Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21349 del 13/08/2019

Cassazione civile sez. I, 13/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 13/08/2019), n.21349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 33023/2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Farfa n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Belli Maria Concetta, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4980/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Belli Maria che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Latina, pronunciando sul ricorso presentato da P.A. per chiedere, ai sensi dell’art. 250 c.c. il consenso al riconoscimento della minore C.A.A. (nata il (OMISSIS)), in luogo di quello mancante dell’altro genitore, C.M., per quanto interessa, con sentenza n. 1177/2015, accoglieva la domanda e, per l’effetto, ordinava all’Ufficiale di Stato civile di provvedere alle relative trascrizioni, disponendo che la minore conservasse il cognome materno all’esito dell’audizione della minore e dell’espletamento di CTU.

P. proponeva impugnazione chiedendo, tra l’altro, che il cognome paterno venisse aggiunto al cognome materno della minore.

La Corte di appello di Roma, accogliendo sul punto l’appello, ha disposto che alla minore sia attribuito il cognome C. P., in luogo di C..

C.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. P. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, per irriducibile contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte di appello pur avendo dato atto delle difficoltà emerse nei rapporti padre/figlia, culminati nel rifiuto della minore di incontrare il padre, ha tuttavia ritenuto di accogliere l’impugnativa concernente l’attribuzione del cognome paterno, affermando che la conseguente aggiunta “è in linea con la realtà della minore” (fol. 8).

2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.c., comma 2, per irriducibile illogicità della decisione laddove, dopo avere evidenziato i rischi di una marginalizzazione della figura paterna, ha ritenuto che la mancata previsione del cognome paterno avrebbe potuto contrastare con la necessità della minore di “costruirsi un’autonoma identità, nell’ottica del “paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità”” (fol. 8).

3. Con il terzo motivo, in via subordinata, si denuncia l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo.

La ricorrente si duole che la Corte di appello, nel giustificare l’interesse della minore all’acquisizione del cognome del padre biologico, abbia fatto leva sul processo di costruzione della sua identità personale senza tenere conto dell’età della minore, già quindicenne, al momento della decisione, e quindi in piena adolescenza e con un’identità ben definita nell’ambito delle relazioni sociali; a ciò aggiunge che la minore aveva dimostrato di essere molto legata alla famiglia che aveva aiutato sia lei che la madre negli anni e che il padre biologico non assolveva nemmeno gli obblighi di mantenimento.

4.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente perchè intimamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

4.2. L’art. 262 c.c. (come riformulato a seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 27, comma 1, lett. a), a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 108, comma 1) così disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio:

“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (c.c. 258). Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (6).

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il comma 2 del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.

4.3. Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha chiarito, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta; che la scelta, anche officiosa, del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. civ. sez. I n. 12640 del 18/6/2015). Il giudice è investito dall’art. 262 c.c., commi 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda nè la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore”, nè il patronimico, per il quale non sussiste alcun “favor” in sè nel nostro ordinamento (Cass. civ. sez. I n. 2644 del 3/2/2011; Cass. n. 14232 del 05/06/2013).

Ciò, perchè il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e ciò che rileva non è l’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, quanto piuttosto quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (Cass. n. 17139 del 11/07/2017).

4.4. Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo richiamato in linea di massima i principi enunciati, non vi ha dato corretta applicazione; infatti ha considerato il grave deterioramento dei rapporti padre/figlia culminato nel rifiuto così espresso da parte di quest’ultima “Biologicamente è mio padre, ma lo non lo voglio. Nessuno me ne ha parlato male…. Non lo voglio e basta. lo non ci riesco a volerlo. Non lo vedo da mesi, lo sto bene senza di lui…” e la circostanza dell’avvenuto riconoscimento si era arrestata allo stadio di diritto, senza tradursi in una affectio genitoriale e filiale nonostante i tentativi condotti anche con l’ausilio dei Servizi sociali (fol. 5 della sent. imp.) osservando tuttavia, in palese contraddizione, trasmutatasi in illogicità assoluta – e dunque – nella nullità della pronuncia, che la scelta dell’attribuzione del cognome paterno era il linea con la realtà della minore, senza spiegarne le ragioni se non mediante formule che, per la loro asettica formulazione, appaiono di stile – da un lato, osservando sic et simpliciter che ciò non poteva costituire un danno, e, dall’altro, adombrando che l’attribuzione del cognome potesse, di per sè sola, incidere positivamente sulla maturazione del rapporto padre/figlia, contrastando la marginalizzazione paterna e contribuendo ad assicurare il rilievo di entrambe le figure genitoriali al processo di costruzione dell’identità personale, nonostante l’ostilità manifestata dalla figlia.

Invero non emerge dalla sentenza impugnata che siano stati utilizzati correttamente i criteri prima enunciati volti a preservare l’interesse della minore ad evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, giacchè risultano trascurate sia la contraria volontà della minore, sia il fatto storico costituito dall’età della stessa, già in fase preadolescenziale/adolescenziale, sintomatico di un potenziale e consolidato inserimento in una rete di relazioni sociali e della capacità ad avere una marcata cognizione identitaria del sè, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita.

5. In conclusione il ricorso va accolto, la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese anche del presente grado.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione anche per provvedere sulle spese di legittimità;

– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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