Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21348 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19064-2010 proposto da:

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BRINDISI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

15.2.2010, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

al controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Brindisi, in data 16.11.2002, D.G.G., premesso di essere affetta da patologie gravemente invalidanti, chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità sin dalla data della domanda amministrativa (21.2.2001), con condanna dell’Inps alla relativa erogazione.

Con sentenza n. 1534/07 del 23.4.2007 il Tribunale adito, sulla base delle risultanze della disposta C.T.U., dichiarava il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità a decorrere dal 1 novembre 2002.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria ricorrente chiedendo la retrodatazione del diritto al beneficio suddetto a decorrere dalla data della domanda amministrativa.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 15.2/22.3.2010, disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, dichiarava il diritto dell’appellante alla chiesta pensione di inabilità dal 1 luglio 2002.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D.G. G. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inps.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comune di Brindisi non hanno svolto attività difensiva.

Col predetto motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 12.

In particolare rileva che la relazione di consulenza tecnica d’ufficio effettuata nel secondo grado del giudizio, fatta propria dalla Corte di merito, presentava carenze e deficienze diagnostiche nonchè affermazioni erronee, quale l’assunto secondo cui l’unica patologia non valutata dalla Commissione Invalidi Civili sarebbe stata la distimia, mentre in realtà la suddetta Commissione aveva altresì omesso di valutare anche la ipoacusia.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti. La D.G. ha depositato memoria.

Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che questa Corte ha avuto modo a più riprese di affermare che, in tema di trattamento di invalidità, costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonchè alla incidenza delle stesse in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la concessione delle singole prestazioni richieste.

Tale accertamento è incensurabile in sede di giudizio di legittimità quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici che renda possibile identificare l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui è appunto riservato l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo.

Ora, è pur vero che quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell’ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione; ma perchè ciò possa verificarsi è necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. sez. lav., 12.12.2003 n. 19005; Cass. sez. lav., 23.8.2003, 12408; Cass. sez. lav., 15.7.2003 n. 11054; Cass. sez. lav., 11.1.2000 n. 225; Cass. sez. lav., 8.8.1998 n. 7798).

In tale corretta prospettiva, le censure sollevate col detto motivo di ricorso avverso l’impugnata sentenza non possono essere accolte atteso che tali censure, se pur formalmente dirette ad evidenziare l’esistenza di carenze diagnostiche ovvero di affermazioni illogiche, si traducono in realtà in una diversa valutazione del quadro patologico sottoposto all’esame del giudice. Ed invero questa Corte ha rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo se le relative censure contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale, la quale rientra fra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cass. sez. lav., 27.6.2005 n. 13722). In mancanza di detti elementi le censure proposte configurano un vero e proprio dissenso diagnostico, irrilevante in sede di legittimità.

Nè alcuna rilevanza assume l’erronea affermazione secondo cui l’unica patologia non valutata dalla Commissione Invalidi Civili sarebbe stata la distimia, mentre in realtà la suddetta Commissione aveva altresì omesso di valutare anche la ipoacusia, ove si osservi che il suddetto CTU ha comunque proceduto alla valutazione di entrambe le patologie suddette, di talchè il giudizio medico legale dallo stesso espresso si fonda su tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento demandatogli.

La censura concernente l’asserito vizio di motivazione da cui sarebbe affetta l’impugnata sentenza, pertanto, è priva di ogni consistenza ove si osservi che, in buona sostanza, la ricorrente ha solo proposto una diversa lettura dell’incidenza delle patologie riscontrate.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata, per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, in relazione alla posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comune di Brindisi, non avendo gli stessi svolto alcuna attività difensiva; e parimenti nessuna statuizione va adottata, per quel che riguarda le dette spese, in relazione alla posizione dell’INPS, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA