Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21348 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21348 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 18707-2010 proposto da:
CARDILE

MARIA

CRDMRA34B64F158A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo
studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1934

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

80078750587,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 18/09/2013

in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, MAURO
RICCI, giusta delega in atti;
– controri corrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1591/2009 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 29/12/2009 R.G.N.
921/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

nonchè contro

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, pronunziando
sull’appello proposto da Maria Cardile, anticipava alla data dell’aprile 2005 il diritto dell’appellante
all’indennità di accompagnamento e condannava l’INPS al pagamento dei ratei della prestazione con la
detta decorrenza oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri di cui all’art. 16,
comma 6, L. n. 412 del 1991. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e
poneva a carico dell’INPS le spese della consulenza tecnica d’ufficio . L’anticipazione della decorrenza
della prestazione veniva dalla Corte giustificata con l’adesione alla valutazione operata dall’ausiliare di
primo grado, sentito a chiarimenti in seconde cure. La statuizione di compensazione delle spese era
motivata mediante richiamo all’epoca di insorgenza dello stato invalidante.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Maria Cardile sulla base di due motivi
L’Inps ha depositato controricorso . Il Ministero dell’economia e delle fmanze non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
cod.proc. civ. per avere la Corte territoriale compensato le spese del giudizio senza esplicitare le
ragioni; deduce la violazione del criterio della soccombenza evidenziando che la prestazione era stata
anticipata ad epoca antecedente al ricorso di primo grado .
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ. ,la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione di compensazione.
I motivi , stante la evidente connessione possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati.
In tema di regolamento delle spese processuali è ius recotum che il sindacato di questa Corte di
Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le
spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti
motivi.
In particolare la valutazione dei giusti motivi è affidata al potere discrezionale del giudice di merito ed il
relativo esercizio, avuto riguardo all’ampio contenuto della disposizione codicistica di cui all’art. 92
c.p.c., ed alla natura di tali motivi che sfuggono a qualsiasi enunciazione o catalogazione anche
semplicemente esplicativa, non necessita, ove il decidente abbia fatto esplicito riferimento a tale lata
previsione normativa, di alcuna specifica motivazione. Con la precisazione che l’insindacabilità del
giudizio circa la compensazione delle spese trova tuttavia un limite nell’ipotesi in cui il giudice del

1

a

merito abbia specificamente individuato, con apposita motivazione, quelli che egli ritiene i giusti motivi
della sua pronuncia, dovendo in tal caso il sindacato di legittimità estendersi alla verifica della idoneità
in astratto dei motivi stessi a giustificare la pronuncia e della adeguatezza delle argomentazioni svolte al
riguardo. (v., tra le altre : Cass. n.7253 del 2009, n. 406 del 2008, n. 8059 del 2007, n. 5828 del 2006)
Nel caso di specie la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di appello è stata
fondata sulla epoca di insorgenza dello stato invalidante che il giudice di appello aveva accertato essere
antecedente a quello stabilito con la decisione di primo grado; invero alla luce dei chiarimenti

) era stata anticipata di sei mesi rispetto alla decisione di primo grado. Alla luce dello sviluppo della
vicenda processuale ed in particolare del giudizio di appello, il cui esito è stato favorevole all’appellante
risultata vincitrice, il riferimento all’ epoca di insorgenza dello stato invalidante non si configura quale
parametro idoneo a giustificare la statuizione di compensazione delle spese, anche del giudizio di
appello. A fondamento della statuizione di compensazione è, invero, posto un elemento di obiettivo
favore per l’appellante rappresentato dall’ epoca di insorgenza dello stato invalidante, risultata
anticipata rispetto al giudizio di primo grado.
Consegue la cassazione sul punto della decisione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la decisione nel merito in ordine alle spese che vengono regolate nel seguente modo; confermata
la statuizione di primo grado, l’INPS e il Ministero dell’Economia, secondo il criterio della
soccombenza., sono condannati alle spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono anch’esse la soccombenza.
Tutte le spese sono distratte in favore dell’antistatario, Francesco Micali.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, conferma la
statuizione sulle spese del giudizio di primo grado: condanna gli intimati al pagamento delle spese del
giudizio di appello liquidate in complessivi C 1050,00 (di cui C 700,00 per onorari e C 300,00 per diritti )
ed a quelle del giudizio di cassazione liquidate in C 3050,00 di cui C 3000,00 per compensi professionali,
oltre accessori per entrambe le liquidazioni, da distrarsi in favore dell’Avv. Francesco Micali .

Roma, 30 maggio 2013

Il Consigliere est.

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dell’ausiliare di primo grado, la prestazione assistenziale in controversia (indennità di accompagnamento

Dott.ssa Donatella

Il Funzionario Giudizi

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