Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21349 del 26/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/07/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/07/2021), n.21349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27821/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio

Vincenzo Vannucci e dall’avv. Antonio Tigani Sava, elettivamente

domiciliato in Roma, via A. Ristori, n. 9, presso lo studio Tigani

Sava Bontempi Vaccaro.

– controricorrente, ricorrente incidentale condizionato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche, sezione n. 01, n. 106/01/14, pronunciata il 10/03/2014,

depositata l’08/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, contro T.G., odontoiatra, che resiste con controricorso, in cui propone ricorso incidentale condizionato, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, indicata in epigrafe, la quale – nella causa avente per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, con metodo sintetico a mezzo di “redditometro”, per il periodo d’imposta 2007 (la coeva impugnazione dell’avviso per il 2006 è già stata definita mediante condono), il (maggiore) reddito di Euro 84.112,00, rispetto a quello dichiarato di Euro 32.352,00 – in accoglimento dell’appello del contribuente, ha annullato l’atto impositivo.

2. Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima delle dieci rate del condono; l’Agenzia delle entrate ha aderito all’istanza di definizione agevolata del contribuente. Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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