Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21347 del 18/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21347 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 23342-2009 proposto da:
DALCER

LUCA

DLCLCU65S02E897P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE N.16,
presso lo studio dell’avvocato TROPIANO MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MACCARI
ENRICO, BRIGNONE DANIELA, giusta dselega in atti;
– ricorrente –

2013
1818

contro

DATACOL S.R.L. 01964750234, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo

Data pubblicazione: 18/09/2013

studio dell’avvocato BONI NADIA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FILIPPO BIA, SABRINA
MILANESE, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 257/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato TROPIANO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per estinzione per rinuncia.

di BRESCIA, depositata il 03/09/2008 r.g.n. 529/06;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 29/5 — 3/9/08 la Corte d’appello di Brescia, accogliendo
parzialmente l’impugnazione proposta dalla società Datacol s.r.l. avverso la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Mantova che l’aveva condannata a

rapporto di agenzia, ha accertato la giusta causa del recesso da parte della
preponente, ha rigettato le domande del Dalcer aventi ad oggetto l’indennità
sostitutiva del preavviso, l’indennità ex art. 1751 c.c., l’indennità suppletiva di
clientela ed il risarcimento del danno, condannando l’appellato al pagamento della
somma di € 11.838,52 e l’appellante a quella di € 3032,91, importi maggiorati in
entrambi i casi degli accessori di legge, il tutto con compensazione delle spese dei
due gradi del giudizio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Dalcer Luca, il quale affida
l’impugnazione a sei motivi di censura.
Resiste con controricorso la Datacol s.r.l.
Successivamente Dalcer Luca ha rinunziato al ricorso. Tale rinunzia è stata
accettata dai procuratori della controricorrente.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che, successivamente al deposito dei rispettivi atti difensivi che
hanno dato vita al presente giudizio e prima della discussione, il ricorrente ha
rinunziato al ricorso, come da dichiarazione depositata in atti. La controricorrente
ha, a sua volta, accettato la rinunzia per il tramite dei suoi procuratori costituiti,
come da relativa dichiarazione prodotta in atti.
All’udienza odierna, in cui è comparso il difensore del ricorrente, il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale, ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del procedimento.
Deve osservarsi che col predetto atto di rinunzia e di accettazione della stessa le
parti hanno definito esaurientemente la controversia dedotta in giudizio.

corrispondere a Luca Dalcer le indennità richieste in relazione alla cessazione del

Tale definizione in sede stragiudiziale della controversia comporta la cessazione
della materia del contendere e, di conseguenza, la dichiarazione della
sopravvenuta estinzione del procedimento.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio ai sensi

P.Q.M
La Corte dichiara estinto il procedimento per rinunzia. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2013
Il Consigliere estensore

dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.

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