Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21347 del 14/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.14/09/2017),  n. 21347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23863/2016 R.G. proposto da:

LOMBORT NOU S.L., in persona dell’amministratore p.t.

J.T.P., rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaella Filograna,

Gabriele Cianci e Paolo Volli, con domicilio eletto in Roma, via L.

Settembrini, n. 30, presso lo studio dell’Avv. Loreto Antonello

Chiola;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., M.G. e CELESTE

S.R.L.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Trieste, Sezione specializzata in materia di impresa, depositata il

30 settembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Dr. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dr. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto la dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.r.l. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione specializzata in materia d’impresa, M.G., la Lombort Nou S.l. e la Celeste S.r.l., per sentir accertare la responsabilità della prima, in qualità di amministratore di fatto e socio sovrano della società fallita, con la condanna al risarcimento dei danni, e per sentir dichiarare l’inefficacia della sottoscrizione da parte della Lombort Nou dell’intero aumento del capitale sociale della Celeste.

A seguito dell’udienza di trattazione, la Lombort Nou ha eccepito l’incompetenza del Giudice adito, assumendo di avere sede all’estero, e sostenendo pertanto che la competenza spettava al Tribunale di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 4, comma 1-bis.

1.1. Con ordinanza del 30 settembre 2016, il Giudice istruttore ha disposto la prosecuzione del giudizio, riservando al Collegio, in sede di decisione sul merito, l’esame dell’eccezione d’incompetenza.

2. Avverso la predetta ordinanza la Lombort Nou ha proposto istanza di regolamento di competenza. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premette la ricorrente che il giudizio, preceduto dalla proposizione di un ricorso per sequestro conservativo, ha avuto inizio, sia in sede cautelare che nel merito, successivamente all’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 10, comma 1, lett. b), convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9, il quale ha modificato il D.Lgs. 27 giugno 2003, art. 4, introducendo il comma 1-bis, che attribuisce alla competenza inderogabile della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia le controversie in cui è parte una società avente sede all’estero che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste e Venezia. Ciò posto, osserva che la predetta disposizione prevede un’eccezione agli ordinari criteri di competenza territoriale, e precisamente una competenza giurisdizionale speciale avente natura soggettiva e riguardante cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale; tale eccezione investe sia i criteri di competenza statica che quelli di competenza dinamica e comporta la rilevabilità dell’incompetenza in ogni stato e grado del processo, escludendo l’operatività del meccanismo sanante previsto dall’art. 38 c.p.c., con la conseguente ininfluenza del mancato rilievo della incompetenza, e rendendo inapplicabile anche il principio che subordina la configurabilità della decisione sulla competenza al previo invito a precisare le conclusioni anche di merito. In quanto prevista da una norma speciale, la competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Venezia non può d’altronde essere esclusa senza violare la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, stabilita dall’art. 25 Cost. e non derogabile per effetto del meccanismo di cui all’art. c.p.c., la cui applicazione rimetterebbe la decisione all’arbitrio dell’istruttore.

La natura collegiale della causa, imponendone l’immediata rimessione al collegio, cui spetta la decisione in ordine all’eccezione d’incompetenza, consente di attribuire carattere decisorio all’ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione dell’istruttoria, rendendone pertanto ammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

1.1. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, pur essendo stata emessa a seguito dell’istanza depositata dalla ricorrente successivamente all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., non contiene alcuna decisione in ordine alla questione di competenza sollevata dall’istante, essendosi limitata a disporre la prosecuzione del giudizio, ed in particolare a confermare l’udienza già fissata per l’assunzione dei mezzi di prova, senza procedere all’esame della questione pregiudiziale, che ha espressamente riservato al Collegio in sede di decisione del merito, come consentito dall’art. 187 c.p.c., comma 3.

Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di regolamento di competenza, secondo cui, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha mutato la forma delle decisioni riguardanti soltanto la competenza, prescrivendone la pronuncia in veste di ordinanza, tali decisioni presuppongono, tanto nel caso in cui affermino la competenza del giudice adito quanto nel caso in cui la neghino, che le parti siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni, anche di merito, dovendosi in mancanza escludere la configurabilità di una decisione sulla competenza, e quindi l’impugnabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., a meno che (diversamente da quanto accaduto nel caso in esame) il giudice non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed in-controvertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre peraltro soltanto nel caso in cui risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. 6, 7/06/2017, n. 14223; 22/10/2015, n. 21561). L’applicabilità di tale principio non è preclusa, nella specie, dal carattere inderogabile della competenza territoriale prevista dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-bis, per le controversie devolute alle sezioni specializzate in materia d’impresa che abbiano come parte una società avente sede all’estero: l’inderogabilità della competenza per territorio comporta infatti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, esclusivamente il differimento del termine entro il quale il relativo difetto può essere dedotto, consentendone il rilievo d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., anche nel caso di mancata proposizione della relativa eccezione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, come previsto dall’art. 38, comma 1; essa, pertanto, può incidere sulla proponibilità della questione di competenza, ma non sulla ammissibilità del regolamento, che dipende, come si è detto, dalla circostanza che sia effettivamente intervenuta una decisione sulla competenza, indipendentemente dalla tempestività dell’eccezione o del rilievo dell’incompetenza. L’intervenuta pronuncia di una decisione implicita sulla competenza non è poi desumibile dalla natura collegiale del giudizio, la cui prosecuzione, a dispetto dell’eccezione sollevata dalla ricorrente, non solo non risulta incompatibile con l’attribuzione al collegio del potere di risolvere la questione pregiudiziale, ma è espressamente prevista dal terzo comma dell’art. 187 c.p.c., che consente al giudice istruttore di scegliere tra l’immediata rimessione della causa al collegio, perchè decida sulla competenza, ed il differimento di tale rimessione all’esito dell’istruttoria, affinchè la questione pregiudiziale sia decisa unitamente al merito. L’impossibilità di sollevare immediatamente la questione di competenza dinanzi alla Corte regolatrice non si traduce infine in una violazione della garanzia del giudice naturale, non comportando la definitiva sottrazione della controversia al giudice precostituito per legge, ma soltanto il differimento della predetta facoltà allo esito della decisione, connaturato d’altronde alla stessa configurazione del regolamento ad istanza di parte come mezzo d’impugnazione, anzichè come strumento per sollecitare in via preventiva la risoluzione della questione pregiudiziale.

2. La mancata costituzione degl’intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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