Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21349 del 09/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21349 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 18384-2008 proposto da:
MALAGUTI & MAZZOLA di MALAGUTI GISBERTO & C SNC,
01262710369, in persona del legale rappresentante Sig. Malaguti
Gisberto, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo Dell’oro 24,
presso lo studio dell’avvocato COEN ROBERTO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SGARBI ANNA MARIA, come da
procura in calce al ricorso;

– ricorrenteContro
MALVEZZI CLAUDIO, MLVCLD55P02F966R, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Dei Colli Della Farnesina 110, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO USSARI D’ESCOBAR,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA GALAVOTTI,
PIGNATTT SILVIA, come da procura speciale a margine del
controricorso;

44‘M

Data pubblicazione: 09/10/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 214/2007 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 12/02/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/06/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

alle conclusioni assunte;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1999 il Sig. Malvezzi
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Modena – Sez. Di Carpi – la
MALAGUTI E MAZZOLA di MALAGUTI GISBERTO e C. S.n.c.
Per ottenere la dichiarazione di estinzione della servitù di attingirnento
di acqua dal pozzo, la condanna alla chiusura di una finestra, la
dichiarazione che la convenuta non aveva acquisito alcuna servitù, in
subordine la condanna alla regolarizzazione della finestra lucifera e al
risarcimento dei danni.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande
avversarie e proponendo riconvenzionale in ordine all’avvenuta
acquisizione del diritto a mantenere l’apertura con condanna alla
rimozione del materiale posto davanti l’apertura-finestra, e alla
astensione da qualsiasi comportamento tale da oscurare la finestra e
impedire l’accesso di aria e luce.
2. Il Tribunale di Modena dichiarava a) la prescrizione per non uso
ventennale del diritto di servitù della s.n.c. Malaguti e Mazzola di
attingere acqua dal fondo del Malvezzi attraverso l’apertura posta nel
fabbricato di proprietà della società, b) acquisito per usucapione il
diritto della s.n.c. Malaguti e Mazzola di esercitare la servitù di luce
Ric. 2008 n. 18384 sez. 52 – ud. 20-06-2014

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Udito l’Avv.to Sgarbi e l’avv.to Gavalotti, che si riportano agli atti e

irregolare dalla suddetta apertura e condannava l’attore Malvezzi alla
rimozione di quanto posto davanti alla finestra, ad oscurarla o a
impedire l’accesso di luce nella proprietà della convenuta.
2. La Corte di Appello di Bologna, adita in via principale dal Malvezzi
e in via incidentale dalla società, con sentenza depositata il 12 febbraio

dell’impugnata sentenza rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalla S.n.c.
Malaguti e Mazzola di Malaguti Gisberto e C.; condanna l’appellata al
pagamento delle spese del giudizio di primo e di secondo grado”.
Nella parte motiva la Corte territoriale, rilevava l’infondatezza della
domanda riconvenzionale dell’appellata, nonché delle ulteriori
argomentazioni addotte, e affermava la fondatezza dell’appello
principale sul punto della errata dichiarata (dal primo giudice)
usucapione della servitù di veduta. In particolare, la Corte osservava
che «le argomentazioni svolte dallk)pellata con l’appello incidentale sono infondate
e devono essere disatteso>, perché: a) nessuna influenza poteva avere la
decisione intervenuta sul ricorso possessorio, stante la diversità della
causa petendi e petitum; b) /a società appellata non aveva sollevato, in
primo grado, alcuna contestazione in ordine alla mancata, ovvero
insufficiente, identificazione dell’immobile a cui si riferisce l’apertura in
questione, né aveva posto in dubbio l’identificazione della stessa; di
conseguenza «l’introduzione con l’appello incidentale di argomenti atti a mettere
in discussione l’identificazione del bene materiale è sicuramente tardiva e in quanto
tale inammissibile»; c) la servitù, interpretata sulla base del titolo ed alla
luce delle testimonianze acquisite, riguardava esclusivamente
l’attingimento, attraverso la finestra, di acqua dal pozzo, posto proprio
sotto la finestra, «/a cui base era proprio all’altezza dell’apertura del pozzo [..]
eliminato nel 1975»; la finestra «aveva come unica esclusiva funzione quella di
consentire di attingere l’acqua dal pozzo»; d) non risultava provato l’utilizzo
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2007 e non notificata, così statuiva nel dispositivo: “… In parziale rifbrma

di altra porta per raggiungere il pozzo; né era influente l’addotto
attingimento di acqua da altro pozzo.
Riteneva poi la Corte territoriale che «l’appello principa/e è fondato nella
parte in cui si lamenta l’avvenuto accertamento dell’usucapione del diritto di servitù
di veduta e di luce irregolare della finestra attraverso la quale veniva esercitato il

