Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21349 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19234-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3628/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/04/2010, depositata il 21/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Latina, regolarmente notificato, L.A., facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (personale ATA), sino al 31.12.1999 dipendente di ente locale e passato dall’1.1.2000 alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, lamentava che, in violazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 in occasione di tale passaggio aveva ottenuto il riconoscimento non dell’intera anzianità di servizio acquisita presso l’ente di provenienza, ma solamente di quella corrispondente al trattamento economico in godimento al momento del trasferimento. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il suo diritto all’inquadramento nei ruoli ministeriali con una anzianità giuridica ed economica pari a quella maturata nell’ente di provenienza, con condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze retributive, nonchè il suo diritto a mantenere l’indennità integrativa speciale nella misura già goduta presso l’amministrazione di provenienza.

Con sentenza n. 908 in data 11.3/18.3.2005 il Tribunale adito accoglieva le domande.

Avverso tale sentenza proponevano appello il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Provinciale per il Lazio lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 21.4/21.5.2010, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta in primo grado dall’appellato con riferimento all’anzianità di servizio, rilevando che in relazione all’ulteriore domanda proposta dal L., relativa alla conservazione dell’indennità integrativa speciale nella misura già percepita prima del passaggio al Ministero suddetto, non era stato formulato puntuale e motivo di gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione con un motivo di impugnazione.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Col predetto ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità posseduta dal ricorrente al momento del passaggio dal ruolo dell’ente locale al ruolo statale.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata al difensore costituito.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la Corte territoriale ha accolto l’appello proposto dal Ministero avverso la statuizione del giudice di primo grado che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio maturata dall’interessato presso l’ente di provenienza, rigettando quindi la domanda proposta sul punto dallo stesso.

Appare pertanto evidente la non coerenza del proposto ricorso per cassazione con la motivazione che si legge nell’impugnata sentenza laddove la Corte territoriale ha, sul punto, accolto e non rigettato il proposto gravame.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA