Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21346 del 18/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21346 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

42O

TOSO SILVIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola
rg_

di Rienzsú presso lo studio dell’Avv. Carla Maria Gentili,
che la rappresenta e difende come da procura a margine
del ricorso
Ricorrente
CONTRO

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., in persona del
procuratore speciale Avv. Rubens Esposito, Direttore degli
Affari legali e societari, in virtù dei poteri conferitigli da
Presidente e dal Direttore Generale della società con pro-

Data pubblicazione: 18/09/2013

2

cura institoria e alle liti 28 marzo 2006 per atto notaio F.M.
Ragnisco di Roma rep. n. 59880, rappresentata difesa
-e_ achlYtIvi. AruhEws EsPo.svio
dall’Avv. Oberdan Tommaso Scozzafavartome da procura
in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
Via Marcello Prestinari n. 15,

per la cassazione della sentenza n. 6011 della Corte di Appello di Roma 20.07.2006/3.10.2007 nella causa iscritta al
n. 5508 dell’anno 2004
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15.05.2013 del Pres. Dott. Alessandro De Renzis.
Udito l’Avv. Carla Maria Gentili per la ricorrente e l’Avv.
is
s> _D Patrizia Marino, per delega dell’Avv. Oberdan Tommaso
Scozzafava, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc Gen. Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso di SILVIA TOSO,
inteso ad ottenere il riconoscimento- dal settembre 1999dalla RAI- Radio Televisione Italiana S.p.A. della qualifica
di dirigente, ai sensi del CCNL di settore, in luogo di quella
di quadro di livello A.
La Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione di
primo grado, osservando che la Toso non poteva essere

Controricorrente

inquadrata nell’ambito dirigenziale, giacché la stessa non
coordinava né aveva la responsabilità di una rete o struttura RAI, ma solo eventualmente di una fascia pomeridiana
all’interno di una rete cui era preposto un responsabile.
La Toso ricorre per cassazione con quattro motivi.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex
art. 378 CPC.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 1-commi 1 e 2- dei contratti collettivi per i dirigenti di aziende industriali del 27-04.1995,
come modificato dall’accordo del 19.11.1997, e del
23.05.2000, nonché degli art. 1362, 2095 e 2103 Cod. Civ.
Al riguardo osserva che ai fini dell’inquadramento nella
qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 1-1Thomma- del richiamato contratto collettivo, caratterizzata da elevato grado di professionalità ed autonomia e potere decisionale, la
preposizione a capo di importanti servizi o uffici
dell’azienda, prevista dal secondo comma della stessa disposizione, costituisce mera esemplificazione della figura
dirigenziale e non può essere intesa quale integrazione dei
requisiti indispensabili prescritti dal primo comma.
Le doglianze così esposte sono prive di pregio e vanno disattese, essendosi la ricorrente imitata a contrapporre alla

I s
4

La RAI resiste con controricorso.

4

interpretazione della contrattazione collettiva, fondata su
congrua e logica motivazione, un diversa valutazione non
consentita in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce difetto di mo-

te le richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate in appello, e ciò in relazione alla natura della struttura
autonoma della fascia pomeridiana.
, z La censura non è fondata, giacché la Toso ha fatto riferimento alle richieste istruttorie non riportandole e trascrivendole,

con

palese

violazione

del

principio

dell’autosufficienza del ricorso, in tal modo impedendo a
questo giudice di legittimità di valutare la decisività delle
richieste prove.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed
erronea applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n.
29611993 allora vigente, nonché vizio di motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 3
e n. 5 CPC).
La Toso osserva che la decisione impugnata non ha correttamente applicato le richiamate disposizioni normative, in
quanto essa ricorrente svolgeva le mansioni tipiche del dirigente in altrettanto tipiche condizioni di autonomia, responsabilità e coordinamento, operando in una struttura inserita in una più ampia diretta da due dirigenti (Canotto e

tivazione, per avere il giudice di appello ignorato totalmen-

5

Sinibaldi).
Le censure della ricorrente non colgono nel segno, in quanto la sentenza impugnata ha fatto buongoverno delle norme
richiamate e ha spiegato le ragioni della decisione adotta-

sultanze testimoniali, sul fatto che la Toso non godesse
della discrezionalità ed autonomia tipiche della qualifica dirigenziale.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo al budget operativo prefissato, che avrebbe escluso qualsiasi autonomia operativa. Il che contrastava, ad avviso della Toso, con l’affermazione della stessa
sentenza circa l’ampia autonomia nello svolgimento delle
mansioni da parte della stessa ricorrente.
Anche questo motivo è infondato, avendo il giudice di appello escluso che la Toso svolgesse funzioni dirigenziali
sulla base del rilievo che ella doveva rendere conto del suo
operato al Direttore Carlotto e al Vice Direttore di Radio 3
Sinibaldi. In questo situazione il richiamo al budget prefissato non risulta decisivo, avendo lo stesso giudice operato
tale riferimento soltanto ad abundantiam, mentre assume
più decisiva importanza l’ulteriore elemento relativo ai programmi le cui linee di fondo erano decise dagli anzidetti
responsabili.

ta, argomentando adeguatamente, anche sulla base di ri-

6

5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 50,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 15 maggio 2013
Il Presidente rei. estensore

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA