Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21347 del 06/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 06/10/2020), n.21347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34898-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16565/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

con atto di precetto notificato il 21 gennaio 2011 l’avvocato T.G. intimava a Intesa San Paolo s.p.a. il pagamento di un importo stabilito da un’ordinanza di assegnazione depositata il 9 gennaio 2001 all’esito di un processo di esecuzione in cui la banca era stata terza pignorata; l’ordinanza di assegnazione era notificata unitamente al precetto con termine di 20 giorni dalla notifica per adempiere;

avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata, dunque, nelle forme del pignoramento presso terzi, l’istituto di credito proponeva opposizione all’esecuzione deducendo, in particolare, di aver pagato l’intera sorte assegnata nell’ordinanza al netto della ritenuta di acconto, inviando, tramite posta, un assegno circolare alla creditrice che, ciò nondimeno, aveva proceduto alle vie coattive;

disposta la sospensione dell’esecuzione, la causa era riassunta nel merito dalla creditrice;

il Giudice di pace, davanti al quale resisteva la banca, accoglieva l’opposizione;

appellava T.G. deducendo la parzialità del pagamento, in specie quanto all’erroneo calcolo della ritenuta di acconto, quale effettuato sull’intera somma assegnata inclusiva di i.v.a. e c.p.a.;

il Tribunale rigettava l’appello;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.G. affidandosi a tre motivi, con sollecitazione di rinvio alle Sezioni Unite sul termine per adempiere l’ordinanza di assegnazione e sulla giurisdizione quanto alla questione della ritenuta di acconto;

resiste con controricorso Intesa San Paolo che ha, altresì, depositato memoria;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso è inammissibile;

come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado;

in particolare, il ricorso non riporta affatto, nè con completezza e neppure nella pur consentita formula riassuntiva, le conclusioni di Intesa davanti al giudice dell’esecuzione, le conclusioni della citazione in riassunzione e della relativa risposta, nè le ragioni decisorie di primo e secondo grado, frammentariamente evocate nel corpo dei motivi senza che si dato sapere, quindi, nella cornice dell’esposizione delle vicende processuali, se le “rationes decidendi” discusse nelle censure siano state le uniche;

non è dato neppure sapere se la questione della debenza degli interessi, proposta nel primo motivo, fosse stata dedotta in appello (v. pag. 3 del ricorso in cui si riferisce altro tenore dell’appello);

specularmente, la lettura dei motivi, costruiti con riproduzione scannerizzata di atti, non consente la piena comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d’appello o al controricorso;

l’intero ricorso risulta quindi inammissibile, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime dal dover esaminare e riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi d’impugnazione, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere “aliunde”;

il gravame non consente cioè alla Corte, violando l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. anche Cass., Sez. U., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012);

il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass. n. 21396 del 2018);

in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale e compiuta esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonchè, in questo distinto quadro, di una chiara illustrazione dell’errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un funzionale ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere;

la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e come detto presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell’assistito, così come le questioni sottoposte all’attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti;

gli stessi motivi non sono idoneamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l’ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest’ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi distintamente muovere alla stessa una critica ragionata e ancorata alle censure articolate;

la descritta modalità di proposizione del ricorso non permette, come detto, neppure di comprendere se, ovvero in che modo e misura, le varie questioni, quali astrattamente riferibili al coacervo del gravame, fossero state idoneamente poste nelle fasi di merito, e quindi non risultino precluse;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

la descritta inammissibilità manifesta del ricorso esclude ogni opportunità di rimessione alle Sezioni Unite;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in cancelleria il 6 ottobre 2020

 

 

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