accertato che il diritto di servitù di attingere acqua si è estinto per prescrizione,
dovrà dirsi estinto insieme ad esso anche il diritto di mantenere la finestra che al
primo è strettamente collegato e funzionale». Al riguardo, rilevava ancora la
Corte territoriale che non risultava «dimostrato, dalle prove acquisite in atti,
l’usucapione del diritto di servitù di veduta». Secondo il giudice dell’appello,
infatti, «non risulta minimamente provato, come del resto rilevato dall’appellante,
che dal momento della chiusura del pozzo e contestuale installazione dellWerriata
alla finestra (anno 1976) questa fosse stata in qualche modo, sia pure soltanto al
fine di usufruire dell’aria e della luce, utilizzata dai proprietari dell’edificio.
L’unico dato oggettivo emerso è che la finestra non è stata eliminata ma nulla è
dato sapere in ordine alle modalità del suo utilizzo, né in ordine alla sua
collocazione all’interno dell’edificio e cioè se fosse destinata a procurare aria e luce
ad un ambiente normalmente occupato dagli abitanti della casa».
3. Contro tale sentenza il sig. Malvezzi proponeva istanza di correzione
ex art. 287 cod. proc. civ., depositata il 7 novembre 2007, lamentando
che il dispositivo ometteva: a) di confermare l’accoglimento
dell’appello principale; b) di statuire che è estinto il diritto di mantenere
la finestra; c) di ordinare la trascrizione della sentenza nei Pubblici
Registri; d) di porre a carico dell’appellata le spese di trascrizione. Il
ricorrente chiedeva pertanto la correzione della sentenza n. 214/07,
con condanna della MALAGUTI E MAZZOLA S.n.c. alle spese del
procedimento stesso.
4. Con ordinanza depositata il 29.1.2008, e non notificata, la Corte di
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diritto di servitù di attingere l’acqua». Osservava la Corte che «una volta

è

appello rigettava l’istanza di correzione.
5. La MALAGUTI E MAZZOLA di MALAGUTI GISBERTO e C.
S.n.c. propone ricorso in Cassazione contro la sentenza n. 214/07, così
come interpretata dall’ordinanza del 29.1.2008, passando il ricorso alla
notifica, a mezzo posta, in data 27 giugno 2008 con notifica effettuata

controricorso la parte intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

z

1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: “nullità della senten a per omessa
pronuncia nel dispositivo e violaione degli artt. 112 e 132 c.p.c.”. La ricorrente
precisa che «”la sentenza n. 214/ 07 della Corte d’Appello di Bologna presenta
un dispositivo incompleto e incerto”, essendo privo, anche come corretto
dall’ordinarga 29.1.2008, della “esatta indica ione di quali, tra le molteplici
domande svolte dal Sig. Malveui, siano state accolte” o rigettate in tutto o in
parie». Il ricorrente precisa inoltre che manca: «a) “una qualsiasi pronuncia
che possa determinare la portata de/provvedimento impugnato”; b) una statugione
(di rigetto o accoglimento) dell’appello incidentale svolto dalla S.n.c. Malaguti e
Mawla, essendosi la Corte territoriale limitata rigettare la domanda
riconvenionale svolta dalla S.n.c. Ma/aguti. Erano state avanzate diverse
domande finalizzate al fine di “mantenere l’apertura:finestra”, di ottenere

la

condanna alla rimozione di quanto posto davanti l’apertura in oggetto, la condanna
ad astenersi da comportamenti idonei ad oscurare la finestra e ad impedire l’accesso
di luce e aria”. Nessuna di tak domande era stata esaminata, ed “il dispositivo …
non contiene alcuna pronuncia di accertamento o di condanna e addirittura non
contiene neppure una pronuncia di accoglimento o di rigetto del gravame (pdncipale
e incidentale)» Di qui, secondo parte ricorrente, il vizio di «omessa
pronuncia, con conseguente nullità della sentenza». (cita al riguardo Cass.
14.11.2003 n.17249; Cass. 15.4.1993 n.4451).
Viene formulato il seguente quesito: «se, alla luce delle censure formulate col
Ric. 2008 n. 18384 sez. $2 – ud. 20-06-2014

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in data 1. luglio 2008. Formula quattro motivi di ricorso. Resiste con

1° motivo di ricorso la sentenza N 214/07 della Corte di Appello di Bologna sia
affetta da nullità, per omessa pronuncia nel dispositivo su tutte le domande svolte
dalle parti (eccetto la pronuncia sulle .Tese di giudizio) con automatica violazione
degli artt.112 e 132 CP.C. da parte della stessa Corte di Appello di Bologna».
1.2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: «nullità della sentenza per

Secondo parte ricorrente «la sentenza impugnata, così come risulta corretta
dall’ordinanza 29.1.2008, presenta un innegabile contrasto tra il dispositivo e la
motivazione». Il dispositivo non contiene alcuna pronuncia di rigetto
dell’appello incidentale e, in motivazione, la Corte d’Appello dichiara
che «le nomentazioni svolte dall’appellata con l’appello incidentale sono infondate
e devono essere disattese (v.pag. 14 sentenza a quo)».
La Corte d’Appello non ha esaminato tutti i motivi d’appello
incidentale, con la conseguenza, secondo parte ricorrente, che «i/ rigetto
dell’appello incidentale può essere considerato solo upaqiale”».
Viene formulato il seguente quesito: «se, alla luce delle censure formulate col
2° motivo di ricorso, la sentenza n. 214/ 07 della Corte di Appello di Bologna, sia
affetta da nullità per insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione della
sentenza stessa, e quindi la Corte di Appello di Bologna sia incorsa nella
violazione degli arti: 112 e 132 c.p.c. »
1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: «totale omissione di esame e di
pronuncia su fatti controversi e decisivi p. er giudizio e violazione dell’art. 24 cosi:,
degli artt. 101 e 112 oc».
La Corte d’Appello di Bologna non ha esaminato alcuni dei motivi di
appello incidentale proposti dalla S.n.c. MALAGUTI E MAZZOLA e
precisamente: a) la questione

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