Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21346 del 14/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.14/09/2017),  n. 21346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 712-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Mondello

20, presso lo studio dell’avv. FLORANGELA MARANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFONSO MANDARA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CU.SI., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Antonio Melillo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 712/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Presidente Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Che:

C.C. ha impugnato con ricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, il decreto della Corte d’appello di Napoli del 24.4.015 che (per ciò che in questa sede ancora rileva) ha respinto il reclamo da lui proposto per veder riformare il provvedimento di primo grado nella parte in cui, pur revocando, in sede di richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, l’assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia c., da corrispondere alla ex moglie, Cu.Si., non ha stabilito che la revoca decorresse dalla data della domanda.

Cu.Si. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Cu. ha depositato memoria.

Rilevato che:

Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso, proposto contro un provvedimento avente carattere decisorio e definitivo (Cass. nn. 11218/013, Cass. S.U. 22238/09).

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione, ovvero la motivazione meramente apparente, del decreto impugnato, che ha rigettato il reclamo limitandosi a richiamare il principio giurisprudenziale enunciato da Cass. n. 14886/02, senza neppure chiarirne l’attinenza al caso di specie.

Il motivo è manifestamente fondato.

La stessa corte del merito ha rilevato che il principio generale, secondo cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, sempre che a tale data esistessero le condizioni per la sua emanazione, è applicabile anche all’assegno di mantenimento.

La premessa di diritto rendeva pertanto necessaria un’indagine in fatto, volta in primo luogo a verificare se la figlia della coppia avesse già raggiunto la propria indipendenza economica (ragione per la quale il primo giudice aveva revocato l’assegno per il suo mantenimento posto a carico dell’odierno ricorrente) alla data 29.11.013, di proposizione della domanda di modifica delle condizioni divorzio, ed, in caso contrario, ad accertare se la necessità del versamento dell’assegno non fosse comunque venuta meno – in tutto od, eventualmente, anche solo in parte- nel corso del primo grado del procedimento (protrattosi per oltre un anno).

L’indagine è invece totalmente mancata: il giudice del reclamo si è infatti limitato a richiamare un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 14886/02), in realtà privo di effettiva pertinenza al caso di specie (in quanto riferito all’ipotesi di riconoscimento dell’assegno in favore di uno dei coniugi e non di revoca di quello disposto in favore di un figlio) che, comunque, chiarisce come il quantum del contributo debba essere determinato “alla stregua dell’evoluzione delle condizioni economiche intervenuta in corso di giudizio”, ma, presumibilmente travisandone il significato, ha poi omesso di farne applicazione, ovvero di valutare le circostanze di fatto (l’evoluzione delle condizioni economiche della figlia del ricorrente) in base alle quali stabilire la decorrenza degli effetti della pronuncia del primo giudice.

Il decreto impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017

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