tale certificazione impone).
4. – Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte;
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022