Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21347 del 15/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 15/10/2011), n.21347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18937-2010 proposto da:

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NICOLO1 TARTAGLIA 3, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI

PIETRO CESARE, rappresentata e difesa dagli avvocati TARDINO

VINCENZO, SOLURI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7.4.09, depositata il 22/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 823 del 27.10.2005 il Tribunale, giudice del lavoro, di Bologna accoglieva la domanda di F.E., coniuge divorziato di C.L., diretta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, avendo accertato che la stessa, dopo il divorzio (avvenuto il (OMISSIS)), in virtù delle mutate condizioni economiche e di salute, aveva maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inps rilevando che erroneamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla corresponsione della predetta pensione di riversibilità, non essendo la stessa titolare di assegno divorzile giudizialmente riconosciuto.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 7.4/12.12.2009, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla ricorrente.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione F.E. con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inps.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2,.

Col predetto ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto della L. n. 898 del 1970, art. 5 e art. 9, commi 2 e 3, come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13.

In particolare rileva la erroneità dell’impugnata sentenza riproponendo la tesi secondo cui il requisito della titolarità dell’assegno divorzile ai fini in questione può essere integrato anche dal possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto all’assegno, ancorchè tale diritto non abbia già formato oggetto di accertamento in sede giudiziaria.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Ritiene la Corte, posto che la questione oggetto del presente giudizio ha dato luogo in passato a diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, che debba seguirsi l’orientamento nettamente maggioritario, peraltro ribadito dalla norma interpretativa di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 5, secondo cui ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di riversibilità, disciplinato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un’eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto (cfr. Cass., sez. 1A, 16 aprile 1991 n. 4041; Cass., sez. un., 25 maggio 1991 n. 5939, Cass., sez. lav., 26 luglio 1993 n. 8335; Cass., sez. lav., 19 gennaio 1996 n. 412; Cass., sez. 1A, 8 gennaio 1997 n. 75; Cass., sez. lav., 15 febbraio 1999 n. 14111; Cass., sez. lav,, 15 febbraio 2000 n. 1704;

Cass., sez. lav., 27 novembre 2000 n. 15242; Cass., sez. lav., 18 luglio 2002 n. 10458).

Tale orientamento è stato seguito, successivamente alla richiamata norma interpretativa, anche da Cass. 5422/2006, Cass. 21129/2006, Cass. 12149/2007, Cass. 3019/2009 e, ancora più recentemente, da Cass. 20999/10, Cass. 23300/2010, Cass. 8228/11.

Ed invero, siccome rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 1988, carattere essenziale del trattamento di reversibilità è quello di realizzare una garanzia di continuità del sostentamento del superstite, onde non può dubitarsi del fondamento razionale dell’esclusione del diritto alla pensione di reversibilità quando l’ex coniuge non sia titolare di assegno ai sensi della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5. La stessa Corte, ritornando sul tema con la sentenza n. 87 del 1995, ha richiamato di nuovo la funzione della pensione di reversibilità di assicurare la prosecuzione del sostentamento assicurato dall’assegno divorzile e ha ritenuto che è giustificata la scelta normativa di dare rilievo, ai fini dei successivi rapporti con l’ente pensionistico, solo alla regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi effettuata giudizialmente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di cassazione, ricorrendo le condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile al presente giudizio la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, trattandosi di giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA